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Legittimata ad agire per il
debito comunale e le sue transazioni è solo la dr Alessandra
Giuliani. Non come eredi de Luca. Il Comune di Nocera Terinese con
prot. n. 8564 del 29/11/2006 ne è stato informato dal geom.
Egidio Baratta che ne detiene copia originale.


Credito
a:
Si riferisce alla causa di cui
sotto

Avendomi
delegittimato, non seguendo io le cause, nessuno a pensato alla
donazione ed hanno fatto una causa contro la de Luca mentre
andava fatta contro la dr Alessandra Giuliani. Ora per detta
causa c'è un appello in Cassazione anche contro l'altro erede
della de Luca cioè Massimiliano Tocci che non è legittimato a
stare in giudizio.
Credito
b:
Si riferisce alla causa di cui
sotto
La costituzione e risposta è
stata fatta in data 7/7/2004 quando ancora era titolare la de
Luca. Successivamente si doveva costituire al dr Alessandra
Giuliani per via della donazione di cui sopra. Essendo in
corso questa causa alla Corte di appello di Catanzaro forse
potrebbero sanare la manchevolezza sostanziale di
legittimazione.
Credito
c:
Si riferisce alla causa di cui
sotto
  
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Fermo restando che nella valutazione
indennitaria del fondo espropriato per l'attuazione di piani di
edilizia residenziale occorre tener conto delle superfici
necessarie alle opere di urbanizzazione (dal che consegue che
tutti i terreni espropriati in ambito p.e.e.p. percepiscono la
stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da
formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il
comprensorio), le questioni circa l'adozione, a fini indennitari,
di determinati indici di fabbricabilità, circa lo scorporo di
quote di superficie destinate a spazi pubblici e opere pubbliche
e circa la detrazione degli oneri di urbanizzazione dal valore
del fondo edificato, si pongono in sede di applicazione di
metodi analitico-ricostruttivi, tesi ad accertare il valore di
trasformazione del suolo, non anche qualora la valutazione sia
condotta con il metodo sintetico-comparativo, che si avvale di
una serie di riferimenti costituiti dal prezzo pagato per
immobili omogenei, e dunque di indicazioni di mercato. (Cassa e
decide nel merito, App. Catanzaro, 23 Gennaio 2002)
Cass. civ., Sez. I, 16/06/2006, n. 13958
PARTI IN CAUSA
D.L.D.L.S. C. COMUNE DI NOVERA TERINESE
FONTE
Mass. Giur. It., 2006
CED Cassazione, 2006
RIFERIMENTI NORMATIVI
L 08/08/1992 n. 359
DL 11/07/1992 n. 333 Art. 5
L 25/06/1865 n. 2359 Art. 39
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Indennità di espropriazione
Opposizione al valore di stima dei beni espropriati
RIFERIMENTI NORMATIVI
L 25/06/1865 n. 2359 Art. 39
DL 11/07/1992 n. 333 Art. 5
L 08/08/1992 n. 359
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere
Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
D.L.D.L.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI TRE
OROLOGI 14, presso avvocato RANIERI MASSIMO, che la rappresenta
e difende unitamente all'avvocato STELLA FRANCESCO, giusta
procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI NOVERA TERINESE, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANNIO 65, presso
l'avvocato TORCHIA ANSELMO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ORTENSIO MENDICINO, giusta procura
speciale per Notaio Mario Bilangione di Nocera Torinese, rep. n.
75113 del 12.9.02;
- resistente -
avverso la sentenza n. 12/02 della Corte d'Appello di
CATANZARO, depositata il 23/01/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza
del 27/04/2006 dal Consigliere Dott. Stefano BENIMI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato RANIERI che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'avvocato MOSCA, con delega, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento del primo
motivo del ricorso e rigetto del resto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 9.5.1991, D.L.D.L. S.
conveniva in giudizio il Comune di Nocera Torinese davanti alla
