letti gli atti e la richiesta di ordinanza ex art. 186 bis
c.p.c. avanzata da parte attrice; a scioglimento della riserva
assunta in data 2 marzo 2010, previa concessione alle parti di
termine per note illustrative fino al 12 marzo 2010
OSSERVA
La domanda introduttiva del presente giudizio è stata
proposta da TA al fine di ottenere il risarcimento dei danni
sofferti nell’esecuzione di alcuni lavori appaltati dal
Condominio B all’impresa edile artigiana di GA. Ha allegato,
in particolare, l’istante che antecedentemente
all’instaurazione del giudizio il condominio aveva offerto,
previa delibera a maggioranza dell’assemblea, la somma di
euro 3.890,16, a saldo e stralcio del pregiudizio sofferto, ma
tale somma era stata da essa rifiutata in quanto non
corrispondente all’entità del danno patito. Su tale
presupposto, tuttavia, ha chiesto l’emanazione di ordinanza
ex art. 186 bis c.p.c. per l’importo oggetto dell’offerta
transattiva, qualificando l’importo medesimo come non
contestato tra le parti.
L’istanza deve essere rigettata.
La “non contestazione” che permette la pronuncia di
ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. consiste, infatti, in un
contegno processuale, non potendo concorrere ad integrarla
atteggiamenti assunti dalla parte prima e al di fuori del
giudizio (Cass. 22 gennaio 1998, n. 609). Il provvedimento in
questione, pertanto, non può essere pronunciato
dall’istruttore ove una parte, dichiaratasi disponibile
stragiudizialmente al pagamento di una certa somma, in
giudizio contesti i presupposti della domanda avversaria, come
è accaduto nel caso di specie. Il Condominio, infatti, ha
offerto ante causam alla T la somma di euro
3.890,16 a
fini transattivi, per evitare l’instaurazione del giudizio,
poi ugualmente intrapreso dall’odierna attrice. In sede
contenziosa, invece, lo stesso condominio ha chiesto
l’integrale rigettato dell’avversa domanda, lamentando che
i danni sofferti dall’attrice non si sarebbero verificati
ove la stessa avesse tenuto un comportamento diligente,
denunciando immediatamente le infiltrazioni verificatesi nel
suo appartamento asseritamente a causa della non corretta
esecuzione dei lavori sul tetto da parte dell’impresa G.
Solo in via subordinata ha invocato la quantificazione dei
danni operata dalla T, chiedendo una riduzione rispetto
all’ammontare richiesto in quanto non corrispondente
all’entità del pregiudizio sofferto. Trattasi, quindi, di
contestazione specifica, sia in ordine all’an che in
ordine al quantum debeatur, che, allo stato, impedisce
l’emanazione della richiesta ordinanza ex art. 186 bis
c.p.c. Né, come detto, può valere come non contestazione
implicita l’offerta fatta dal Condominio prima
dell’instaurazione del giudizio, potendo essa sottendere
considerazioni del tutto diverse dal riconoscimento della
fondatezza dell’avversa pretesa, quali la possibilità di
evitare i tempi e i costi di un giudizio di cui la stessa T
aveva preannunciato l’incardinazione. Segue la concessione
dei termini ex art., 183, comma 6, c.p.c. richiesti in prima
udienza da tutte le parti. Viene fissato un termine identico
di decorrenza, al fine di evitare che il diritto di difesa
delle parti possa essere pregiudicato dalla più o meno
tempestiva comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
letto l’art. 186 bis c.p.c.,
RIGETTA l’istanza di emanazione di ordinanza per il
pagamento di somme non contestate avanzata da parte attrice;
letto l’art. 183, comma 6, c.p.c.
CONCEDE alle parti i seguenti termini perentori:
1) termine di trenta giorni per il deposito di memorie
limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande,
delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle
domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte,
per proporre le eccezioni che siano conseguenza delle domande
e delle eccezioni medesime e per l’indicazione del mezzi di
prova e produzioni documentali;
3) termine di ulteriori venti giorni per le sole
indicazioni di prova contraria;
FISSA, quale dies a quo della decorrenza dei
predetti termini, per tutte le parti, la data del 4 maggio
2010;
FISSA udienza in data 12 ottobre 2010, ore 10:00, per la
decisione sulle richieste istruttorie formulate dalle parti e
gli eventuali ulteriori provvedimenti di cui all’art. 183,
comma 7, c.p.c.;
INVITA le parti che non lo abbiano già fatto a formare
i propri fascicoli in conformità a quanto previsto dall'art.
74 disp. att. c.p.c.;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della
presente ordinanza alle parti costituite.
Lamezia Terme, 18 marzo 2010.
Il giudice istruttore dott.ssa Giusi Ianni
E un po' di diritto, ogni tanto ... è utile
Un
comportamento illecito o illegittimo non può fondare
l’acquisto di un diritto, per cui l’accessione invertita
contrasta con il principio di legalità, inteso come
preminenza del diritto; fermo restando che spetta
all’ordinamento interno l’individuazione dei mezzi di
tutela in relazione a fattispecie nelle quali l’acquisizione
del bene sia divenuta sine
titulo.
