La voce di Nocera Terinese

 

                   Home      Area Eventi      Bacheca        La Proletaria   Dissesto per mafia

2008

Archivio frazionamenti

IL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Finalità e utilizzo

Il Certificato di Destinazione Urbanistica è stato istituito in origine dalla legge n. 47/85 art. 18 in materia di condono edilizio. E’ stato riconfermato poi dall’art. 3 del Testo Unico per l’edilizia n. 380/2001, sempre in materia di condono edilizio, il cui comma 2 dello stesso articolo recita così:

“.... Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati .”....

Questo tipo di certificato occorre:

- quando si stipula un atto di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno

che non sia pertinenza di un edificio qualsiasi sia la sua superficie;

- quando si stipula una atto di compravendita, di divisione o di donazione avente ad oggetto un terreno che costituisce pertinenza di un edificio censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano se di superficie uguale o superiore a 5.000 mq.

Ha validità per un anno dalla data del rilascio se non sono, nel frattempo, intervenute modificazioni agli strumenti urbanistici, anche per effetto di misure di salvaguardia.

Chi lo può richiedere

La richiesta può essere effettuata dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dal possessore del o degli immobili interessato/i dalla richiesta.  

La Lottizzazione abusiva è punita penalmente

Il reato di lottizzazione abusiva (nella specie lottizzazione abusiva c.d. "negoziale") ha natura permanente ed è inquadrabile fra i reati progressivi nell'evento.

La confisca dei terreni lottizzati abusivamente prevista dall'art. 19 l. n. 47 del 1985 costituisce una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale e, a differenza della diversa previsione sanzionatoria di cui all'art. 7 l . cit., si applica indipendentemente da una sentenza di condanna, sulla base dell'accertata effettiva esistenza della lottizzazione e a prescindere da ogni altra considerazione (tranne la sussistenza di un provvedimento amministrativo in senso contrario), salva la sola ipotesi dell'assoluzione per insussistenza del reato.

Cass. pen., Sez. III, 20/11/1998, n. 216

La questione relativa ai frazionamenti di particelle già divise in due o più porzioni è disciplinata - da ultimo - dal punto 3.6 della circolare 1 del 15.01.2007 della Direzione Centrale dell'Agenzia. Se è vero come è vero il geom. Orlando Giuseppe frazionò il terreno ma poi non fu vistato dall’Ufficio tecnico. Oggi quel frazionamento è una realtà……. senza essere vistato è passato …. come cambio di coltura…. Una speranza, una luce sarebbe  l’Antimafia . Sono a  disposizione col mio archivio di  contrada Carrà Cosentino  Lamezia Terme - tel. 0968 462112 .  Ho tutte le prove del caso. Lo stesso ing. Ferlaino, ora Sindaco,  per la Pantanusa fece approvare i frazionamenti fai CLICK QUI.    perchè questo nooooo . Si tratta  pure di  un terreno agricolo veramente coltivato da cinquant'anni dalla mamma della sig.ra Mirella D'Amore, fra l'altro impiegata modello del Comune di Nocera T.

Tipo di frazionamento valido ai soli fini comma 10 art. 30 DPR 380/2001 particella 52 del foglio 19 . Redatto da altro geometra ! .... come cambio di coltura ! Più ombre che luci perchè per l'U.T.E sono ammessi questi cambi di coltura solo per  qualità diverse dati AGEA.

Il 29.11.2007 Il Consiglio Comunale ha deliberato  "il recepimento "delle linee guida legge urbanistica regionale n. 19/2002. Non rilasciando il frazionamento al 18.12.07, si fanno stipulare atti nulli , come successo alla sotto menzionata Mirella D'Amore, persona che a mio modesto giudizio non meritava tanto !

Il lettore legge che non sono ammessi frazionamenti di dimensioni inferiori a 50 Ha. Questa  norma del vigente P.R.G. non è stata rispettata.  Non è stato messa alcuna annotazione  ex art. 18 della legge 47, del 28.2.85, senza alcun provvedimento in quanto è in contrasto con l'art. 21.2.4 e 21.2.5 delle norme di attuazione del P.R.G. vigente ? Il bello sarà se detto terreno è nella variante.! Speriamo in bene!!!

atto notarile del 25.9.2000 rep. 220299

Tale donazione, oltre a superare gli steccati previsti dall'art. 18 legge 47/1985 consentono di aggirare la norma relativa al deposito dei frazionamenti al Comune  prima dell'approvazione dell' UTE di Catanzaro nonchè il deposito del certificato di destinazione urbanistica  da allegare all'atto, eludendo il controllo comunale sui frazionamenti. Tale donazione è nulla per difetto di titolarità dei beni non rientranti nel patrimonio del donante o comunque inefficace per mancanza  del potere ex art 771 c.c.

Attenti all'imbroglio: “ Manca la firma del vero proprietario che doveva firmare il tipo di frazionamento” ma di ciò l’Ufficio Tecnico non se ne è accorto…..

Questo frazionamento invece è stato approvato in contrasto per quanto scritto nel certificato di destinazione urbanistica. IL Sindaco, o chi per Lui, nulla fece per fare rispettare la legge. Perchè ?........... Che significa variazione geometrica non più cambio di coltura ! Lui non può fare variazione di confini se non ha alcun terreno ! Manca una sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione del terreno de quo a favore del Rocca !. C'è pendente causa agraria a nome del fratello......... il terreno era in fitto al padre di entrambi e di altri...... fratelli  ! 

Esistono  tanti atti notarili come questi stipulati con la medesima “ illegalità” regolarmente denunziati .  Frazionamenti passati per cambio di coltura mentre nessuna coltura è mai cambiata come dimostrato nei terreni di cui agli atti che seguono:

atto notarile del 6.2.1998 rep. 12474

Il quel tempo qualsiasi acquisto di terreno era una lottizzazione abusiva. Ora per via dell'accordo urbanistico per non pagare il debito tutto è lecito.

