La voce di Nocera Terinese

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Tribunale di Lamezia Terme causa 627/06  giudice dr Janni  Giusi 

Come leggerete il mandato è stato firmato da tutti gli eredi mentre la costituzione è fatta solo per un erede Rocca Maria. Tutto ciò per poi poter ancora dopo 18 anni trovare cavilli per non consegnare il terreno: per fortuna che esiste l'art. 96. 

 

Questa causa è iniziata come rilascio di un terreno dato in comodato nel 11.10.1993 . Il proprietario ha giustamente vinto la causa ma nel rilascio prima ancora di avvenire fu sospeso per telefono adducendo esserci un frutteto mentre c'era una sola piantina con un solo limone. Speriamo che dopo 18 anni venga a termine. Alla data del 24.5.2011 viene ancora rinviata. La sua durata, causata dal comportamento dilatorio di controparte, ha già ampiamente violato ogni termine del procedimento per come sancito dalla Corte Europea. In considerazione di ciò auspichiamo che il Giudice condanni per lite temeraria controparte.

 Finalmente il 10 giugno detta causa è stata  trattenuta a sentenza

Ho avuto fiducia nella Giustizia

Avevo comprato questa costruzione                                             Oggi è così

Al suo posto mi fu dato un terreno in precedenza dato in comodato ma che mi fu detto essere libero. Invece morto il sig. Antonio Rocca è iniziato il mio calvario. Bastava rivolgermi a "ziu Micu"  non avrei avuto alcun problema , invece io credo nella Legge e mi trovo ancora senza il terreno. Leggete quanto segue per rendervi conto:

Per questo comodato dal 1992 non posso avere il mio terreno di mia proprietà da 15 anni. Non riesco a darmi una ragione logica ai fatti: qualche lettore mi può aiutare ?  Quale diritto ha un comodante ? Il Pretore  mi ha dato ragione. Nella successiva fase di esecuzione è intervenuta la forza occulta che tutto puote.(  regnum potentiae et  regnum sapientiae ).  Di magistrati come De Magistris ne occorrerebbe uno in ogni Tribunale ma l'onestà non paga  .!  

 summum jus est summa iniuria.

Questo è il il piccolissimo terreno dato in comodato mq 200 oggetto della causa e del relativo rilascio. Quale estensione di terreno per poterlo chiamare fondo o fruttetto: vi è una sola pianta di limone .! Mi chiedo per colpa di chi ? io debba essere privato del mio terreno ? ..... non di un diritto ma di una forza occulta ! chiamatela mafia o come volete.....

 

 

 

Non voglio alimentare spunti polemici in un momento storico della nostra Giustizia in Calabria.

Il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura farebbero cosa giusta dotare di personale mancante alla Procura di Lamezia Terme . IL Procuratore Capo non può fare miracoli e quindi molti processi finiscono per essere archiviati per " scadenza dei termini".

Di ciò ne sono contenti i mafiosi che continuano la loro opera sapendo di non essere puniti.

Esercizio di meditazione per inseguire la conoscenza della verità.

Mi chiamo Baratta Egidio, nato a Conflenti il 9.4.42 residente a Lamezia terme. Lo sapevate voi e lo so io: non c’è nessuno fra voi che oserebbe pubblicare le sue opinioni, lo faccio perché figlio della guerra, di un muratore, che diede la sua vita per la Patria insegnandomi sin dalla nascita a lottare per essere un uomo libero. Quella forza di lottare che mi fa sembrare tutto possibile, Papà, mi sorrideva e quel sorriso aveva aperto alla luce il mio cuore donandomi sempre la forza di lottare, aiutandomi a vincere i colletti bianchi occulti, avendo sempre il desiderio della ricerca della verità occulta. Al rientro del tribunale mi chiedeva come era andata l’udienza ed io rispondevo sempre al solito "rinviata". ( proc. Curcio durato 17 anni per avere il mio terreno libero ).

Ora che scrivo, sento di averlo al mio fianco illuminandomi e donandomi quel coraggio che pochi hanno nel dire al verità contro i POTENTI, gli illuminati e fotofari del foro lamentino ed i pupari noceresi. Pensano di poter tutto !Hanno messo in atto un nuovo processo civile prima ancora di essere approvato in Parlamento, molto snello e veloce che ci riporta molto indietro, travolgendo le regole più elementari. Omnia in un giorno! Si hanno fatto tutto in un giorno.! Il mio caso è emblematico come la giustizia in Lamezia Terme possa divenire strumento di tortura per i profani cittadini onesti, costretto ad impazzire per girare le varie cancellerie del Tribunale per tutelare un sacrosanto diritto, spendendo un patrimonio diventando un burattino.