(Relazione svolta in occasione del
Seminario di formazione professionale dal titolo “PRIME
RIFLESSIONI SULLA NOVELLA AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE”
tenutosi a Catanzaro il 14 luglio 2009 ed organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Catanzaro)
SOMMARIO: 1. La modifica dell’art. 345 c.p.c. 1.1. La
produzione di documenti in appello nel rito ordinario e in
quello sommario 1.2. Aspetti pratici della modifica
normativa 2. L’appello avverso le sentenze emesse nel
giudizio di opposizione agli atti esecutivi 2.1.
L’immediata applicabilità delle modifiche all’art.
616 c.p.c.: conseguenze. 2.2. La controversa questione
della reclamabilità dell’ordinanza di sospensione
emessa nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi
(modifiche all’art. 624 c.p.c.)
1. Le modifiche introdotte dalla legge di riforma
all’art. 345 c.p.c. recepiscono, essenzialmente, i più
recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di
limitazioni probatorie nel giudizio di appello.
La norma, infatti, nella sua formulazione previgente, era
stata riscritta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, la
quale aveva configurato l’ammissibilità di nuovi mezzi di
prova in grado di appello solo ove ritenuti dal collegio
indispensabili ai fini della decisione della causa o non
prodotti dalla parte in primo grado per causa ad essa non
imputabile.
All’indomani della modifica normativa del 1990 ci si era
interrogati sull’estensibilità del divieto dei nova nel
giudizio di secondo grado anche alle prove precostituite.
In particolare, si contendevano il campo due orientamenti
contrapposti.
In forza del primo, in mancanza di uno specifico riferimento
alle prove documentali, doveva presumersi la volontà del
legislatore di sottrarre tale mezzo istruttorio al vaglio
della indispensabilità genericamente previsto per le nuove
prove in appello; vaglio da intendersi riferito, pertanto,
in via esclusiva, alle prove costituende. A sostegno di tale
opzione ermeneutica si osservava che le sole prove
costituende sono assoggettate, nel giudizio di primo grado,
a valutazione di ammissibilità da parte del giudice, mentre
le prove documentali entrano a far parte del materiale
istruttorio semplicemente a seguito della loro produzione,
risultando soggette, unicamente, ad uno scrutinio di
rilevanza ai fini della decisione della lite: se, quindi,
esse sono sottratte alla valutazione di ammissibilità nel
giudizio di prime cure, a maggior ragione dovevano
considerarsi sottratte a quella di indispensabilità nel
giudizio di appello. Inoltre, si sosteneva che se la ratio
delle preclusioni istruttorie nel giudizio di appello era
quella di dare attuazione ad esigenze di celerità e
concentrazione, esse dovevano valere solo per le prove
costituende, destinate a formarsi nel corso del procedimento
mediante assunzione da realizzarsi nel contraddittorio delle
parti1.
Altra parte della dottrina e della giurisprudenza, tuttavia,
sottolineava l’inconciliabilità della tesi appena
illustrata col regime delle preclusioni istruttorie proprio
del procedimento di primo grado: se, infatti, in tale
procedimento la produzione documentale è consentita solo
nella fase iniziale del giudizio (entro il primo termine di
cui all’art. 184, comma 1, c.p.c. nella formulazione
introdotta dalla stessa legge 353/1990; entro il secondo
termine di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. a seguito
della riforma operata dal d.l. 35/2005, come convertito
dalla legge 80/2005 e modificato dalla legge 263/2005)
l’affermazione della libera producibilità di documenti in
appello rischiava di diventare un mezzo per eludere le
decadenze stabilite dal legislatore per il giudizio di primo
grado, favorendo, così la parte meno diligente. Da qui la
tesi della sottoposizione anche delle prove documentali al
giudizio di indispensabilità di cui all’art. 345 c.p.c.
ai fini dell’ingresso nel giudizio di appello2.
A dirimere il contrasto giurisprudenziale intervennero, nel
2005, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione3, le quali
sposarono l’orientamento - peraltro sino ad allora
minoritario - in forza del quale il divieto sancito
dall’art. 345 c.p.c. doveva riferirsi a tutti i mezzi di
prova, tanto quelli costituendi quanto quelli precostituiti.
Nella sentenza in esame, la Suprema Corte si preoccupa,
innanzitutto, di smentire le argomentazioni tradizionalmente
addotte a sostegno del diverso regime dell’ingresso in
appello delle prove documentali e di quelle costituende,
prima fra tutte quella di carattere semantico, basato su una
asserita distinzione codicistica tra "mezzi di
prova" (i soli che sarebbero ammessi al vaglio
dell'ammissibilità), e "documenti" (che sarebbero
invece, assoggettabili unicamente al giudizio di rilevanza).
Contro tale assunto, si osserva infatti che, spesso, è lo
stesso legislatore a parlare di "ammissione di mezzi di
prova" anche con riferimento alla produzione
documentale (come accade, ad esempio, nell’art. 698 c.p.c.
sull'assunzione delle prove preventive; nell’art. 495,
comma 3, c.p.p. che, regolando i provvedimenti del giudice
in ordine alla prova, statuisce espressamente: "Prima
che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà
di esaminare i documenti di cui è chiesta
l'ammissione" ecc.). Si aggiunge, inoltre, che non
avrebbe senso escludere le prove documentali dalla generale
categoria dei “mezzi di prova”, essendo anch’esse
"mezzi", cioè strumenti per asseverare quanto
assunto dalle parti nei loro atti difensivi, come evincibile
anche dal disposto dell'art. 163 n. 5, secondo cui l'atto di
citazione deve contenere "l'indicazione specifica dei
mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in
particolare dei documenti che offre in comunicazione".