Corte d'appello Catanzaro opponendosi alla stima e chiedendo la
determinazione dell'indennità di espropriazione relativamente a
terreni di sua proprietà, situati in contrada Marina De Luca,
assoggettati a procedura espropriativa da parte
dell'amministrazione convenuta per l'attuazione di programma di
edilizia economica e popolare.
Si costituiva in giudizio il Comune di Nocera Terinese
contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il
rigetto.
Con sentenza depositata il 23.1.2002, la Corte d'Appello di
Catanzaro determinava l'indennità di esproprio in L.
1.116.080.000, utilizzando una serie di valori di comparazione
costituiti da compravendite e decreti di esproprio di suoli
similari.
Ricorre per cassazione D.L.D.L.S. affidandosi a due motivi.
Il Comune di Nocera Terinese ha depositato "atto di
costituzione".
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso. D.L.D.L.S., denunciando
violazione e falsa applicazione della L.
8 agosto 1992, n. 359,
art. 5 bis, nonchè delle norme e dei principi in tema di
determinazione dell'indennità di espropriazione, omesso esame
di punto decisivo della controversia, insufficiente motivazione,
censura la sentenza impugnata per aver operato indebita
riduzione del venti per cento sulla somma indicata dal c.t.u.
come indennità (L. 1.395.100.000), imputandola a quota di
comprensorio destinata a opere di urbanizzazione primaria e
secondaria all'interno del piano di zona, mentre anche le aree
da destinare a infrastrutture devono godere, in ambito peep,
delle stesse prerogative edificatorie dei terreni edificabili:
tanto più che il c.t.u., stimando il valore dei terreni con il
metodo comparativo, le depurava già del costo delle opere di
urbanizzazione e delle spese di progettazione sostenute dal
Comune, sicchè il giudice, operando la decurtazione, infliggeva
irragionevolmente una ulteriore penalizzazione.
Con il secondo motivo di ricorso. D.L.D.L.S., denunciando
violazione e falsa applicazione dell'art.
1224 c.c., comma
2, degli artt. 115
e 116 c.p.c., e
delle norme e dei principi in tema di prova, insufficiente
motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver
proceduto alla rivalutazione del credito indennitario,
nonostante che l'attrice avesse allegato (senza che sul punto vi
fossero eccezioni di controparte) di essere titolare di impresa
agricola e aver dovuto ricorrere a prestiti per supplire al
mancato versamento dell'indennità, non fosse altro perchè,
comunque, la posizione della creditrice poteva essere valutata
alla stregua di creditore occasionale.
Il primo motivo è fondato.
Fermo restando che nella valutazione indennitaria del fondo
espropriato per l'attuazione di piani di edilizia residenziale,
occorre tener conto delle superfici necessario alle opere di
urbanizzazione (dal che consegue che tutti i terreni espropriati
in ambito peep percepiscono la stessa indennità, calcolata su
una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità
edificatoria inedia di tutto il comprensorio: Cass. 21.3.2001,
n. 125/SU;
3.6.2004, n. 10555), le questioni circa l'adozione, a fini
indennitari, di determinati indici di fabbricabilità, circa lo
scorporo di quote di superficie destinate a spazi pubblici e
opere pubbliche, circa la detrazione degli oneri di
urbanizzazione del valore del fondo edificato, si pongono in
sede di applicazione di metodi analitico-ricostruttivi, tesi ad
accertare il valore di trasformazione del suolo (Cass. 4.6.2001,
n. 7518), non anche qualora la valutazione sia condotta con il
metodo sintetico-comparativo, che si avvale di una serie di
riferimenti costituiti dal prezzo pagato per immobili omogenei,
e dunque di indicazioni di mercato (Cass. 21.2.2006, n. 3766;
4.9.2001, n. 11391).
La Corte d'appello di Catanzaro non ha tenuto conto che il
c.t.u. ha attribuito al terreno espropriato una valutazione
fondata sulla comparazione con fondi omogenei oggetto di
compravendite (in parte rientranti nello stesso programma di
