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Decisione del Consiglio di Stato n. 3217 del 21.02.2010 ha dato ragione alla tesi del Baratta

Una corretta valutazione avrebbe potuto trovare compimento in un annullamento o la revoca della lottizzazione per la mancanza della firma dei lottizzanti per come prevista dalle norme del PRG vigente. Del resto, non risulta impossibile il mantenimento dell'atto di approvazione del piano di lottizzazione (che è e resta valido ed efficace, sempre che rispetti regole e volontà esistenti almeno sino all'epoca dell'approvazione): si potrà, semmai, prendere atto della infruttuosità di tale atto, almeno fino a che i lottizzanti non saranno concordi nel procedere assieme ovvero fino a che non sia spirato inutilmente l'eventuale termine finale per la sottoscrizione che (si auspica) sia stato previsto dagli atti di approvazione del piano di lottizzazione. Tanto è riportato nella decisione   del  Consiglio di Stato , sez. V, decisione 21.05.2010 n° 3217  che potete leggere cliccando qui.

Giurisprudenza:

La stipula e la trascrizione della convenzione di lottizzazione sono condizioni di efficacia del provvedimento di autorizzazione; pertanto, la mancanza di tali atti, anche della sola trascrizione (come nella specie), esclude l'efficacia e l'operatività della lottizzazione.
Cons. Stato, Sez. IV, 03/02/1981, n. 129
La stipulazione e la trascrizione della convenzione di lottizzazione sono condizioni di efficacia del provvedimento di autorizzazione, onde la mancanza anche della sola trascrizione esclude l'efficacia e l'operatività della lottizzazione.
Cons. Stato, Sez. V, 27/12/1988, n. 863
 La convenzione lottizzatoria, debitamente stipulata e sottoscritta, costituisce condizione di efficacia dei relativi provvedimenti di autorizzazione a costruire; conseguentemente è legittimo il diniego di licenza edilizia (ora concessione edilizia) adottato da un comune in mancanza di una lottizzazione efficace.
Cons. Stato, Sez. V, 21/10/1991, n. 1230
 

La morte come la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito (o, come nella specie, di avvocato personalmente costituito) determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità della sentenza di appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 cod. proc. civ. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza ai sensi dell'art. 383, dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell'evento interruttivo. (Cassa con rinvio, App. Roma, 17 Aprile 2003)

Cass. civ., Sez. I, 15/02/2007, n. 3459

 

Hanno mutato lo stato dei luoghi mentre c'è una causa civile senza l'autorizzazione urbanistica.

 

Il sequestro preventivo è adottabile anche per i reati dei quali si siano perfezionati gli elementi costitutivi, in quanto l'opera abusiva, dopo il completamento, continua a proiettare le sue conseguenze sul regolare assetto del territorio.
Cass. pen., Sez. III, 24/09/1999, n. 2473

 

 

Abuso del diritto: lottizzazione sostanzialmente illegittima

Ordine di facere ai proprietari per emergenza pericolo incendi

Ai fini dell'intervento sostitutivo, non risulta essere stata mai, almeno formalmente, revocata l'ordinanza n. 60/2008, e tuttavia non è stata mai eseguita. Sig. Sindaco perchè non si provvede facendo pagare le relative spese ai proprietari inadempienti per come scritto nell'ordinanza?. 

La trasparenza che non c’è : Non vogliono dare neanche l'elenco

26.07.2009 qualcuno ha provveduto ma gli altri ?......vedi altre fotografie

Chi sono questi Signori che hanno manifestato espresso diniego....... il Sindaco ha paura......

Stuttura fondiaria

Art. 21.2.1

Poichè le previsioni del PRG si basano sulla struttura fondiaria esistente alla data della sua formazione, essa è rilevante ai fini della disciplina urbanistica.


 

Fonte: Il Quotidiano - venerdì 12 giugno 2009


   Lottizzazione Chioccia Nord 

Particolare 

Ortofoto  volo 2000 con il catastale.