Viene contestato, poi, anche l’argomento secondo cui,
essendo le preclusioni configurate dall’art. 345 c.p.c.
volte a soddisfare esigenze di celerità e di concentrazione
del giudizio di appello, esse potrebbero riguardare
unicamente le prove destinate a formarsi nel contraddittorio
delle parti non anche le prove già costituite al di fuori
del processo.
Si osserva, infatti, che anche la produzione di nuovi
documenti, pur non richiedendo un procedimento di
"assunzione" della prova, può determinare un
prolungamento delle attività processuali, ove, ad esempio,
vengano innestati i procedimenti di querela di falso o
verificazione della scrittura privata, senza contare il
fatto che il rispetto dei principi della difesa e del
contraddittorio impongono al giudice, qualora ammetta la
produzione documentale di una parte, di dare alla
controparte termine per esaminare e controdedurre, anche,
eventualmente, attraverso una propria produzione
documentale.
Viene invocata, infine, a sostegno della tesi della
sussumibilità delle prove documentali nel regime di
preclusioni di cui all’art, 345 c.p.c., la necessità di
un’interpretazione costituzionalmente orientata della
norma, improntata al rispetto del principio di ragionevole
durata del processo (111, comma 2, Cost. e art. 6
Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo), nonché la
necessità di un coordinamento con il regime delle prove
documentali nel giudizio di primo grado: sarebbe infatti
illogico che, una volta maturate le decadenze di cui
all’art. 184 c.p.c. (oggi, 183, comma 6, c.p.c.), i
documenti non più producibili nel giudizio di prime cure
diventassero liberamente producibili in quello di appello.
Il legislatore della riforma, come detto, ha codificato i
principi espressi dalle Sezioni Unite, stabilendo che la
nuova produzione documentale in grado di appello è
consentita solo ove il giudice del gravame la ritenga
indispensabile ai fini della decisione della causa ovvero se
la parte dimostri di non aver potuto effettuare tale
produzione in primo grado per causa ad essa non imputabile.
La soluzione scelta, tuttavia, pur fugando ogni dubbio
interpretativo sulla portata dell’art. 345 c.p.c., non
sembra destinata a sopire le critiche della dottrina.
Si è, infatti, osservato4 che, con la modifica dell’art.
345 c.p.c. il legislatore avrebbe sancito una
“degradazione” del giudizio di appello, destinato a
diventare giudizio di diritto su fonti oramai
cristallizzate.
Si è, inoltre, paventata la possibilità di difficoltà
applicative della norma medesima, se essa cioè debba
considerarsi norma ricognitiva di una disciplina già
vigente ovvero innovativa - anche alla luce del fatto che,
prima dell’intervento delle Sezioni Unite, la
giurisprudenza dominante era nel senso della contrapposta
tesi della libera ammissibilità di documenti nel giudizio
di appello - e come tale valevole solo per il futuro5. Tale
preoccupazione è stata solo in parte rimossa dallo stesso
legislatore della riforma, il quale, nel disciplinare il
regime transitorio, ha stabilito espressamente l’immediata
applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado del
novellato art. 345 c.p.c. (art. 58 legge 18 giugno 2009, n.
69), senza tuttavia fugare i dubbi sulla sorte del
procedimenti pendenti in grado di appello.
1.1 Occorre, poi, concentrare l’attenzione sulla
differenziazione che il legislatore della riforma ha voluto
sancire, in ordine al regime delle produzioni documentali,
tra il rito ordinario e quello c.d. sommario di cognizione (artt.
702 bis ss. c.p.c., come introdotti dalla legge 69/2009):
infatti, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. nel giudizio
di appello avverso l’ordinanza sommaria “sono ammessi
nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li
ritenga rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte
dimostra di non aver potuto proporli nel corso del
procedimento sommario per causa ad essa non imputabile”.
Si tratta, pertanto, di un giudizio “aperto” quanto ai
nova istruttori6.
La ratio di tale norma è quella di consentire nel
procedimento di appello - che si svolge a cognizione piena7-
l’emenda di eventuali errori probatori connessi al
carattere sommario del procedimento di primo grado8. E’
stata sottolineata, tuttavia, la contraddizione logica
rinvenibile nella formulazione dell’art. 702 quater c.p.c.,
in quanto il testo normativo sembra ammettere le nuove prove
o le nuove produzioni documentali tanto nel caso di
rilevanza ai fini della decisione quanto nel caso di mancata
produzione dovuta a causa non imputabile. Letteralmente
intesa, quindi, la norma consentirebbe i nova istruttori
anche in caso di non rilevanza, ove venga dimostrata la
sussistenza di una causa non imputabile che ne abbia
impedito l’assunzione o a produzione in primo grado.
Esclusa, tuttavia, la plausibilità di una simile opzione
ermeneutica, l’unico requisito cui è subordinata
l’ammissione di nuove prove o la produzione di nuovi
documenti nel giudizio di appello contro l’ordinanza
sommaria sembra essere quello della rilevanza ai fini della
decisione della causa, anche per i documenti e le prove
suscettibili di essere acquisiti nel giudizio di primo
grado9.
