La voce di Nocera Terinese

"E sia  luce di verità" causa 681/2010  dott. Giusi Ianni - Sotto indice allegati

Capisco che uno studio legale associato in Roma è abilitato alla difesa di grossi processi dei Vip ed Onorevoli. Il mio invito, cari lettori e lettrici,  è che sempre con documenta dimostro che loro ben sapevano le mie mansioni perchè c'è pendente una causa dove io ho prestato , come di rito, sempre la mia opera di tutto meno che di mediatore: Don Saverio mi diceva sempre che l'avv. Giampà Franco di controparte era ed è un Signore prima di essere avvocato. Buona lettura

N. Giornalmente relazionava ogni attività prima con fax all'Avv. Zupi poi per mail alla dr Giuliani 

1

Rapporti con il Comune di Nocera Terinese per ICI ed ogni evento- Rapporti con Enti 

2

Aggiornava  le date delle udienze inviando un prospetto  sullo stato delle cause

3

Opera professionale  svolta come  geometra al Catasto.

4

Controllo del territorio con anticipazioni denunzie alla Forestale

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Controllo del territorio con anticipazioni denunzie alla Caserma  Carabinieri di Nocera T.

6

Unico teste in tutte le cause perchè conoscitore di omnia, guerriero di sani principi.

7

Controllo dei frazionamenti e dell'opera di tutti gli atti prima di ogni stipula

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Curato  espropri - ANAS - ENEL - FERROVIA - REGIONE CALABRIA fino al pagamento

9

Rapporti con il Consorzio di Bonifica per sgravio di 14.000.000 annui e per espropri non pagati

10

Attività  per scoprire gli spezzoni di terreni che si appropriavano  curandone la restituzione
11 Effettuazione di transazioni , rilascio di comodati e tagliafuoco
12 Tutti gli incarichi e deleghe per il lavoro svolto dal geom. Egidio Baratta
13 Quomodo-  L'abuso del diritto: de jure condendo. Soluzioni da manicomio giuridico.
14 Notule di pagamento  CTP e legali per il 50% dal geom. Egidio Baratta nq
15  Non fu merito  dei legali se oggi possono vendere i terreni di Fosso Martino
16 Una parte del lavoro svolto, vedere per credere cosa fu capace il geom. Egidio Baratta
17 Nello Studio dell'avv.  Stella si è addivenuti ad un accordo no mantenuto
18 La mancanza della motivazione,  pilastro portante,  fa cedere la costruzione
19 Pantanusa - Terreni della ex Cooperativa la popolare consegnati al geom. Egidio Baratta
20 ICI - Tutti pagano l'ICI a Nocera. No eredi de Luca per opera del mediatore
21 Mancata notifica - Alessandra Giuliani per il portalettere di Marina di Nocera T. è sconosciuta
22 Trascrizione solo ed esclusivamente  sui terreni ricadenti nel punto " C " della carta 30.3.2002
23 Circolare:  Provvedimenti d'urgenza emessi ex art. 700
24 Richiesta al Giudice per la cancellazione della trascrizione ex  art. 700 ruolo n. 681-1/2010
25 Periculum  in mora inesistente. Trattasi di terreni di cui al punto "C" del pezzo di carta 30.3.2002
26 Tutta la proprietà ereditata dalla marchesa de Luca di Lizzano per oltre 400 ettari 
27 Le varie successioni presentate:   9.7.2009 - 9.6.2009  -   3.4.2009   -   5.1.2009 
28 Totale incapienza economica del Baratta è una cazzata perchè Baratta è creditore non debitore 
29 Nessun pregiudizio arreca il 700 . Vendono i terreni  non corrispondendo il dovuto al Baratta 
30 Attività svolte - Iscrizione Camera e commercio       Calabriadorata   Allevamento cani
31 Nessuna perdita di vendite è avvenuta per la trascrizione de qua- pag. 12 Mendicini 
32 Ictu oculi scrittura diversa da quella con le firme originali del 30.3.2002 presentato querela
33 Convocazione udienza 13 aprile 2010 per discutere ex 700         
34 Tutto travisato. Cause BOT abbandonate.       
35 Maria e za Tiresa ha capito mentre l'Ufficio preposto Niiiii
36 La donazione per evadere il Fisco e/o il Baratta ? è un fatto di estrema gravità.
37 Truffa negoziale            
38 Motivazione della trascrizione con la  prova per ogni singolo terreno trascritto
39 Comparizione delle parti ex art. 700 udienza 13.04.2010 rinviata al 11 maggio
40 Attività gestoria per omnia terreni de Luca per ingratitudine degestionato per non pagarlo
41 Nessuna sorpresa -  Perchè ora non mi danno ciò che mi è dovuto? è uscita la sorpresa....
42 Rapporto antico motivato
43 Sempre presente in tutte le udienze
44 Prospetto  esplicativo di onmia. Sufficiente leggere questa pagina per capire tutto
45 Scientia fraudis  Come garantiscono di togliere la trascrizione prima facere? 
46   Danni per evizione           
47   Nostra costituzione     
48   Nessun pregiudizio ha apportato la trascrizione
49  Note autorizzate 3.5.2010 
50  Donazione
51 Loro costituzione e riconvenzionale e 269 cpc
52 Invece di onorare le loro  scritture vanno dicendo che voglio i loro terreni  ! Voglio essere pagato per il lavoro fatto ! Voglio consegnati i terreni pagati sin dal 1992 ! 