Ortofoto  volo  2001

Ortofoto 2004 collegati al satellite 

Piazzale nel lotto Pontieri - Ortofoto  collegati al satellite

Attraverso le ortofoto siamo in grado di dimostrare che il terreno era incolto senza false testimonianze. Ortofoto Google  del 24.01.2004

 

 

 - Perizia estimativa geom. Russo Saverio leggi tutto

 

 

 

 

 

 

Non esiste una particella al catasto ne ieri ne oggi . Mai voluta fino

 al 2004 dall'avv. Saverio Zupi nq. 

 

Il Procuratore Generale della Sig.ra de Luca Simonetta, avv. Saverio Zupi,

 

Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo [c.c. 1325, n. 4, 1350, n. 13, 1392, 1399, 1403, 1822, 2725, 2806, 2932].

Il lotto segnato come mq 900 (783) fa parte della maggiore consistenza della particella 20 

del foglio 33 della de Luca nato dal frazionamento del 02.09.2004 a firma dell'avv. Saverio Zupi .  

leggi tutto La luce della verità rischiara le tenebre ( nel nostro caso la menzogna asseverata) perché l’Uomo di sani 

principi che rispetta l’altro prodigandosi a fare vedere la verità  è sorgente di luce portatore di gioia e di amore.

Non esiste nessun frazionamento con detta particella per come indicata col n. 6 x mq. 900   

      - Perizia estimativa geom. Russo Saverio -     leggi tutto che non ha tenuto conto della risoluzione 

n. 319/E del 24.07.2008 la quale fa un distinguo tra terreni convenzionati e meno perchè è la convenzione che 

perfeziona una lottizzazione! leggi risoluzione 319

La quota n. 6 non è racchiusa dentro la particella 561  ma è la quota n. 6 

spettante ai terreni della de Luca ora  Baratta per mq. 4746  ex 20a. Il Baratta dovrebbe avere altra quota per le particelle 272 e 21 come fatto per il sig. Mastroianni Alessandro. Noti bene il lettore la particella 21 esiste sin dal 1976

 

La luce della verità rischiara le tenebre ( nel nostro caso la menzogna asseverata) perché l’Uomo di sani principi che rispetta l’altro prodigandosi a fare vedere la verità  è sorgente di luce  portatore di gioia e di amore.  Sin dal 1991 in tutti gli atti mai è esistito il lotto 6 di mq 900..!

 

 

 

In base allo stato di diritto attuale le quote di possesso sono state individuate in 11, in quanto al punto 21.2.3 delle ANTA vigente è previsto che “nell’ambito delle TDU, in tutti i casi nei quali il PRG  subordina l’intervento di trasformazione edilizia al semplice rilascio delle concessioni, fa fede la situazione particellare così come catastalmente censita alla data del 29.05.1992 mentre eventuali successivi frazionamenti, ancorché ammessi, non trova effetto ai fini dell’edificazione e della trasformazione fisica , bensi solo ai fini patrimoniali; in tutti i casi nei quali il PRG subordina invece le concessioni alle preventive approvazioni di strumenti attuativi di qualsiasi tipo, fa fede l’assetto particellare definito in forza di tali strumenti, mentre eventuali successivi alle loro approvazioni non hanno effetto ai fini dell’edificazione

Secondo il rapporto dei Vigili Urbani  il terreno del  Baratta non esiste.  Mentre per il Responsabile dell'Ufficio Tecnico esiste il Baratta fra i proprietari tanto che  sin dal 2004 è stato sempre convocato. Poi anche per il restante terreno ex de Luca lotto n. 6 ora particella 561.  leggi i titoli di proprietà part. 21         part. 272      part. 561    

Non è conforme perchè il frazionamento della particella 20 è avvenuto in data 15.04.2004. leggi 

Ortofoto del 2000 dove al punto 1 e 2 sono visibili le ficare

 

Ortofoto del 2004 si noti il piazzale nel lotto 4 del sig. Pontieri

Alcune foto esplicative della lottizzazione 

Non vi'è mai stata alcuna recinzione tra  il lotto 7 particella 269 dei germani Macchione Antonio e Vincenzo ed il lotto 8 particella 270 di Mastroianni Alessandro.