1.2. Le conseguenze pratiche della modifica normativa
consistono nell’onere, per la parte interessata
all’acquisizione dei documenti nuovi, di allegarli agli
atti introduttivi del giudizio di secondo grado,
evidenziandone l’indispensabilità ai fini della decisione
della causa ovvero le ragioni della mancata produzione in
primo grado10. Il termine ultimo per l’allegazione dei
documenti nuovi sarà, quindi, rappresentato dal momento
della costituzione in giudizio, sempre che, ovviamente, la
formazione dei documenti da esibire non sia successiva e che
la produzione degli stessi non sia stata resa indispensabile
in ragione dello sviluppo assunto dal processo11.
Ai fini dell’acquisizione della produzione documentale
nuova, inoltre, sarà sempre necessaria la specifica istanza
della parte interessata, non potendo intervenire d’ufficio
il giudice del gravame; ciò appare ricavabile, a contrario,
dall’art. 437 c.p.c., che per il rito del lavoro
espressamente prevede la possibilità, per il giudice di
appello, di ammettere anche d’ufficio i mezzi di prova
ritenuti indispensabili ai fini della decisione del gravame.
Infine, dall’assoggettamento a specifiche condizioni della
produzione documentale in grado di appello, discende un
preciso onere di motivazione per il giudice di secondo grado
in ordine al provvedimento ammissivo dei documenti nuovi
che, sotto questo profilo, sarà censurabile (ex art. 360,
n. 5, c.p.c.) in Cassazione, sempre che le parti, negli
spazi di disponibilità ad esse consentiti, non abbiano, con
la loro condotta, mostrato di accettare il contraddittorio
nei limiti segnati dall'intervento del giudice12.
2. Altra modifica normativa incidente sul giudizio
di appello è quella apportata all’art. 616 c.p.c., in
quanto la legge 69/2009 ha soppresso l’ultimo inciso della
disposizione in esame, con cui si sanciva la non
impugnabilità - e, quindi, la sola ricorribilità in
Cassazione ex art. 111 Cost. e 360, u.c., c.p.c. - della
sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione
all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Ne consegue l’appellabilità
di tale sentenza, mentre resta soltanto ricorribile in
Cassazione la sentenza che decide il giudizio di opposizione
agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), non avendo la riforma
modificato l’art. 618, commi 2 e 3, c.p.c.13.
L’appellabilità delle sentenze emesse all’esito del
giudizio di opposizione all’esecuzione, già pacificamente
ammessa dalla giurisprudenza di legittimità alla luce della
diversa originaria formulazione dell’art. 616 c.p.c.
rispetto all’art. 618 c.p.c., era stata esclusa dalla
riforma del 200614, probabilmente al fine di snellire e
velocizzare il processo esecutivo – togliendo un grado di
merito nella “parentesi cognitoria” rappresentata dal
giudizio di opposizione all’esecuzione - nonché al fine
di semplificare il regime delle impugnazioni a fronte delle
concrete difficoltà di distinzione tra opposizione
all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi. I dubbi
e le incertezze sulla qualificazione dell’opposizione
proposta si riverberavano, infatti, sull’individuazione
del rimedio impugnatorio, posto che in caso di opposizione
all’esecuzione la sentenza era ritenuta appellabile,
mentre in caso di opposizione agli atti esecutivi era
esperibile il solo rimedio del ricorso straordinario per
Cassazione15. A fronte di tali difficoltà di qualificazione
la giurisprudenza di legittimità aveva fatto applicazione
del principio di apparenza, facendo, cioè, riferimento
esclusivo alla prospettazione fatta dal giudice della
cognizione nella sentenza impugnata, indipendentemente dalla
sua esattezza. Conseguentemente, ove la sentenza fosse stata
qualificata come emessa in un giudizio di opposizione
all’esecuzione essa era appellabile, altrimenti, essa
doveva considerarsi soltanto ricorribile in Cassazione16.
Solo qualora tale prospettazione fosse mancata nella
sentenza impugnata, essa poteva essere compiuta d’ufficio
dal giudice dell’impugnazione, non solo ai fini del merito
del gravame ma anche ai fini dell’ammissibilità
dell’impugnazione stessa17. Si trattava, evidentemente, di
un impianto ermeneutico suscettibile di dar luogo a
molteplici inconvenienti pratici, di fronte a casi
problematici quali la mancata o errata qualificazione
dell’opposizione da parte del giudice della cognizione, la
contestuale decisione, in unica sentenza, su opposizione
all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi ecc.
La riforma del 2006, come detto, per ragioni di celerità e
per cercare di risolvere le prospettate difficoltà di
distinzione, ai fini del gravame, tra le due forme di
opposizione aveva eliminato, anche per l’opposizione
all’esecuzione, la possibilità dell’appello; peraltro,
la giurisprudenza di legittimità, in applicazione del
generale principio del tempus regit actum, era stata
pacifica nell’ammettere l’applicabilità della novella
alle sole sentenze pubblicate successivamente al 1° marzo
2006, data di entrata vigore della legge 52/2006, con
conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione
proposto avverso le sentenze emanate in un giudizio di
opposizione all’esecuzione e pubblicate successivamente a
tale data18.
