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La voce di Nocera Terinese
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La mia non è paranoia che nasce dall'infondata persuasione che qualcuno vuole farci del male, ed è definita, tecnicamente, come una sindrome delirante cronica che si palesa attraverso varie convinzioni, quali, per esempio, l’aver subito torti che devono essere indennizzati, il pensare di aver scoperto qualcosa di eccezionale di cui altri cercano di appropriarsi, l’essere convinti ingiustificatamente dell'amore di una o più persone e, molto più frequentemente, il ritenere di essere minacciati o spiati da persone che vogliono arrecare danno o anche uccidere. La mia è una realtà: non vogliono pagarmi quanto mi spetta dopo dieci anni di duro lavoro..... effettivamente svolto e documentato nei minimi particolari pagando il 50% delle spese di causa, questa è mediazione ?. Mai nessuno degli acquirenti ha pagato alcun compenso al geom. Baratta.
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Sin
dal 1982 il geom. Egidio Baratta ha pagato dei terreni che ancora oggi
non ha |
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Quid Juris |
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Secondo voi può un legale abbandonare le cause ? Trascurarle? |
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Nell'adempimento
dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da
osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c.,
secondo comma, e all'art. 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere,
sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello
svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione,
dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a
rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto,
comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o
comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli
gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo
dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente
sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova
della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo
il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie
all'esercizio dello "jus postulandi", stante la relativa
inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta
informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per
l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente
consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o
intervenire in giudizio. Cass.
civ., Sez. II, 30/07/2004, n. 14597
Dalla Calabria un po di diritto.... la pronuncia 18 marzo 2010 del giudice lametino, dott. Giusi Ianni, si presenta di particolare interesse poiché contribuisce alla redazione di uno statuto sull’onere di contestazione specifica, invero, in parte, già abilmente confezionato dalla giurisprudenza piacentina, tramite la sua penna più autorevole (giudice Morlini). Il primo problema correttamente risolto dal Tribunale di Lamezia concerne la rilevanza della cd. non contestazione stragiudiziale: se una parte non contesta, nelle dinamiche delle trattative, l’altrui pretesa e solo successivamente muova lamentele, nella sede processuale, il giudice può ritenere che il fatto non sia stato contestato? Va avvertito che la pronuncia in commento ha ad oggetto lo specifico istituto disciplinato dall’art. 186-bis c.p.c. ma i principi enunciati hanno vocazione generale. Secondo il giudicante, la “non contestazione” consiste in un contegno processuale, non potendo concorrere ad integrarla atteggiamenti assunti dalla parte prima e al di fuori del giudizio. L’assunto è assolutamente corretto. L’onere di contestazione (specifica) trova il suo alveo naturale e fisiologico nel processo dove, infatti, viene ad essere espressamente regolato dall’art. 115 c.p.c.. Ve ne è conferma nel recente saggio di legificazione sulla mediazione delle controversie civili e commerciali. L’art. 9 del dlgs 28/2001 prevede, infatti, che le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio. E’ chiaro, dunque, come vi sia una dicotomia tra fase pre-trial (delle trattative) e fare processuale (del giudizio): nel procedimento civile non rileva (ai fini dell’art. 115 c.p.c.) il contegno serbato dalla parte nel momento della concertazione bonaria. Ciò, ovviamente, non esclude ricadute di altro tipo. In primo luogo, giova ricordare che il comportamento univoco di una delle parti (al di là delle effettive intenzioni) può essere idoneo ad ingenerare nella controparte un legittimo affidamento o, se si vuole, addirittura una aspettativa. Al riguardo, il principio sotteso al cd. venire contra factum proprium – risvolto applicativo della clausola generale di buona fede – vuole che una parte non possa agire in modo contraddittorio rispetto ad un intendimento che ha ingenerato nell’altra parte, e sul quale questa ha ragionevolmente fatto affidamento a proprio svantaggio (così, anche, i Principi Unidroit, 2004). Il comportamento, dunque, se non può trovare respiro nella volta della non contestazione può, in taluni casi, rilevare come atteggiamento contrario al canone della buona fede, di recente valorizzato dalla Suprema Corte, in sede nomofilattica, e principio cogente anche nella fase della tutela giudiziale, nell’ottica dell’affermazione del canone del giusto processo (Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 15 novembre 2007, n. 23726) oltre che criterio che deve orientare la condotta delle parti nei rapporti in itinere (Cass. civ. Sezioni Unite sentenza 18 dicembre 2007, n. 26617). Sotto altro aspetto, la pronuncia contribuisce a concretizzare il
concetto di contestazione specifica. E’ specifica, come si è già
visto in altre pronunce: l’eccezione di intervenuto pagamento; la
contestazione con cui si neghi l’esistenza di nesso causale tra
condotta e danno; la rapportabilità causale di un effetto ad un
comportamento. Ebbene, per il giudice lametino è anche specifica, sia
in ordine all’an che in ordine al quantum debeatur,
quella contestazione con cui una parte chieda l’integrale rigettato
dell’avversa domanda, lamentando che i danni sofferti dalla
controparte non si sarebbero verificati ove la stessa avesse tenuto un
comportamento diligente, denunciando immediatamente i vizi scoperti ed
in via subordinata invochi una riduzione rispetto all’ammontare
richiesto in quanto non corrispondente all’entità del pregiudizio
sofferto.
(Altalex, 29 marzo 2010. Nota di Giuseppe Buffone) |
Io ho avuto la fortuna di avere, Lui, sempre al mio fianco per 25 anni fino al 12.3.2005 ed ho avuto la prova che si aggira, invisibile, tutt'ora a darmi il coraggio e la forza dell'amore ricordandomi "vigilantibus jura succurrunt". L'Amore non muore mai...... tutto finisce meno che l'amore per Te, mio grande Maestro, prima UOMO e poi Avvocato, illuminaci.

Dio con noi. Tutto è compiuto . Amen - 27.01.2010 -
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Accordo urbanistico Non esiste la “perequazione del concambio con la strategia degli indici di fabbricabilità differenziati ! per svantaggiare o vantaggiare i vari proprietari senza tenere conto della necessità della collettività per la realizzazione di un piano vivibile ed attuabile per come progettato dall’arch. Stefano Pompei. |
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Francesco Alberoni leggi tutti gli articoli dal Corriere della sera. Visitate i siti : Grande Oriente democratico - www.goiseven.it |
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