La voce di Nocera Terinese

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Molti falsi in atti si consumano perchè non si hanno le idee chiare sull'eredità de Luca avendo delegittimato chi conosce omnia: geom. Egidio Baratta

 

Legittimata ad agire per il debito comunale e le sue transazioni è solo la dr Alessandra Giuliani. Non come eredi de Luca. Il Comune di Nocera Terinese con prot. n. 8564 del 29/11/2006 ne è stato informato dal geom. Egidio Baratta che ne detiene copia originale.

 

Credito a:

Si riferisce alla causa di cui sotto

Avendomi delegittimato, non seguendo io le cause, nessuno a pensato alla donazione ed hanno fatto una causa contro la de Luca mentre andava fatta contro la dr Alessandra Giuliani. Ora per detta causa c'è un appello in Cassazione anche contro l'altro erede della de Luca cioè Massimiliano Tocci che non è legittimato a stare in giudizio. 

 

 

Credito b:

Si riferisce alla causa di cui sotto

 

 

La costituzione e risposta è stata fatta in data 7/7/2004 quando ancora era titolare la de Luca. Successivamente si doveva costituire al dr Alessandra Giuliani per via della donazione di cui sopra.  Essendo in corso questa causa alla Corte di appello di Catanzaro forse potrebbero sanare la manchevolezza sostanziale di legittimazione.

Credito c:

Si riferisce alla causa di cui sotto

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

Indennità di espropriazione

Fermo restando che nella valutazione indennitaria del fondo espropriato per l'attuazione di piani di edilizia residenziale occorre tener conto delle superfici necessarie alle opere di urbanizzazione (dal che consegue che tutti i terreni espropriati in ambito p.e.e.p. percepiscono la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio), le questioni circa l'adozione, a fini indennitari, di determinati indici di fabbricabilità, circa lo scorporo di quote di superficie destinate a spazi pubblici e opere pubbliche e circa la detrazione degli oneri di urbanizzazione dal valore del fondo edificato, si pongono in sede di applicazione di metodi analitico-ricostruttivi, tesi ad accertare il valore di trasformazione del suolo, non anche qualora la valutazione sia condotta con il metodo sintetico-comparativo, che si avvale di una serie di riferimenti costituiti dal prezzo pagato per immobili omogenei, e dunque di indicazioni di mercato. (Cassa e decide nel merito, App. Catanzaro, 23 Gennaio 2002)

Cass. civ., Sez. I, 16/06/2006, n. 13958

PARTI IN CAUSA

D.L.D.L.S. C. COMUNE DI NOVERA TERINESE

FONTE

Mass. Giur. It., 2006

CED Cassazione, 2006

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 08/08/1992 n. 359

DL 11/07/1992 n. 333 Art. 5

L 25/06/1865 n. 2359 Art. 39

 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

Indennità di espropriazione

Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 25/06/1865 n. 2359 Art. 39

DL 11/07/1992 n. 333 Art. 5

L 08/08/1992 n. 359

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente

Dott. VITRONE Ugo - Consigliere

Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. BENINI Stefano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

D.L.D.L.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 14, presso avvocato RANIERI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STELLA FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI NOVERA TERINESE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANNIO 65, presso l'avvocato TORCHIA ANSELMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORTENSIO MENDICINO, giusta procura speciale per Notaio Mario Bilangione di Nocera Torinese, rep. n. 75113 del 12.9.02;

- resistente -

avverso la sentenza n. 12/02 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 23/01/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/04/2006 dal Consigliere Dott. Stefano BENIMI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato RANIERI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'avvocato MOSCA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e rigetto del resto.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 9.5.1991, D.L.D.L. S. conveniva in giudizio il Comune di Nocera Torinese davanti alla Corte d'appello Catanzaro opponendosi alla stima e chiedendo la determinazione dell'indennità di espropriazione relativamente a terreni di sua proprietà, situati in contrada Marina De Luca, assoggettati a procedura espropriativa da parte dell'amministrazione convenuta per l'attuazione di programma di edilizia economica e popolare.

Si costituiva in giudizio il Comune di Nocera Terinese contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.

Con sentenza depositata il 23.1.2002, la Corte d'Appello di Catanzaro determinava l'indennità di esproprio in L. 1.116.080.000, utilizzando una serie di valori di comparazione costituiti da compravendite e decreti di esproprio di suoli similari.

Ricorre per cassazione D.L.D.L.S. affidandosi a due motivi. Il Comune di Nocera Terinese ha depositato "atto di costituzione".