edilizia economica e popolare) - quindi già tributari della
considerazione che il mercato riserva a terreni da urbanizzare -
ed ha operato una ingiustificata (anche nella misura)
decurtazione del valore: la misura corretta dell'indennità
corrisponde a L. 1.395.100.000 (quale risultato del criterio
della semisomma di cui all'art. 5 bis, comma 1, e senza
decurtazione del quaranta per cento per la ritenuta
inadeguatezza dell'offerta amministrativa).
Il secondo motivo è infondato.
Della qualità di imprenditore commerciale, idonea a far
scattare la presunzione di reimpiego del denaro, se
tempestivamente percepito, in operazioni sottratte
all'inflazione, non è stata data la prova. La ricorrente oppone
che la prova sarebbe raggiunta in virtù della mancata
contestazione della controparte.
Va osservato che non sussistendo nel vigente ordinamento
processuale un onere, per la parte, di contestazione specifica
di ogni fatto dedotto ex adverso, la mera mancata contestazione
in quanto tale non può avere automaticamente l'effetto di
prova, onde il giudice che ritenga non raggiunta la prova di una
circostanza, consistente in un fatto dedotto in esclusiva
funzione probatoria, semplicemente allegata dall'attore, non
incorre in violazione di legge o vizio di motivazione nel non
aver tenuto conto, quale elemento probante, della non
contestazione da parte del convenuto (fattispecie in tema di
allegazione della qualità di imprenditore ai fini della
liquidazione del maggior danno per svalutazione monetaria in
obbligazione pecuniaria).
Neppure può il creditore allegare nel giudizio di
legittimità una circostanza diversa (qualità di creditore
occasionale), idonea a superare la carenza di prova, giacchè
ciò significa immutare i termini della domanda, azionando una
diversa causa petendi.
Sussistono gli elementi, non essendo necessari nuovi
accertamenti di fatto, per decidere la causa nel merito,
accertandosi l'indennità nella misura di Euro 720.509,02 (L.
1.395.100.000) al cui deposito va condannato il Comune intimato,
detratto quanto già versato allo stesso titolo.
Dovendosi provvedere alla regolamentazione delle spese
dell'intero processo, ferma la liquidazione, operata dal giudice
di merito, riguardo alle spese di quel giudizio, l'intimato è
condannato anche alle spese di questo giudizio, come da
dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il
secondo, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito,
determina l'indennità di espropriazione in Euro 720.509,02,
condannando il Comune di Nocera Torinese a depositare presso la
Cassa Depositi e Prestiti la differenza tra tale somma e quanto
già depositato allo stesso titolo, con interessi dal 30.3.1982.
Condanna il Comune alle spese del giudizio di merito, secondo la
liquidazione, operata dalla Corte d'appello, nonchè alle spese
del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 5.100,00 di cui
Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori,
come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006
Quindi
la sentenza è dopo della donazione

Credito dopo il 28 settembre 2004
esigibile solo ed esclusivamente dalla dr Alessandra Giuliani
non come falsamente viene sostenuto essere unica erede della de
Luca Simonetta di lizzano perchè esiste altro erede:
Massimiliano Tocci. Per ciò, e solo per questo, la causa al TAR
contro il comune di Nocera Terinese è stata impiantata contro
Rimesso
in ruolo in attesa di fissazione nuova udienza

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
SEZIONE
SECONDA
Udienza
Pubblica del 10/04/2009
781/2004
De Luca Simonetta di Lizzano c/ Comune di Nocera Terinese
Oggetto: AVVERSO
LO STATO DI DISSESTO DEL COMUNE DI NOCERA TERINESE
Rinviato
per raggiunto accordo urbanistico
Avrete capito che la de Luca
Simonetta di Lizzano o i suoi eredi non possono agire contro il
Comune ma lo può fare solo per via della donazione la dr
Alessandra Giuliani.


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