La novità normativa, invero, aveva anche portato a diverse
censure di legittimità costituzionale, alla luce di una
ritenuta ontologica diversità dei presupposti e degli
oggetti delle due forme di opposizione - all’esecuzione e
agli atti esecutivi - che avrebbe reso irragionevole
l’uniformazione del regime di impugnazione delle relative
sentenze19. Le diverse questioni, tuttavia, sono sempre
state giudicate inammissibili (o manifestamente
inammissibili) dalla Corte Costituzionale, per mancanza di
una congrua motivazione in ordine alle rilevanza e non
manifesta infondatezza delle prospettate censure20. La
Corte, peraltro, nei richiamati provvedimenti, pur senza
entrare nel merito delle questioni, sembra contestare la
tesi dei remittenti circa l’irragionevolezza del diverso
trattamento impugnatorio delle opposizioni di cui agli artt.
615 e 617 c.p.c., ritenendo la modifica normativa - almeno
astrattamente - giustificata “dall’esigenza di definire
rapidamente le questioni relative alla validità ed
efficacia del titolo esecutivo, che permea l’attuale
disciplina del processo di esecuzione a seguito delle
modifiche introdotte con le riforme degli anni 2005 e
2006”21.
Il legislatore, tuttavia, ripristinando il regime
impugnatorio antecedente alla riforma del 2006, mostra di
aderire alla tesi dell’ontologica diversità delle due
forme di opposizione, che ne giustifica la diversa
disciplina circa le forme di gravame esperibili: si insegna,
infatti, tradizionalmente che la differenza tra
l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti
esecutivi consiste nel fatto che mentre con la prima si
contesta l’an della pretesa esecutiva - e quindi lo stesso
diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata -
l’opposizione agli atti esecutivi è funzionale ad una
contestazione delle modalità di svolgimento del processo
esecutivo, in ordine alla correttezza formale e procedurale
degli atti posti in essere al suo interno. Ciò spiega la
garanzia di un grado ulteriore di merito nella prima forma
di esecuzione, non limitata a meri vizi formali dei
provvedimenti del G.E.. E’ significativo, peraltro, che a
ripristinare il regime antecedente alla riforma del 2006 sia
stato un provvedimento normativo improntato
all’accelerazione dei tempi processuali, a riprova della
ritenuta prevalenza delle esigenze di cognizione (e di
tutela del debitore) rispetto a quelle di celerità della
procedura esecutiva, che erano state a base della modifica
normativa del 2006.
2.1. La modifica dell’art. 616 c.p.c., introdotta
dalla legge 69/2009, è di immediata applicazione e
riguarda, pertanto, anche i giudizi pendenti in primo grado
alla data di entrata in vigore della citata legge (art. 58,
comma 2). Devono ritenersi appellabili, quindi, le sentenze
in materia di opposizione all’esecuzione che hanno deciso
su procedimenti pendenti in primo grado alla data del 4
luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge 69/2009)
mentre resteranno soltanto ricorribili in Cassazione quelle
pubblicate nel periodo compreso tra l’entrata in vigore
della legge 52/2006 (1 marzo 2006) e l’entrata in vigore
della novella del 2009. Ai fini, invece, della distinzione
tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti
esecutivi, circa l’individuazione del regime impugnatorio,
tornerà ad applicarsi il principio dell’apparenza,
valorizzandosi la qualificazione operata dal giudice della
cognizione nella sentenza di primo grado; solo in mancanza
di una simile qualificazione, sarà possibile per il giudice
del gravame operare d’ufficio la valutazione ai fini
dell’eventuale declaratoria di inammissibilità.
Ove, invece, il giudizio di primo grado si sia sostanziato
tanto in un procedimento di opposizione all’esecuzione
quanto in un procedimento di opposizione agli atti
esecutivi, per avere il debitore fatto valere censure tanto
in ordine all’an quanto in ordine al quomodo della pretesa
esecutiva, è da ritenere che la relativa sentenza, pur
formalmente unica, ove pubblicata successivamente al 4
luglio 2009, sia appellabile per la parte in cui ha statuito
sull’opposizione all’esecuzione e ricorribile in
Cassazione per la parte concernente l’opposizione agli
atti esecutivi22.
2.2. Le considerazioni sulla ratio della modifica
dell’art. 616 c.p.c. possono fornire una chiave di lettura
della spinosa e controversa questione della reclamabilità
dell’ordinanza di sospensione emessa nel giudizio di
opposizione agli atti esecutivi, ex art. 618 c.p.c..
L’art. 624 c.p.c., infatti, nella formulazione riscritta
dalla riforma del 200523, ha introdotto, al comma 2, il
rimedio del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. in
relazione alla sospensione - o al rigetto dell’istanza di
sospensione - disposti nei giudizi di opposizione di cui
agli artt. 615 e 619 c.p.c. (opposizione all’esecuzione
del debitore e opposizione di terzo), richiamando, tuttavia,
al comma 4, la sospensione ex art. 618 c.p.c. (disposta, cioè,
nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi) al fine di
estendere anche ad essa, nei limiti della compatibilità, la
disciplina degli effetti dell’ordinanza di sospensione non
reclamata o confermata in sede di reclamo (comma 3 del
medesimo art. 624 c.p.c.).
All’indomani, pertanto, della modifica normativa del 2005
si era osservato che il richiamo alla sospensione disposta
ex art. 618 c.p.c., contenuto nel comma 4 dell’art. 624
c.p.c., poteva essere astrattamente letto in una duplice
direzione: da un lato, infatti, si poteva ipotizzare un mero
difetto di coordinamento dei diversi commi della
disposizione in esame, che avrebbe legittimato la
reclamabilità anche dell’ordinanza di sospensione ex art.