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso. D.L.D.L.S., denunciando violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, nonchè delle norme e dei principi in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, omesso esame di punto decisivo della controversia, insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver operato indebita riduzione del venti per cento sulla somma indicata dal c.t.u. come indennità (L. 1.395.100.000), imputandola a quota di comprensorio destinata a opere di urbanizzazione primaria e secondaria all'interno del piano di zona, mentre anche le aree da destinare a infrastrutture devono godere, in ambito peep, delle stesse prerogative edificatorie dei terreni edificabili: tanto più che il c.t.u., stimando il valore dei terreni con il metodo comparativo, le depurava già del costo delle opere di urbanizzazione e delle spese di progettazione sostenute dal Comune, sicchè il giudice, operando la decurtazione, infliggeva irragionevolmente una ulteriore penalizzazione.

Con il secondo motivo di ricorso. D.L.D.L.S., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 2, degli artt. 115 e 116 c.p.c., e delle norme e dei principi in tema di prova, insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver proceduto alla rivalutazione del credito indennitario, nonostante che l'attrice avesse allegato (senza che sul punto vi fossero eccezioni di controparte) di essere titolare di impresa agricola e aver dovuto ricorrere a prestiti per supplire al mancato versamento dell'indennità, non fosse altro perchè, comunque, la posizione della creditrice poteva essere valutata alla stregua di creditore occasionale.

Il primo motivo è fondato.

Fermo restando che nella valutazione indennitaria del fondo espropriato per l'attuazione di piani di edilizia residenziale, occorre tener conto delle superfici necessario alle opere di urbanizzazione (dal che consegue che tutti i terreni espropriati in ambito peep percepiscono la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria inedia di tutto il comprensorio: Cass. 21.3.2001, n. 125/SU;

3.6.2004, n. 10555), le questioni circa l'adozione, a fini indennitari, di determinati indici di fabbricabilità, circa lo scorporo di quote di superficie destinate a spazi pubblici e opere pubbliche, circa la detrazione degli oneri di urbanizzazione del valore del fondo edificato, si pongono in sede di applicazione di metodi analitico-ricostruttivi, tesi ad accertare il valore di trasformazione del suolo (Cass. 4.6.2001, n. 7518), non anche qualora la valutazione sia condotta con il metodo sintetico-comparativo, che si avvale di una serie di riferimenti costituiti dal prezzo pagato per immobili omogenei, e dunque di indicazioni di mercato (Cass. 21.2.2006, n. 3766; 4.9.2001, n. 11391).

La Corte d'appello di Catanzaro non ha tenuto conto che il c.t.u. ha attribuito al terreno espropriato una valutazione fondata sulla comparazione con fondi omogenei oggetto di compravendite (in parte rientranti nello stesso programma di edilizia economica e popolare) - quindi già tributari della considerazione che il mercato riserva a terreni da urbanizzare - ed ha operato una ingiustificata (anche nella misura) decurtazione del valore: la misura corretta dell'indennità corrisponde a L. 1.395.100.000 (quale risultato del criterio della semisomma di cui all'art. 5 bis, comma 1, e senza decurtazione del quaranta per cento per la ritenuta inadeguatezza dell'offerta amministrativa).

Il secondo motivo è infondato.

Della qualità di imprenditore commerciale, idonea a far scattare la presunzione di reimpiego del denaro, se tempestivamente percepito, in operazioni sottratte all'inflazione, non è stata data la prova. La ricorrente oppone che la prova sarebbe raggiunta in virtù della mancata contestazione della controparte.

Va osservato che non sussistendo nel vigente ordinamento processuale un onere, per la parte, di contestazione specifica di ogni fatto dedotto ex adverso, la mera mancata contestazione in quanto tale non può avere automaticamente l'effetto di prova, onde il giudice che ritenga non raggiunta la prova di una circostanza, consistente in un fatto dedotto in esclusiva funzione probatoria, semplicemente allegata dall'attore, non incorre in violazione di legge o vizio di motivazione nel non aver tenuto conto, quale elemento probante, della non contestazione da parte del convenuto (fattispecie in tema di allegazione della qualità di imprenditore ai fini della liquidazione del maggior danno per svalutazione monetaria in obbligazione pecuniaria).

Neppure può il creditore allegare nel giudizio di legittimità una circostanza diversa (qualità di creditore occasionale), idonea a superare la carenza di prova, giacchè ciò significa immutare i termini della domanda, azionando una diversa causa petendi.

Sussistono gli elementi, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, per decidere la causa nel merito, accertandosi l'indennità nella misura di Euro 720.509,02 (L. 1.395.100.000) al cui deposito va condannato il Comune intimato, detratto quanto già versato allo stesso titolo.