 

Oggi 24.12.07 non c'è più la particella 47 ma è diventata 55... - la 56....

Siamo sempre nel foglio 19 dove non è consentito alcun frazionamento per la gente che non ha santi in paradiso. Sopra la 47 sotto la 55 e 56  tutto questo è un piccolo "escamotage" ormai collaudato e considerato legale dall'UTE.

Esiste da molto tempo la sig.ra Mirella d'Amore che ha acquistato un piccolo terreno che fu in possesso della mamma , regolarmente pagato, ma non può intestarlo perchè a Lei non hanno concesso il frazionamento. In base a quale legge è stato approvato il frazionamento delle particelle 41 e 47 sempre del medesimo foglio 19 ?

                                                                        Signori

Con l'applicazione della  legge regionale urbanistica tutto ciò sarà  eliminato . Ma guarda caso ancora per mantenere il potere , l'Amministrazione comunale di Nocera, non ha adeguato il suo P.R.G. alla legge urbanistica . Camuffando una variante  per l'utilità della popolazione    fai CLICK QUI , paesino in via di estensione, dove non servono ulteriori costruzioni  vuole  crearne altre. La variante dovrebbe solo variare adeguandole alla Legge 19 le norme tecniche  senza aumentare la cementificazione visto che ancora non è stato completato il  P.R.G. per così dire perequativo. 

Questo frazionamento al Baratta non sarebbe passato . Dimostrerò la tecnica   usata sempre facendo apparire di operare nella legalità. Tenete sempre presente che il Baratta non vendeva ma comprava quindi accorpava non frazionava nè lottizzava  !

 

 

Con questo marchingegno il Dirigente dell'Ufficio Tecnico ha scritto la lettera che segue come se  Lui non sapesse che io ero nel giusto . ? IL Dirigente geom. Macchione sapeva che il Mancini mi aveva preso del mio terreno e non io del suo: tanto vedete alla pagina rilascio terreno Mancini. Leggi tutto Questo comportamento secondo Voi cosa è!

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico non è stato solerte nell'ugual modo con tutti i frazionamenti ex art 18 " ca nisciuno è fessu" !  Cambia il Sindaco ma il sistema rimane. !!!!!!!

Oggi 18.12.2007 ancora si stipulano atti notarili con frazionamenti per cambio di coltura...... Non parole ci sono le prove:

Atto notarile del 18.12.07 rep. n. 307725 per finta usucapione - donazione. Cose da pazzi, atto  privo  del certificato di destinazione urbanistica. !

 

Atto notarile del 19.12.07 rep. n. 307731 . 

 

 

atto notarile del 18.12.07 rep. n. 307723. 

Questa foto per fare vedere la coltivazione in atto ....  col cambio di coltura......  in zona  D. 3.2 Industriale . 2

Incredibile ma vero  -  Tutti vedono ma nessuno agisce contro ogni mafia.

Nei casi sopra esposti, l’assenza di una sentenza dichiarativa dell’intervenuta usucapione dei terreni in favore dei donanti non può essere supplita dalla mera dichiarazione attestante “  la piena ed esclusiva proprietà dei terreni per averli posseduti a tal titolo, pubblicamente, pacificatamene ed ininterrottamente per oltre venti anni “ Ne consegue che gli atti sono nulli perché avente ad oggetto il trasferimento di un diritto di proprietà su un bene non esistente nel patrimonio del donante. Non scandalizzatevi se detti terreni saranno inseriti nella variante e/o sarà loro concessa una licenza edilizia. !  

Atto notarile del 18.12.07 rep. n. 307724 per finta usucapione - donazione. Cose da pazzi, atto  privo  del certificato di destinazione urbanistica. ! Inoltre come si può affermare senza una sentenza che si è usucapito un terreno ? Pendente una causa contro altro soggetto che asserisce di possedere animus domini la particella 47  dalla quale è stata tolta la 56 !.

Per chiarezza la particella 55 più la 56 sono la particella 47. Mai la proprietaria avrebbe permesso detto frazionamento perchè detti terreni non possono essere usucapiti provenendo da cause agrarie definite da poco.

 

 

Per il vigente PRG valgono le medesime norme tecniche uguali a quelle delle Macchie. Perché alla Pantanusa si è frazionato ed alle Macchie Niiiii.?   fai CLICK QUI.    

 

 

Come mai per questi frazionamenti non è stato avvisato l' U.T.E. di Catanzaro come fatto per il Baratta ?

 

Zona NU 

Acquistato tutto da unica persona perchè è stato frazionato detto terreno ? Nel P.R.G. è riportato NU : Non poteva essere frazionato per le norme del P.R.G . Perchè non è stata data comunicazione all ' UTE ? perchè nulla è stato fatto per la legalità tanto a cuore dell'Ufficio Tecnico o lo è solo per.....

 

Questo frazionamento è stato rilasciato regolarmente dal Comune " per esercitazione diritto di usucapione".

Per poter legalmente effettuare una variazione di coltura per stipulare un atto notarile serve una sentenza di un Tribunale come questo esempio: Terreno acquisito per usucapione giusta sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 580 del 2007, nella causa civile iscritta al ruolo n. 439 del 1995.

Oggi 28 dicembre ho rintracciato ben nove, dico nove, variazioni di coltura datate 13.12.07. Avranno fatto altrettanti atti notarili ?

Ricorda....... non fare del bene, se non hai la forza di sopportare l'ingratitudine.

Mandatemi i vostri suggerimenti e i vostri commenti

Powered by La voce di Nocera Libera       

Copyright (c) 2006.    all right reserved