618 c.p.c.24; dall’altro, al contrario, la disciplina
“separata” della sospensione ex art. 618 c.p.c. e il
limite della compatibilità per essa prevista
nell’estensione del comma 3 dell’art. 624 c.p.c.,
potevano indurre ad escludere la reclamabilità del relativo
provvedimento di sospensione, da considerarsi soltanto
opponibile come atto esecutivo ai sensi della generale
disciplina di cui all’art. 617 c.p.c.. In forza, pertanto,
di tale ultima interpretazione, il riferimento al reclamo
contenuto nel comma 3 dell’art. 624, in relazione alla
sospensione ex art. 618 c.p.c., doveva leggersi nel senso di
“opposizione agli atti esecutivi”25.
La riforma del 2009 è intervenuta nuovamente a modificare
l’art. 624 c.p.c..
In particolare, è stato modificato il comma 3 della
disposizione in oggetto, il quale oggi dispone che in caso
di sospensione disposta ai sensi del comma 1 - quindi nel
giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 e di
opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. - se l’ordinanza
non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo e
il giudizio di merito non viene introdotto nel termine
perentorio assegnato dal giudice della cognizione, il g.e.,
anche d’ufficio, dichiara con ordinanza l’estinzione del
processo e ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, provvedendo altresì sulle spese, con
ordinanza reclamabile ex art. 630, comma 3, c.p.c.. Resta,
inoltre, al quarto comma, l’estensione della disciplina
appena esaminata anche alla sospensione disposta ex art. 618
c.p.c., nei limiti della compatibilità26, così come
restano immodificati i primi due commi della norma in esame.
Dal punto di vista strettamente letterale, pertanto, il
legislatore del 2009 non ha chiarito i dubbi interpretativi
sull’esperibilità del reclamo avverso l’ordinanza di
sospensione emessa nel giudizio di opposizione agli atti
esecutivi.
Appare, tuttavia, difficile, a seguito del nuovo intervento
normativo, ipotizzare un difetto di coordinamento tra i
commi dell’art. 624 c.p.c., perché, ove il legislatore
avesse voluto, avrebbe potuto inserire al comma 1 il
riferimento alla sospensione di cui all’art. 618 c.p.c.
ovvero avrebbe potuto rendere applicabile anche il comma 1,
e non solo il comma 3, a tale ipotesi di sospensione.
Lo stesso legislatore, inoltre, riformando l’art. 616
c.p.c. e prevedendo, pertanto, l’appellabilità della
sentenza emessa in materia di opposizione all’esecuzione,
ha mostrato di aderire alla tesi dell’ontologica diversità
dei due rimedi dell’opposizione all’esecuzione e
dell’opposizione agli atti esecutivi, differenziando il
regime impugnatorio delle relative sentenze, che era stato
uniformato dalla riforma del 2006: la reclamabilità della
sola sospensione disposta nel giudizio ex art. 615 c.p.c.
potrebbe, pertanto, inquadrarsi in tale prospettiva di
differenziazione, alla luce del più ampio e complesso
ambito cognitorio dell’opposizione all’esecuzione che
legittimerebbe una forma di tutela più rapida e garantista
a fronte del provvedimento di sospensione27. Resta,
comunque, esperibile, avverso il provvedimento che dispone
la sospensione ex art. 618 c.p.c. il rimedio
dell’opposizione agli atti esecutivi, mai in discussione
anche anteriormente alla novella del 200628.
Note
1 MONTESANO, ARIETA, Il nuovo processo civile, Napoli, 1991,
87; PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo civile,
Napoli, 1991, 210 ss; CONSOLO, LUISO, SASSANI, Commentario
alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 390; LUISO,
Diritto processuale civile, Milano, 2000, 376-377; BALENA,
Il sistema delle impugnazioni civili nella disciplina
vigente e nell’esperienza applicativa: problemi e
prospettive, in Foro Italiano, 2001, 132. In giurisprudenza
Cass. 14 febbraio 2005, 2895; Cass. 22 gennaio 2004, 1048;
Cass. 5 maggio 2003, 6756; Cass. 16 aprile 2002, 5463; Cass.
13 ottobre 2000, 13670.
2 VACCARELLA, CAPPONI, CECCHELLA, Il processo civile dopo le
riforme, Torino, 1992, 294; VERDE, Profili del processo
civile, Napoli, 1996, 260-261; RUFFINI, Nuove produzioni
documentali in appello e poteri istruttori del giudice nel
rito ordinario e in quello del lavoro, in Corriere
Giuridico, 2003, 917 ss. In giurisprudenza, Cass., sez.
lavoro, 29 ottobre 2003, n. 16265;
Cass., sez. lavoro, 20 gennaio 2003, n. 775; Cass. 6 aprile
2001, n. 5133.
3 Cass., s.u., 20 aprile 2005, n. 8203, in Foro Italiano,
2005, I, 1690.
4 SASSANI, A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del
rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il
processo di cognizione, da www.judicium.it
5 CONSOLO, Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del
2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis)
va ben al di là della sola dimensione processuale, in
Corriere giuridico, 2009, 737 ss.
6 VALERINI, Il nuovo procedimento sommario di cognizione:
funzionamento, vantaggi e limiti all’estensione come
“modello” uniforme, su www.dirittoegiustizia.it.