Dovendosi provvedere alla regolamentazione delle spese dell'intero processo, ferma la liquidazione, operata dal giudice di merito, riguardo alle spese di quel giudizio, l'intimato è condannato anche alle spese di questo giudizio, come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, determina l'indennità di espropriazione in Euro 720.509,02, condannando il Comune di Nocera Torinese a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la differenza tra tale somma e quanto già depositato allo stesso titolo, con interessi dal 30.3.1982. Condanna il Comune alle spese del giudizio di merito, secondo la liquidazione, operata dalla Corte d'appello, nonchè alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 5.100,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2006.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006

 

Quindi la sentenza è dopo della donazione 

 

Credito dopo il 28 settembre 2004 esigibile solo ed esclusivamente dalla dr Alessandra Giuliani non come falsamente viene sostenuto essere unica erede della de Luca Simonetta di lizzano perchè esiste altro erede: Massimiliano Tocci. Per ciò, e solo per questo, la causa al TAR contro il comune di Nocera Terinese è stata impiantata contro

Rimesso in ruolo in attesa di fissazione nuova udienza

 

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria

Catanzaro

SEZIONE SECONDA

Udienza Pubblica del 10/04/2009

781/2004    De Luca Simonetta di Lizzano c/ Comune di Nocera Terinese

Oggetto: AVVERSO LO STATO DI DISSESTO DEL COMUNE DI NOCERA TERINESE

Rinviato per raggiunto accordo urbanistico  

Avrete capito che la de Luca Simonetta di Lizzano o i suoi eredi non possono agire contro il Comune ma lo può fare solo per via della donazione la dr Alessandra Giuliani.

 

 



Situazione finanziaria del Comune sul nuovo sito di Armando Motta leggi tutto

Pronuncia n. 154.2007 Corte dei Conti di Catanzaro

  Come si può ignorare l'interesse di un terzo sui terreni oggetto della transazione urbanistica ? 

E' ormai noto che si gioca al gatto e al topo....  (inciucio)....il TAR di Catanzaro oggi 5 dicembre 2008.....rivia al 10.04.2009 

Oy  Ko, hai capito che il  gatto è un predatore, e come tale prova un immenso piacere nell’inseguire, nel catturare e nel trionfare sulla preda. I piccoli felini amano maggiormente la caccia in se stessa e poi, in secondo piano, l’uccisione e il mangiare la preda.

Lettera x il rivio del 5.12.2008

Num. Reg. Gen. 1288/2004 data deposito 09/11/2004 Sezione II leggi tutto

Oggetto del ricorso : Avverso delibera del CC di riconoscimento debiti fuori bilancio

Num. Reg. Gen. 781/2004 data del deposito 09/11/2004 Sezione II leggi tutto

Oggetto del ricorso: Avverso lo stato di dissesto del comune di Nocera Terinese

Si vuole cambiare coi metodi del passato....... che portarono frutti...! ma la Mamma è  Mamma......

Il Consiglio comunale del 17.10.08  con delibera n. 23  non ha approvato la transazione  così come formulata dalla dr. Giuliani. leggi tutto

Il Sindaco introduce l’argomento e richiama il precedente Consiglio Comunale del 30.09.2008  dove tutti i consiglieri comunali hanno convenuto di riaggiornare  la seduta  alla presenza dei tecnici incaricati della redazione del P.S.C., nonché dei legali al fine di avere un supporto tecnico tale da potersi determinare con maggiore cognizione sulla questione de quo. Oggi 5 dicembre, al TAR, il legale del Comune, ha depositato

Atti Depositati

Deposito

Tipo Parte

Parte

Atto Depositato

05/12/2008

 RESISTENTE

 COMUNE DI NOCERA TERINESE

 DOMANDA RINVIO

 

 

15/05/2008

 RESISTENTE

 COMUNE DI NOCERA TERINESE

 ISTANZA DI RINVIO

Domanda di rinvio mentre l’ultima volta istanza di rinvio. Il TAR in base a tale domanda nulla opponendosi la ricorrente  ha rinviato al 10.04.2009.  Si apre quindi un nuovo capitolo per la riqualificazione di queste aree in cui le incognite sembrano aumentare anziché diminuire e dove il futuro stesso del territorio e il dibattito che dovrebbe animare la sua riconversione viene messo in ombra dai riflettori dell’alta finanza speculativa del proprietario latifondista. In questa direzione è bene ricordare che affidare il futuro di Nocera Terinese alle fortune di un singolo proprietario terriero è un grave errore, perché significa privilegiare gli interessi di un singolo rispetto a quelli di una collettività. Non si dimentichi che pagammo i terreni agricoli nel lontano 1982 a ben 35.000 lire ! 

 

Il concetto che i debiti si pagano è ben  chiaro agli Amministratori :  con le vendite di domani “ pagheranno i debiti ” così sarà allontanato il dissesto il 5 dicembre 2008 ma non la sospensione degli interessi sui debiti che aumenteranno giorno dopo giorno. A vecchia cummari dice: " surcu cuvere surcu ".

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Dissesto contro inciuci e malaffare urbanistico.

Esiste un precetto regolarmente notificato in seguito alla sentenza definitiva della Suprema Corte di Cassazione n. 13958/06 di cui si occuperà il TAR di Catanzaro nella nuova udienza del dieci aprile 2009. Leggi tutto 

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