Non vi è stata alcuna recinzione tra il lotto 7 ed il lotto 6 come qualcuno ha asserito. 

C'è la ficara cresciuta da sempre a cespuglio che è riportata pure sull'ortofoto del 1982

Esiste perizia asseverata che dice esserci recinzione con rete metallica
Data certa

il Baratta dopo aver tagliato degli arbusti due mesi prima è ritornato il 22.06.2006 a fare delle foto leggendo l'articolo sui mandanti del delitto Fortugno. 

Quindi alla data del 22.06.2006 non esisteva nessuna recinzione  

"Quandu canta la cicala, va e ddùnati a la ficara". ... = ALBERO DI FICO

Nei cespugli di rovi ci sono i platani e di acacia che ha tagliato il Baratta nel mese di marzo 2006.

La ficara ha più di 20 anni e piena di rovi che sembrano arbusti

Un cespuglio di rovi che ha superato la ficara ed un finocchio selvatico che sembra una piantina col fiore giallo

 

Seguono  foto esplicative

 

Alla luce di quanto vedete potrete giurare anche sotto tortura che non è mai esistita alcuna recinzione tra il lotto 7 ed il 6 cioè tra la particella 269 e la 561 perchè ci sono cespugli di rovi che sembrano arbusti

 

un cespuglio di rovi ultra decennale

Dietro alla scritta lotto 6 c'è il terreno dei coniugi Mario Mancini e Macchione Caterina lotto 10

Il paletto in rosso è il confine del terreno Mastroianni con Baratta e Mancini

un cespuglio di rovi che ha superato una pianta di arancie

Da poco sono stati messi dei paletti con un fil di ferro tra il lotto 6 ed il lotto 7 compresa la ficara che ricade nel lotto 6 e la strada di lottizzazione quando sarà fatta .
Dovrebbe essere l'inizio della strada di lottizzazione lato viale stazione ma non si vede alcun palo di recinzione ne rete metallica non so dove l'ha vista il geom. urbanista 
Questo è l'accesso nel terreno

particella 21 del Baratta comprato con atto notarile nel 2002 che secondo il PRG doveva essere un lotto

lotto 11

Barberio Carmelina

Foto del 01.06.2009 con intervento dei Carabinieri chiamati perchè sarei andato nel mio terreno. 

Si intravedono i tronchetti del cespuglio di acacia tagliati .

01.06.09

ore 15/30

Oggi 1 giugno 2009 al legittimo proprietario è stato vietato entrare nel suo terreno con agire mafioso da persone non aventi titolo sul terreno che un giorno sarà una strada di lottizzazione ma allo stato attuale è di proprietà Baratta. Cliccà per leggere il titolo di proprietà.

Accesso sospeso ed il proprietario non ha potuto accedere al suo terreno.

 

Proc. 308/99

2299/02 Gip

Le persone intervenute giorno 01.06.09 per spalleggiare il Macchione Vincenzo erano due suoi fratelli ed altri conosciuti alla Direzione Distrettuale Antimafia. Mi voglio augurare che il Brigadiere intervenuto li abbia identificati come fatto per me e mio figlio. In tutti i casi ci sono le foto c'era anche una Signora vestita di nero oltre ad un Signore con la tipica camicia nera.

Il Carabiniere presente nel luogo dove si era provveduto a creare un varco per accedere al terreno del Baratta  ricadente nella particella 561  per provvedere alla pulizia . Zona invasa da cespugli di acacia che ne impedivano l'accesso. 