La mafia è soprattutto nei torti che giornalmente le istituzioni fanno ai cittadini onesti che vogliono rispettare al legge. Essa , quindi , è annidata principalmente nelle cosiddette "anticamere" al di sopra di ogni sospetto che molto spesso sono gli uffici istituzionale che dovrebbero essere garanti della legge per ostacolare i tentacoli mafiosi.

Accade così che ad un onesto cittadino, il quale, pur sapendo che per ottenere presto e senza difficoltà una prestazione a lui giuridicamente dovuta come il rilascio di un terreno in virtù di una sentenza esecutiva basta rivolgersi ad un Fotofaro del foro Lamentino per avere la vita difficile e vengano vanificati tanti anni di sacrificio, di lavoro. Tutto ciò senza che poi nessuno dei responsabili dell’ingiustizia perpetrata paghi per il suoi errore deontologico, umano ma soprattutto per la categoria degli Avvocati, nelle varie Associazioni culturali di appartenenza.

Fatto

Esiste una causa civile di rilascio terreno, dopo oltre dieci anni, esce sentenza con formula esecutiva. Viene fissata la data di immissione in possesso tramite l’Ufficiale giudiziario per giorno 08.07.1998.

Gli avvocati delle parti, l’Ufficiale Giudiziario, le parti stesse, alle ore 9 sono sul luogo, a Nocera Terinese, per eseguire la sentenza, chiudendo il verbale alle ore 11.300.

L’Ufficiale Giudiziario con una banale scusa non esegue, ma per perdere tempo si reca al vicino bar per il caffè.

Nel contempo a Lamezia , il Luminare, altro legale di controparte, presentava istanza datata 8/7/98 come risulta dal depositato; giorno 8/7/98 il Giudice dell’esecuzione sospende l’esecuzione, mai avvenuta, fissata per le ore 9 cioè prima dell’apertura delle cancellerie ore 10; risulta dagli atti che il noto fotofaro prende visione del provvedimento, emesso dal Giudice dr Girifalco prima delle ore 10; tanto risulta, in atti, dal verbale dell’Ufficiale Giudiziario che segue. Il Magistrato relatore dr Chiara Ermini proc. civile n. 264/98 aveva dimostrato preparazione, competenza avendo motivato il diniego della sospensiva un prima istanza il 20.06.98 rinviando per l’udienza del 27.1098. In tale udienza è stato scritto " ritenuto che la coltivazione del fondo ed il raccolto dei relativi frutti può essere irrimediabilmente compromesso dalla sentenza impugnata" ecc sospende l’esecuzione che era stata sospesa dalla dr Girifalco in data 8.7.98. Il lettore deve meditare spiegare il perché di questo mutamento. E’ stata la luce del noto Fotofaro che ha abbagliato qualche magistrato lamentino? Inoltre, come si vede dal bigliettino esistente sulla cartella, la dr Chiara Ermini,  aveva notato di non doversi procedere al giudizio di secondo grado, per la mancanza della notifica a tutti gli eredi, la Cassazione ha emesso in tal senso sentenza avvalorando la tesi della dr. Chiara  Ermini , quale ottimo magistrato di ruolo,  che per vocazione ha scelto la ricerca della verità…. la aveva intravista.! Non è una illazione , ma ciò che realmente accadde e alla data odierna ancora un monumento di illegalità, malignità, offesa alla giustizia. Questa potrebbe essere chiamata mafia.! Ma non lo è! Meditate se un Legale può oggi ottenere prima delle ore 10 un provvedimento la cui istanza è stata presentata nello stesso giorno del dispositivo. –Il nostro caso non rientra nei casi d’urgenza ex art. 700.! Vogliamo dare il tempo al Magistrato di leggerlo ? Vogliamo dare il tempo alla Cancelleria di protocollarlo e smistarlo?  Il Giudice non era in attesa di leggere l’istanza, aveva altro da fare che precedeva quella istanza da tanto tempo ? Tutti erano a sua disposizione? Sono stati più veloci della luce, o sono la Luce ? Mai in un procedimento c’è stata tanta chiarezza e tanta luce per vedere l’unica verità la data 8.7.98 per la verità, quella luce che illumina i mammoni per il proprio onorario. Voi lo sapete e io pure : non è mafia che governa la città ma la forza occulta illuminante e non vista. Lo sbaglio della nostra educazione è che ci si insegna il rispetto della legge che contrariamente a quanto scritto nelle aule dei Tribunali non è uguale per tutti. Ecco l’assurdo : la sentenza non veniva eseguita. Osservate attentamente la documentazione allegata : non ha bisogno di commenti. Ah, dimenticavo : il 1998, è stato l’anno dell’inciucio! Speriamo che non si ripeta. Ho dimostrato di avere molta TOLLERANZA… ! oltre 10 anni per avere il rilascio di un terreno detenuto “sine titulo” non sono sufficienti .! Coincidenza ? Caso ? Il caso non esiste: è non voler ammettere che l’inciucio c’è stato! La dr Chiara Ermini ha rifiutato la concessione della sospensiva. La dr Aveva visto ed appuntato che il processo di secondo grado non poteva essere fatto per mancanza del litis consorzio necessario. Perché fu invece fatto detto processo ? Addirittura fui condannato dal Tribunale di Lamezia Terme in riforma della giusta sentenza del Pretore ma la Corte Suprema di Cassazione ha dato ragione alla dr. Chiara Emini, annullando la sentenza di secondo grado rimettendo il tutto alla Corte di Appello di Catanzaro: per avere giustizia ne dovrò attendere ancora di anni !. Per completezza, si porta a conoscenza, anche se penso che Lui il Presidente pro tempore, con suocero del Fotofaro, era certamente estraneo all’inciucio ma come disse Andreotti…..