7 Si applicano, infatti, le norme di cui agli artt. 339 e
ss. c.p.c., nei limiti della compatibilità.
8 LUISO, Il procedimento sommario di cognizione, da www.judicium.it;
OLIVIERI, Consentiti in appello nuovi mezzi di prova, in
Guida al Diritto, 2009, f. 28, 37.
9 LUISO, op. cit.
10 Cass. 7 aprile 2009, n. 8377; Cass. 8203/2005 cit.
11 Cass. 8203/2005 cit.
12 Cass. 17 marzo 2009, n. 6500.
13 C’è, peraltro, anche un orientamento minoritario in
forza del quale la soppressione dell’ultimo inciso
dell’art. 616 c.p.c. avrebbe l’effetto non di rendere
appellabile la relativa sentenza bensì di rendere il
procedimento definibile con ordinanza: cfr. MARINONI, Fare
infungibile a sanzione prestabilita, in Guida al diritto,
2009, f. 28, 34.
14 Legge 24 febbraio 2006, n. 52, con efficacia a partire
dal 1 marzo 2006.
15 TOMMASEO, Opposizione all’esecuzione, qualificazione
dell’azione e regime dei gravami, in Corriere Giuridico,
1992, 873.
16 Per l’affermazione del principio di apparenza ai fini
dell’individuazione del regime impugnatorio si veda Cass.,
s.u., 17 febbraio 1992, n. 1914; sul principio
dell’apparenza ai fini della distinzione tra opposizione
all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi cfr.
Cass. 29 gennaio 2003, n. 1289;
Cass. 8 marzo 2001, n. 3400; Cass. 20 ottobre 1997, n.
10259; Cass. 3 giugno 1996, n. 5081.
17 Cass. 4 agosto 2005, n. 16379; Cass. 9 febbraio 2000, n.
1452.
18 Cass., s.u., 29 aprile 2009, n. 9940; Cass. 5 marzo 2009,
n. 5342; Cass. 20 settembre 2006, n. 20414.
19 Corte di Appello di Caltanissetta, ordinanze del 25
gennaio 2007 e 14 gennaio 2008; Corte di Appello di Salerno,
ordinanze del 18 ottobre 2006 e 25 gennaio 2007.
20 Corte Cost. sent. 13 marzo 2008, n. 53; Corte Cost. ord.
16 gennaio 2009, n. 6 e 11 giugno 2009, n. 176.
21 Corte Cost. 53/2008 cit.
22 Cass. 9 febbraio 1982, n. 770; Cass. 11 agosto 1987, n.
6882; Cass. 6 maggio 1994, n. 4424; Cass.
23 giugno 1997, n. 5580 23 d.l. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n.
80 e successivamente ulteriormente modificato dall’art. 18
della legge 24 febbraio 2006, n. 52 24 ORIANI, Le modifiche
al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del
2005: titolo esecutivo, opposizioni, sospensione
all’esecuzione, in Foro Italiano, 2005, IV, 104 ss.
25 E’ questo l’orientamento seguito dal Tribunale di
Catanzaro: cfr. ordinanza del 26 maggio 2009, depositata il
27 successivo, della seconda sezione civile, con cui è
stato dichiarato inammissibile il reclamo promosso avverso
l’ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell’art. 618
c.p.c.
26 La riforma del 2009 ha invece soppresso, al comma 4, il
richiamo alla sospensione disposta ai sensi dell’art. 618
bis c.p.c.
27 Cfr. Corte Cost. 4 luglio 2007, n. 306 28 Corte Cost.
306/2007 cit.
L’individuazione del Giudice dotato di potestas decidendi
continua a rimanere un problema applicativo concreto per tutti gli
operatori del diritto: un circuito di sicuro ausilio è rappresentato,
ora, dalla “nuova” translatio iudicii, essendo la
trasmigrabilità della domanda da un giudice all’altro, possibile
anche dinnanzi ad una declaratoria di difetto di giurisdizione, giusta
il nuovo indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite (cfr. le sentenze nn.
4109/2007 e 23738/2007) ed, in parte, sposato dalla stessa Consulta
subito dopo (sentenza 77/2007). Tre gli argomenti sottesi al revirement
suaccennato:
1) la considerazione di carattere generale che, seppure in tema di
giurisdizione non sia espressamente stabilita una disciplina improntata
a quella prevista per la competenza (articoli 44, 45 e 50 del codice di
rito civile), ammissiva della riassunzione della causa dal giudice
incompetente a quello competente, neppure sussiste la previsione di un
espresso divieto della translatio iudicii nei rapporti tra
giudice ordinario e giudice speciale;
2) la valorizzazione dei nuovi principi costituzionali presidiati
dall’art. 111 Cost. poiché con la translatio iudicii si
consente al processo, iniziato erroneamente davanti ad un giudice che
non ha la giurisdizione indicata, di poter continuare davanti al giudice
effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia
di merito che conclude la controversia processuale, comunque iniziata,
realizzando in modo più sollecito ed efficiente quel servizio
giustizia, costituzionalmente rilevante;
3) la trasmigrabilità della causa dal giudice ordinario al giudice
speciale, e viceversa, non richiede necessariamente la pronuncia delle
Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione, ma è resa possibile
anche nel caso di sentenza del giudice di merito, che abbia declinato la
giurisdizione, senza che sia “necessario sollecitare sul punto
1’intervento del Giudice delle leggi (cfr. T.A.R. Liguria 21.11.2005,
n. 148), potendosi a tale conclusione pervenire ancora in sede
interpretativa” (SS.UU. 4109/07).