Capisco che nulla è certo ma   son tutti gay col sedere degli altri.! 

Con la richiesta ex art. 700 è stato scritto ....essere "pezzi di carta" le scritture a firma del Procuratore generale avv. Saverio Zupi e, sia chiaro, invalidi...  Ricordiamo a noi stessi che Lui ci aiuterà  affinchè tale menzogna sia smentita e le sue scritture (non pezzi di carta) siano riconosciute sacre e da onorare perchè portano la sua firma. Infatti LUI non era un truffatore che sottoscriveva atti invalidi per non pagare chi lavorava per la sua rappresentata. Lui pagava sempre  e manteneva la parola data. In DIFESA della sua MEMORIA molti EREDI e amici, avrebbero seguito anche le vie giudiziarie per EVITARE CHE TALE MENZOGNA OFFUSCHI la pace del suo RIPOSO. E' vero, Lui,  non può difendersi.  Buona lettura

  I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., non costituiscano titolo idoneo per la cancellazione delle domande giudiziali.

Lo ha stabilito l'Agenzia del Territorio, con la circolare 7 maggio 2003 n.4, precisando che i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. sono finalizzati ad apprestare una tutela provvisoria del diritto fatto valere in via ordinaria, per cui non possono esplicare, in via anticipata, quegli effetti tipici correlati all'ordine contenuto nella sentenza che statuisce nel merito. Leggi circolare

C'era una volta.... invisibile c'è ancora.  Gesù si faceva capire con esempi ed il geom. Egidio Baratta  osa.

Diffida al psc

 Diffida approvare atti in pregiudizio alla mia del 12.02.2009

Buona visione

Chiunque tu sia, comunque la pensi, fermati un attimo a leggere la bufala del 2010. “Meglio essere ottimisti ed avere torto, che essere pessimisti ed avere ragione”.

Come si può affermare che detta scrittura che ha prodotto effetti fino a marzo 2009 oggi la firmataria possa affermare : “Non è vincolata da alcuna valida scrittura verso il geom. Egidio Baratta”. Il concetto della scrittura de qua è facile da capire ma non può essere cancellato come una formattazione della memoria. Buona lettura

"E sia  luce di verità ", i tuoi amici comuni mi hanno deluso, pensaci Tu ad illuminarli. Questa lettura, non vi impingerà inutilmente, perchè l'avv. Saverio Zupi, lumen de lumine, uomo del dubbio e di grande umanità ha lasciato le sue radici , coi suoi insegnamenti ultraventennali, contro ogni degenerescenza al geom. Egidio Baratta : E' vero, Lui,  non può difendersi. ....♥

 Alla luce del canone di buona fede, fondamento del diritto che  impone per gli obblighi contrattuali e dal dovere neminem laedere come sempre sostenuto da Lui,  secondo i principi di correttezza, i nuovi arrivati possano togliere effetto allo stesso contratto firmato prima dal procuratore Generale avv. Zupi e poi dalla medesima Alessandra Giuliani n.q. ora erede unica e proprietaria. Cass. n. 264/06 e n. 13345/06. Fui  il primo, emancipato,  a portare in Calabria i biliardini, flipper , Juke box ed aprire una sala giochi "La Bussola" in Nicastro ma per seguire Lui, amico del cuore, abbandonai tutto. Ora i miei ex dipendenti hanno miliardi ed io sono qui a dover lottare per avere il mio . Per questo lavoro, abbandonai la mia famiglia,  distrussi sei auto, perchè nessuno mi passava l'auto. Un giorno mi dovetti fare Nicastro, Catanzaro, Vibo per finire a Cosenza ma portai l'atto del notaio Tiriolo che fu l'uovo di Colombo per vincere la causa della Cooperativa. Tanto perchè la libertà e il diritto di essere informati correttamente su tutto quello che avviene e succede in Nocera Terinese è troppo importante.

