La voce di Nocera Terinese

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La mafia di Nocera Terinese è superiore a quella del lametino

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili di proprietà comunale da classificare nel patrimonio disponibile dell’Ente. ( art. 58 legge 6.8.2008 n. 133 ) quindi  possono essere venduti.

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

LEGGE 6 agosto 2008, n. 133   (1).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (1)   Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195.

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO

Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

1.  Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. (96)

2.  L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente. (96)

3.  Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. (96)

4.  Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5.  Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. (96)

6.  La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell’articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell’articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare. (96)

7.  I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. (96)

8.  Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. (96)

9.  Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. (96)

(96) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

 

 A noi è concesso osservare, non partecipare. leggi tutto

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Sono venti anni che lotto senza concludere nulla dal 15.10.1988. 

Ho agito per interesse legittimo, finora nessuna istituzione è riuscita a fare eseguire una "Ordinanza" resa esecutiva dalla sentenza del  TAR. LEGGI TUTTO

«Nascondere le proprie incapacità e responsabilità politiche dietro un parere legale è il massimo del ridicolo e dell'ipocrisia. E' come discettare su un divieto di sosta di fronte ad una scena di strage con decine di morti» .

Una storia senza fine alla ricerca della verità - Pianeruzzu - non vollero collegarla gratis alla marina. LEGGI TUTTO   ecco le bugie documentate che sono state dette.

"Per non dimenticare e perché non accada più"

L'amara verità, per molti difficile da digerire, arriva dalle prove che , come sempre.  leggi 

Varie ordinanze contro la detenzione di animali in zona abitata  leggi tutto furbata “Un atto  illegale su cui ci auguriamo venga fatta piena luce grazie al solerte impegno della Magistratura della Corte dei Conti” e della  Benemerita. Sono 17 anni che nessuno si muove

Poteva essere adibita  a nuove funzioni di tipo culturale per la collettività ! per i giovani del quartiere  Pianeruzzu.

Non riesco a darmi una ragione logica ai fatti: qualche lettore mi può aiutare? Grazie.

Per vedere le relative foto e la documentazione  :  clicca Qui

Baratta vende   

Col solito parere legale è stata annullata una sentenza del TAR

Oggetto: Concessione in uso immobile comunale dimesso al sig. Marchini Enrico . Delibera n. 27  del 06.03.07.

Concedere in uso quindicennale , rinnovabile, con decorrenza dalla stipula del contratto, al sig. Marchini Enrico il dimesso manufatto comunale con corte pari a mq 5 di larghezza, nonché un reliquato di terreno, posto a valle del fabbricato, per un’estensione pari a circa 2000 mq di fatto inutilizzato da parte di questo Ente in quanto scosceso e inaccessibile ricadente in area 167 foglio 20, particella n. 13, da destinare ad usi connessi ad attività agricola.

  Osservazione per il lettore:

a)     si da un manufatto mentre è una casa nella 167 ( art. 828 : non possono essere sottratti alla loro destinazione)  da potersi adibire ad uso pubblico.

b)    si dice che il terreno ricade nella 167 mentre poi si da per uso agricolo, contro legge.

c)     terreno invero inaccessibile perché c’è una stradella per poter andare da Pianeruzzo a Passo Bagni ora dismessa invece di bitumarla.

  La cosa grave è che detto terreno non fu dato per ben diecimilioni di fitto. Esiste una  ordinanza di sgombero appellata, resa esecutiva dal TAR. Mentre a Falerna il Sindaco sale su una ruspa per fare eseguire le sue ordinanze a Nocera invece si concedono in fitto i terreni  ricadenti nell’ordinanza di rilascio. Tutto si fa passare per legale con un parere di un Avvocato nel periodo prelettorale.! ( e qui mi faccio molti nemici!) vanno ricercate nel protagonismo di alcuni, nell'invidia o nell'egoismo di altri. Il coraggio morale è una rarità, ma è essenziale per creare un cambiamento e le persone che vogliono dimostrare questo coraggio trovano i compagni di viaggio in ogni angolo.

Diffida a Provvedere                 

Atto stragiudiziale con rinnovo della messa in mora della  Vexata quaestio: beni del comune.