Caro lettore come vedi è mafia ? perché non vengono gli ispettori? Perché non mandano giudici alla Procura a Lamezia ? perché rispondo vogliono che la giustizia non funzioni e che il Fotofaro sia sempre illuminante.

Continua

Richiesta del 7.7.1998

 

C'è qualcuno che ha presentato una richiesta ai Vigili Urbani di Nocera Terinese , lo stesso giorno hanno fatto le indagini ,  restituendo  l'attestazione  in giornata.? Leggete la data della richiesta 7.7.98, la data della relazione del Vigile Lanzo 7.7.98, la data del rilascio 7.7.98 ..... dicono che non solo diligenti... e tempestivi i Vigili Urbani di Nocera Terinese ! Tale tempestività non esiste neanche al Pronto soccorso con bollino rosso. Medesima cosa avviene in Tribunale di Lamezia dove è vietato l'accesso nelle cancellerie civili  prima delle ore 10 . Anche in questo caso troviamo una diligenza ed immediatezza mai vista: presentata l'istanza di sospensiva 8.7.98 veniva trasmessa al Giudice immediatamente il quale con sollecitudine concedeva la sospensiva dell'esecuzione 8.7.98 cosa contro legem  ! Non si può sospendere una esecuzione prima ancora di eseguirla!  Dovrebbero ritornare le Jene per questo caso al fine che fatti simili non si ripetano mai più.!

Sopralluogo del 7.7.89

Attestato del 7.7.98 rilasciato nello stesso giorno della richiesta

Neutralità della Polizia Municipale

C'è un frutteto ... il maresciallo Silvetri trovò come c'è ancora una sola pianta di limone. ! Vi rendete conto che in 200 mq non può esserci un frutteto..... e se questa non è mafia! Che cosa è  ? dal 7.7.98 ancora grazie alla falsità dell'attestato dei Vigili Urbani di Nocera non ho il terreno! Avete capito che non c'è alcun frutteto in quel terreno ? Oy Ko, come te lo devo dire che cosa è la mafia? tutti si mettono a disposizione........ del Fotofaro...!

 

Avete letto bene cosa dicono a me ? I Vigili Urbani non sono tenuti ad espletare, per conto di privati, accertamenti di natura prettamente civilistica e comunque inerenti a controversie tra privati. Quindi allora perchè hanno dichiarato il falso ? Perchè sono intervenuti per una cosa civilistica tra privati ? Vorrei sapere quando  interviene l'antimafia?

Non solo in Nocera si mettono a disposizione ma anche a Lamezia perchè nello stesso giorno viene presentata istanza di sospensiva e viene emesso il decreto di sospensiva prima ancora di essere eseguita, comunicato per telefono come risulta dal verbale che segue:

 

 

Vada il lettore in Tribunale di Lamezia e vede se riesce ad essere ricevuto in una delle cancellerie prima delle ore 10.  