Dan Brown avrebbe dovuto scrivere che ormai si è persa la lealtà, l'onore e la dignità L'ingratitudine umana è più grande dell'infinita  Misericordia di Dio. 

Senza questa ispirazione del geom. Egidio  Baratta, molte cause nate per essere perse furono vinte essendo motivato. Buona lettura

Tu sei stato e sarai per me Luce di verità ed una Guida. ascoltate l'audio   

" Nascere nobili è un caso, vivere da gentiluomini è una conquista per un guerriero di sani principi. ".

  C'era una volta.... invisibile c'è ancora. Oy Ko : Vivi e fai vivere.

Per onore della verità e perchè questa è l'unica verità il  conferimento d'incarico dato al geom. Egidio Baratta non era quello di procacciatore di affari o di mediatore  ma delegato per iscritto alla tutela dei terreni della de Luca occupati abusivamente. Buona lettura 

Legge n. 39 del 3 febbraio 1989
D.M. n. 452 del 21 dicembre 1990 e legge n. 57 del 5 marzo 2001
La legge n. 39 del 3 febbraio 1989, dispone che, una persona o una società che intende svolgere attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale, deve essere iscritta al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione tenuto presso la camera di Commercio della provincia dove hanno la residenza o la sede legale. Dal disposto dell’art. 1754 del c.c., svolge attività di agente di affari in mediazione colui che mette in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza. Con l'entrata in vigore della Legge 39/89, il mediatore ha acquisito una sua precisa identità e dignità professionale: solo il mediatore o l'impresa di mediazione regolarmente iscritti al Ruolo istituito da tale legge, possono esercitare l'attività di intermediazione immobiliare (e pretendere il riconoscimento della provvigione) e solo chi offre comprovati dati di serietà e preparazione professionale può ottenere l'iscrizione al Ruolo!

“Non è in gioco la simpatia o antipatia che si può avere per il geom. Egidio Baratta”  è una saggia  quanto legittima strategia difensiva quella di voler far passare il suo operato per un  mediatore immobiliare. Ma come si dimentica facilmente lo stato in cui versava la famiglia de Luca nel 2001 e come a Nocera tutti erano diventati padroni dei loro terreni.. I dati dell'iscrizione all'albo degli agenti immobiliari del geom. Egidio Baratta, delegato per iscritto alla difesa dei terreni de Luca,  è n. 43 numero delle sue

 Leggi "un pazzo da mettersi contro un intero paese".

Sin dalle ore 7 della mattina il geom. Egidio Baratta era in agro di Nocera T " alla  Pantanusa " dove c’erano quelli che tagliavano persino piante di ulivo per venderle a legna…… La foto di sotto dimostra che anche i Carabinieri a quell'ora erano in servizio per il controllo del territorio. 

 

Quello che è certo è che il geom. Egidio Baratta, ha dedicato solo ed esclusivamente , cosa che può fare un pazzo… d’amore…i sentimenti.... per  la persona amata tanto da sembrare agli occhi dei più sprovveduti un docile 

mentre era stato addestrato a non accettare cibo da estranei…non solo abbaiare ma anche mordere . Dopo la sua mancanza mi ritrovo solo come un cane abbandonato memore dei suoi insegnamenti vigilantibus jura succurnt. Ora senza il buon senso e la correttezza nel rispetto di chi ha fatto l'impossibile per raggiungere a riportare i  terreni ai legittimi proprietari non vogliono riconoscere il compenso per scrittura dovuto al geom. Egidio Baratta, delegato per scrittura alla difesa dei terreni de Luca.. Bene, sono proprietari, ma devono rispettare le  scritture prima a firma del Procuratore Generale avv. Zupi e poi dalla medesima avv. Alessandra Giuliani. . Nel 2001 non c'era nulla da vendere... non era necessario un venditore immobiliare ma un pazzo da mettersi contro un intero paese. In Calabria si mangiava brodo con la forchetta ...mentre a Roma e/o a Montecarlo .....ci si andava  a divertirsi....nei Pub e/o al Casinò . Però se prendono dieci caffè poi non possono pagarne uno, adducendo la prima scusa che gli balena in mente! perchè non hanno, ora,  la volontà ne di pagare....ne fare acquisire i terreni al geom. Baratta come  prevede il contratto inter partes...! ne di mantenere la parola data e quella  scritta !  L'amico è quello in cui hai fiducia. Anzi l'essenza dell'amicizia è proprio la fiducia: “ le promesse e la parola data vanno mantenute” ciò era scolpito nel cuore del Maestro.  Ora negano l'esistenza persino della scrittura... motivazione  dell'essere guerriero di sani principi....