 

Al Sig. Prefetto – Catanzaro

Alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti – Catanzaro

Alla Procura Generale di Catanzaro Antimafia

Alla Procura presso il Tribunale di Lamezia Terme

Al Comandante la Stazione dei Carabinieri di Nocera Terinese

Al Sig. Comandante la Polizia Municipale di Nocera Torinese     Prot. N. 2509   del 21.3.07

Al Sig. Sindaco – Comune di Nocera Torinese                            Prot. N. 2509   del 21.03.07

Oggetto: Sgombero dei terreni della 167 con annessi fabbricati rurali di cui alla messa in mora  notificata il 4.3.1988 e seguenti.

Si allegano otto fotocopie di atti riguardanti  l’oggetto con preghiera alle Autorità di competenza di fare smettere questa questione a lungo dibattuta senza che si sia giunti a una soluzione, visto che ora si avvicinano le prossime elezioni non vorrei avere la sorpresa del solito favoritismo di concessione  col solito parere legale che ne facesse approvare una finta legalità.

Considerato che è stata data una casa popolare per il rilascio di detto vecchio fabbricato e che ormai la zona è quasi tutta edificata, detto vecchio fabbricato , bene indisponibile del Comune, potrebbe essere usato a fini pubblici come gli altri due vecchi fabbricati esistenti nella 167 ancora da pagare alla espropriata de Luca di Lizzano Simonetta.

Con perfetta osservanza

Lamezia Terme 20.03.07              Geom. Egidio Baratta  

Non sarà così: giuridicamente parlando, quell'atto di costituzione in mora è ancora valido, eccome! dovrebbe intervenire l'antimafia fermatasi ad Eboli. "E' un problema non più tollerabile" che la Benemerita non intervenga!

Questi locali sono un bene indisponibile del Comune perché espropriati per la 167 e non possono essere oggetto di scambio di voti per le prossime elezioni come lo furono  per il passato!

EDILIZIA E URBANISTICA
Concessione per nuove costruzioni: in genere
La costruzione di una tettoia è soggetta a concessione edilizia, anche nel caso in cui sia di facile smontaggio e rimozione, perché pur avendo carattere pertinenziale rispetto all'immobile incide sull'assetto edilizio preesistente.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 12/03/2007, n.1754

Tutte queste tettoie e/o locali in lamiera sono stati costruiti su terreno comunale. Nessuno interviene come mai?

      Esiste l'ordinanza n. 32/1987   che mai nessuna Amministrazione passata o presente  ha voluto eseguire.  Ma perchè ? ....... Ultimamente hanno persino concesso la fornitura dell'acqua...... eppure i beni comunali non sono usucapibili . Oy Ko  tutto succede perchè il sistema non cambia, c'è sempre il cameriere del potere.

Questi locali sono un bene indisponibile del Comune perché espropriati per la 167 . Pochi giorni prima  delle elezioni sono stati concessi col solito sistema , ormai collaudato, del parere legale !  

A Lamezia ci sono gli accampamenti ROM ma in agro di  Nocera  Terinese non ci sono famiglie ROM

Inoltre visto che ormai stanno costruendo nelle vicinanze altre palazzine  non è più sopportabile quello che vedete per il decoro urbano, igienico ecc. La foto non ha necessità di commenti.

 

Queste baracche dagli zingari a Lamezia in località Scordovillo non ci sono da anni, ormai hanno i prefabbricati: siamo in Nocera Terinese, zona 167 , abitata non da zingari.......

          

Per il sig.  Mario Jalapa non ci fu nulla da fare dovette andare via. Invece Marchini nipote della Macchione Vincenza è ancora li dopo ben venti anni . 

«Lottate contro l’illegalità»    non sono loro la Legge ..... prima o poi se ne accorgeranno. La mia non è una lotta contro i mulini a vento, ma una sfida intrapresa con spirito di  desiderio di riscatto e voglia di sognare perché i sogni non muoiono mai.  

No, non avete letto male. Si parla proprio della stradella di collegamento tra Pianeruzzo e la parte bassa dove la Chiesa cioè passo bagni.

 Il sito è in continuo aggiornamento, si continuerà a costruirlo per renderlo sempre più perfetto. Grazie per l'attenzione e un caloroso abbraccio a tutti gli amici che ci seguono con attenzione per un dialogo costruttivo. Luce di verità - libertà - amore

                                                                 

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