Verbale di rilascio, altro non è che la prova di cosa sia la Mafia ........ non hanno paura ...... lo scrivono a verbale!

Esecuzione  443/1998 leggi tutto

Dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro leggi tutto

Dopo della Cassazione la causa è stata decisa in Corte di Appello e quindi ora è ritornata al Tribunale di Lamezia Terme che fra un paio di anni saremo di nuovo al punto di partenza dove intervenne il secondo nuovo legale del foro Lametino, da me nomato Fotofaro, perchè illuminante pieno di poteri occulti altro che Mafia ! Riesce dove non arrivano gli altri legali. Il perchè ormai vi dovrebbe essere noto dopo aver letto i  documenti inseriti in questa pagina.

Il Comando dei Carabinieri di Nocera ha fatto il suo dovere istruendo la pratica trasmettendola alla Procura di Lamezia T. Qui come al solito avendo altre priorità importanti  privi di organico dei  Magistrati dette procedure vengono archiviate così il Rocca è rimasto impunito e certamente continuerà a darmi fastidio sapendo che la Legge  non esiste. Infatti essa è come una ragnatela che prende solo le mosche piccole le grandi come il fattore di una nota azienda agricola riesce a rompere la ragnatela .......... con tutti i ganci e gli agganci.........

Finalmente il Baratta ha capito di aver errato a non rivolgersi allo zio del paese: La prossima volta si rivolgerà a ziu Corrado che risolverà immediatamente ogni caso senza attendere 15 anni ........

Tale fiammella non brucerà ma  illuminerà !

 

ESECUZIONE FORZATA
Esecuzione forzata per consegna o rilascio

Nell'esecuzione forzata per consegna o rilascio, la tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo è esperibile fino a quando quest'ultimo non si chiuda e ciò avviene con l'atto dell'ufficiale giudiziario di immissione in possesso ex art. 608 cod. proc. civ., suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, in presenza di vizi suoi propri. (Nella specie la S.C. ha escluso la sussistenza di vizi nell'atto di immissione in possesso compiuto dall'ufficiale giudiziario il quale aveva ricevuto la comunicazione solo telefonica, e non formale, della sospensione dell'esecuzione). (Rigetta, Trib. Brindisi, 16 Settembre 2002) 
Cass. civ., Sez. III, 03/09/2007, n.18535

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo del 19 maggio 2005

(KAUFMANN C. ITALIA) DIRITTO A UN EQUO PROCESSO – TERMINE DI CUI ALL’ART. 331 C.P.C. PER L’INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – NATURA PERENTORIA – DIFFICOLTA’ NON IMPUTABILI ALLA PARTE – RILEVANZA.

Secondo la Corte europea, viola l’art. 6, par. 1 della Cedu la decisione delle autorità giudiziarie italiane con la quale è stata dichiarata inammissibile un’impugnazione a causa del mancato rispetto del termine assegnato al ricorrente per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., senza tener conto delle obiettive difficoltà incontrate dalla parte.
Nel caso di specie, la Corte di cassazione aveva disposto l'integrazione del contraddittorio, ordinando la notificazione del ricorso introduttivo ai litisconsorti necessari, residenti all’estero. Il ricorrente aveva richiesto ai giudici di legittimità una proroga del termine assegnato, a causa del necessario espletamento di una serie di formalità (traduzione certificata, trasmissione al Ministero della giustizia dello Stato interessato). La Corte di cassazione, seguendo un controverso indirizzo giurisprudenziale, aveva tuttavia negato tale proroga, escludendo che la natura perentoria del suddetto termine potesse subire limitazioni o deroghe, se non in virtù di «appositi provvedimenti legislativi intervenuti per disciplinare particolari situazioni di impedimento e per accordare opportune proroghe».
Vi è da evidenziare che, da ultimo, sembra trovare accoglimento nella giurisprudenza di legittimità il diverso orientamento, secondo cui, ai fini di eventuali deroghe, il giudice deve tener conto anche dei casi in cui la parte non sia stato in grado di rispettare il termine perentorio assegnatole per l’integrazione del contraddittorio «per fatti ad essa non imputabili ne' per colpa ne' per dolo» (Sez. L, n. 2899, 14/2/2005, Rv. 578856, in tema di termine ex art. 291 c.p.c).

Ricorda....... non fare del bene, se non hai la forza di sopportare l'ingratitudine.

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