 

 

Morta la nobiltà d'animo...... ormai esistono solo ignobili.... sepolcri imbiancati !

E adesso, grande novità: la verità  accendi l'audio  

E' la registrazione del Consiglio comunale indetto per la Cooperativa ascoltate cosa dice il geom. Egidio Baratta delegato per iscritto alla tutela dei terreni della de Luca Simonetta di Lizzano.

Qui ventum seminabunt et turbinem metent  -  Buona lettura

Non rubare ciò che appartiene al tuo prossimo,   perché ciò sarebbe privarlo del frutto del sudore della sua fronte”. Tu non hai seminato ed ora hai il coraggio di raccogliere persino giudicando chi ha tanto lavorato mentre Tu dov'eri?.... lo ricordi ?.. io si... Che ingrati !.... Bravi !  per capire meglio

Non badare agli errori di sintassi e grammatica ma non trascurate di leggere i collegamenti. Buona lettura.  Sarò monotono, ripetitivo, ovvio, scontato, banale, pedante, ma certe cose mi fanno una certa impressione e quindi voglio riferire a tutti:  "Ricordati di non fare mai del bene ai ricchi perchè non riceverai nulla da loro " sono ingrati.

  «Hanno dimenticato la parola lealtà» Ignobili. No esiste più la nobiltà.

Oy Ko    il maiale ancora è vivo

"Quando ascoltiamo la verità, anche se non la capiamo, la sentiamo risuonare in noi.... vibrare all'unisono con la nostra saggezza inconscia. Forse non apprendiamo la verità, piuttosto la ri-chiamiamo.... la ricordiamo ... la riconosciamo  per quella che già esisteva in noi." Tutta Nocera Terinese sa che fu il geom. Egidio  Baratta insieme all'avv. Saverio  Zupi quale  procuratore Generale a difendere gli interessi della de Luca.  Eravamo pochi soldati contro un esercito di nemici.......

Ricorda....... non fare del bene, se non hai la forza di sopportare l'ingratitudine.

Ascolta la voce del cuore. Se io muoio non piangere per me, fai quello che facevo io e continuerò vivendo in te.  Il Maestro con l'esempio della forza del dialogo, come tolleranza e insieme rispetto delle scelte altrui, della democrazia come colloquio insegnò  a mantenere la parola data. Ora  le persone a lui tanto care non la mantengano ne onorano più neanche  le scritture ! Però incassano i frutti del mio lavoro e dei miei investimenti di dieci anni!. Dimenticano che perdevano le cause perchè i loro legali non presentavano neanche i titoli di proprietà e per indeterminatezza del petitum si perdevano le cause. T. Angela,  J. Mario.  delicate radici

 La mia non è paranoia che  nasce dall'infondata persuasione che qualcuno vuole farci del male, ed è definita, tecnicamente, come una sindrome delirante cronica che si palesa attraverso varie convinzioni, quali, per esempio, l’aver subito torti che devono essere indennizzati, il pensare di aver scoperto qualcosa di eccezionale di cui altri cercano di appropriarsi, l’essere convinti ingiustificatamente dell'amore di una o più persone e, molto più frequentemente, il ritenere di essere minacciati o spiati da persone che vogliono arrecare danno o anche uccidere. La mia è una realtà: non vogliono pagarmi quanto mi spetta dopo dieci anni di duro lavoro..... effettivamente svolto e documentato nei minimi particolari pagando il 50% delle spese di causa, questa è mediazione ?. Mai nessuno degli acquirenti ha pagato alcun compenso al geom. Baratta.

Sin dal 1982 il geom. Egidio Baratta ha pagato dei terreni che ancora oggi non ha

Quid Juris : Responsabilità professionale  

Secondo voi può un legale abbandonare le cause ?   Trascurarle? 

 Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., secondo comma, e all'art. 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio.

Cass. civ., Sez. II, 30/07/2004, n. 14597  

Dalla Calabria un po di diritto....

la pronuncia 18 marzo 2010 del giudice lametino, dott. Giusi Ianni,  si presenta di particolare interesse poiché contribuisce alla redazione di uno statuto sull’onere di contestazione specifica, invero, in parte, già abilmente confezionato dalla giurisprudenza piacentina, tramite la sua penna più autorevole (giudice Morlini).

Il primo problema correttamente risolto dal Tribunale di Lamezia concerne la rilevanza della cd. non contestazione stragiudiziale: se una parte non contesta, nelle dinamiche delle trattative, l’altrui pretesa e solo successivamente muova lamentele, nella sede processuale, il giudice può ritenere che il fatto non sia stato contestato?