01.06.2009

 foto tra a nord  il terreno Nobile particella 559 e a sud quello recintato dai paletti di  Macchione Antonio e Vincenzo particella 269

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Esiste l'Ordinanza n. 60 /2008  per pulire  le aree che versano in completo stato di abbandono presto in base al regolamento del rilascio degli atti del Comune di Nocera Terinese verrà alla luce l'elenco dei destinatari della presente ordinanza non inviata ingiustamente al Baratta.

 

  

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Forum  www. Altalex.com

egidio 25.06.2009 07:09
Copia conforme all'originale art. 18 DPR 445/2000

Ciao a tutti.. Ho un quesito da porvi.... Ho un foglio autenticato, dal primo lato c’è una sigla del funzionario incaricato dal Sindaco di un comune non la firma per esteso come richiesta dal DPR 445/2000 . Sono stati esatti i relativi diritti e sul fronte retro c’è altro disegno privo anche della sigla e di qualsiasi bollo del comune autentificatore. Quesito: è un atto falso ? Ha i requisiti per essere perseguito penalmente sia l’autenticatore che il presentatore che l’ha utilizzato?. Ringrazio a chi cercherà di aiutarmi. Buona giornata a Tutti. 

jollystar5 26.06.2009 11:57
Copia conforme all'originale art. 18 DPR 445/2000

E perché mai dovrebbe essere un atto falso?
Semmai potrebbe essere invalida l'autentica.

Sul retro

 


 

 

Causa usucapione 1338/2009

Res abilis, possessio, titulus, tempus + fides ( avv. Saverio Zupi )

Citazione avv. Amatruda Leggi   Ha impostato la propia difesa  con la certezza di  usucapire per testi
Perizia asseverata estimativa geom Russo Leggi :  E' un futurista vedendo strade di lottizzazioni, recinti con rete metalliche ..
Meditazioni sulla CTP asseverata Leggi :  Uso della falsità come mezzo di verità
Costituzione avv. Stella

Leggi costituzione     Il venditore chiama  terzo l'acquirente...... abuso del diritto !

lettere avv. Amatruda Leggi    Dice il giorno dell'avvenuto possesso : 21.04.1997
Chiamata terzo in causa  Baratta Egidio  Con l'affetto e la stima di sempre, ringrazia.
1° Udienza 20.07.2009 Leggi E' stata rinviata per chiamare  quale terzo l'acquirente dalla venditrice.
Costituzione avv. Stranges Leggi  Costituzione coniugi Baratta con allegate foto
Note del 30.07.2010 Leggi  Note del 30.07.2010 dell'avv. Stranges e dell'avv. Bordino
Perizia ing. Mendicino Leggi  Fa la cronistoria dei frazionamenti avvenuti nel 2004- No convenzione- 
Causa penale  C'è stato un rinvio a giudizio al Giudice di pace di Nocera per il 6.4.2010
Ordinanza n. 60/2008 Leggi  Ai proprietari è stata recapitata l'Ordinanza no al Baratta

 

il 27.07.09 Hanno lavorato il loro terreno IL 9 settembre deceduto il fratello del Baratta hanno lavorato il terreno limitrofo del Baratta

 

Questo di sopra è il terreno loro di proprietà Macchione Vincenzo e Antonio. 

Mentre il Baratta era impegnato col lutto del fratello hanno lavorato il suo terreno. Non contenti di ciò hanno aperto una discarica di rifiuti dove il Baratta deve fare l'accesso. foto del 11.09.09

Nuova discarica al Viale Stazione SS 18  - Lottizzazione Chioccia Nord al 11.09.09

Il promissario acquirente anticipatamente immesso nel godimento dell'immobile ne consegue la mera detenzione. (Nella specie, la Cassazione ha pertanto escluso che, in assenza di atti di interversione, possa acquistarne la proprietà per usucapione).
Cass. civ., Sez. Unite, 27/03/2008, n. 7930

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