Va avvertito che la pronuncia in commento ha ad oggetto lo specifico istituto disciplinato dall’art. 186-bis c.p.c. ma i principi enunciati hanno vocazione generale. Secondo il giudicante, la “non contestazione” consiste in un contegno processuale, non potendo concorrere ad integrarla atteggiamenti assunti dalla parte prima e al di fuori del giudizio. L’assunto è assolutamente corretto. L’onere di contestazione (specifica) trova il suo alveo naturale e fisiologico nel processo dove, infatti, viene ad essere espressamente regolato dall’art. 115 c.p.c.. Ve ne è conferma nel recente saggio di legificazione sulla mediazione delle controversie civili e commerciali.

L’art. 9 del dlgs 28/2001 prevede, infatti, che le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio.

E’ chiaro, dunque, come vi sia una dicotomia tra fase pre-trial (delle trattative) e fare processuale (del giudizio): nel procedimento civile non rileva (ai fini dell’art. 115 c.p.c.) il contegno serbato dalla parte nel momento della concertazione bonaria.

Ciò, ovviamente, non esclude ricadute di altro tipo. In primo luogo, giova ricordare che il comportamento univoco di una delle parti (al di là delle effettive intenzioni) può essere idoneo ad ingenerare nella controparte un legittimo affidamento o, se si vuole, addirittura una aspettativa. Al riguardo, il principio sotteso al cd. venire contra factum proprium – risvolto applicativo della clausola generale di buona fede – vuole che una parte non possa agire in modo contraddittorio rispetto ad un intendimento che ha ingenerato nell’altra parte, e sul quale questa ha ragionevolmente fatto affidamento a proprio svantaggio (così, anche, i Principi Unidroit, 2004).

Il comportamento, dunque, se non può trovare respiro nella volta della non contestazione può, in taluni casi, rilevare come atteggiamento contrario al canone della buona fede, di recente valorizzato dalla Suprema Corte, in sede nomofilattica, e principio cogente anche nella fase della tutela giudiziale, nell’ottica dell’affermazione del canone del giusto processo (Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 15 novembre 2007, n. 23726) oltre che criterio che deve orientare la condotta delle parti nei rapporti in itinere (Cass. civ. Sezioni Unite sentenza 18 dicembre 2007, n. 26617).

Sotto altro aspetto, la pronuncia contribuisce a concretizzare il concetto di contestazione specifica. E’ specifica, come si è già visto in altre pronunce: l’eccezione di intervenuto pagamento; la contestazione con cui si neghi l’esistenza di nesso causale tra condotta e danno; la rapportabilità causale di un effetto ad un comportamento. Ebbene, per il giudice lametino è anche specifica, sia in ordine all’an che in ordine al quantum debeatur, quella contestazione con cui una parte chieda l’integrale rigettato dell’avversa domanda, lamentando che i danni sofferti dalla controparte non si sarebbero verificati ove la stessa avesse tenuto un comportamento diligente, denunciando immediatamente i vizi scoperti ed in via subordinata invochi una riduzione rispetto all’ammontare richiesto in quanto non corrispondente all’entità del pregiudizio sofferto.


Elenco delle contestazioni specifiche tipizzate dalla giurisprudenza di Merito

 

  • Contestazioni specifiche
  • Eccezione di pagamento (solutio)
  • (In)esistenza del nesso causale
  • (non) Rapportabilità causale del danno alla condotta indicata
  • Evitabilità del pregiudizio in presenza di una condotta del danneggiato
  • (in)esistenza del contratto tra le parti

(Altalex, 29 marzo 2010. Nota di Giuseppe Buffone)

Io ho avuto la fortuna di avere, Lui, sempre al mio fianco per 25 anni   fino al 12.3.2005 ed ho avuto la prova che si aggira, invisibile,  tutt'ora a darmi il coraggio e la forza dell'amore ricordandomi "vigilantibus jura succurrunt". L'Amore non muore mai...... tutto finisce meno che l'amore per Te, mio grande Maestro, prima UOMO e poi Avvocato, illuminaci.

Dio con noi. Tutto è compiuto .  Amen  - 27.01.2010 -

Visitate il sito: www.madonnadellapurificazione.it

 Accordo urbanistico

Non esiste la “perequazione del concambio con la strategia degli indici di fabbricabilità differenziati ! per svantaggiare o vantaggiare i vari proprietari senza tenere conto della necessità della collettività per la realizzazione di un piano vivibile ed attuabile per come progettato dall’arch. Stefano Pompei.

Francesco Alberoni      leggi tutti gli articoli   dal Corriere della sera.

Visitate i siti : Grande Oriente democratico - www.goiseven.it

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