Altrimenti detto: il vento della giurisdizione muta troppo di
frequente direzione ed, allora, dinnanzi agli “errori” inevitabili,
quanto meno si salvano gli effetti sostanziali e processuali della
domanda.
Ma quale il Giudice da adire per le singole controversie?
Riproducendo uno schema inaugurato da Altalex già in passato, si
passano in rassegna le più importanti ipotesi cd. tabellate per
fornire, poi, per le cd. non tabellate, il criterio guida.
Per quanto concerne la garanzia da evizione, essa
fa riferimento non già alla condizione materiale della res (come
avviene nella garanzia per vizi), bensì alla condizione giuridica della
medesima. L’evizione, difatti, si compie allorché l’acquirente sia privato
della sua acquisizione, in conseguenza di una decisione giurisdizionale che
dichiari un difetto di titolarità del venditore, a fronte dell’accertamento
del diritto
di proprietà o di altro diritto reale di un terzo sul bene oggetto della vendita.
In caso di evizione totale (ossia che si riferisca alla res per
intero), ai sensi dell’art. 1483 c.c., il venditore dovrà non solo risarcire
il compratore del danno,
secondo il disposto dell’art. 1479, ma anche corrispondergli il valore dei
frutti che costui, a sua volta, sarà tenuto a restituire al terzo dal quale
ha subito
l’evizione, nonché le spese fatte per la denunzia della lite e quelle
rimborsate all'attore. Per l’evizione parziale (ossia relativa solo a una
parte del bene) il codice legittima l’acquirente a chiedere il risarcimento
del danno e una riduzione del prezzo, a meno che riesca a dimostrare che non
avrebbe dato il suo consenso alla stipula del contratto se avesse saputo che non
avrebbe potuto diventare titolare del diritto di proprietà (o di altro diritto
reale) su quella porzione del bene che è stata oggetto di evizione.
Baratta ha comprato il terreno pagandolo nel
1982 ed ancora non lo può avere ! Se non è evizione questo ditemi voi
cosa è?.
In materia di compravendita il momento
dell'evizione deve essere stabilito con riferimento all'epoca in cui il
diritto del terzo sul bene è incontestabilmente accertato. Trib. Chieti,
13/12/2007
Garanzia per i vizi della cosa venduta: in genere
In tema di vendita, poiché la garanzia - sia
quella per evizione che quella per vizi della cosa -ha la funzione di
eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall'inadempimento
del venditore, tale rimedio,essendo rafforzativo e non sostitutivo di
quello generale previsto per i contratti, opera nei limiti del
ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto
anche in mancanza di colpa del venditore. Quest'ultimo requisito è,invece,necessario
allorché il compratore chieda il risarcimento integrale dei danni (cioè
comprensivo anche dell'interesse positivo), in relazione al quale opera
la presunzione di carattere generale prevista dall'art. 1218 cod. civ.
in tema di inadempimento contrattuale . (Cassa con rinvio, App. Roma, 27
Novembre 2002) Cass.
civ., Sez. II, 22/06/2006, n.14431
L'evizione nel contratto di compravendita si
verifica allorchè l'acquisto del diritto sul bene ad opera
dell'acquirente è impedito e reso inefficace dal diritto che il terzo
vanti sullo stesso bene, senza che occorra anche, quale elemento
necessario, che il compratore sia privato dell'effettivo possesso che si
trovi eventualmente ad esercitare sulla cosa, tenuto conto che la causa
del contratto sta nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la
consegna dello stesso è solo una sua conseguenza logica e giuridica
(Nella specie,
la S.C.
ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente
l'evizione in presenza di una sentenza di trasferimento del bene
pronunciata, ai sensi dell'art.2932 cod. civ., in favore del terzo, a
nulla rilevando che il compratore aveva conservato il possesso del
bene). Cass.
civ., Sez. II, 18/10/2005, n.20165
Suprema
Corte di Cassazione quinta sezione penale sentenza n.2927/2009
Un preside non può rimproverare un prof davanti alla classe.
Secondo
la Corte
di Cassazione, un simile comportamento è fatto lesivo dell'onore e del decoro
della persona e costituisce dunque un'ingiuria. Se il preside ha delle lamentele può
farle in privato ma non può permettersi di mettere alla berlina un prof davanti alla sua classe. I giudici della quinta sezione penale
(sentenza n.2927/2009) hanno
così confermato una condanna, con tanto di risarcimento danni, inflitta
ad un preside che entrando in una classe e constatando "la
particolare vivacità e l'elevata indisciplina" della scolaresca si
era rivolto al prof dicendogli "lei e' un incapace, lei e' un
incompetente". Il caso finiva in tribunale e ne seguiva la condanna
per ingiuria. Tentando di difendersi in Cassazione il preside aveva
sostenuto di aver agito legittimamente anche a causa della particolare
vivacità della classe già punita in passato anche da altri insegnanti.
La Corte
, che ha respinto il ricorso, ha evidenziato che "con adeguata e
logica motivazione nella sentenza impugnata è spiegato che le
espressioni rivolte dall'imputato alla persona offesa non riguardavano
critiche legittime avanzate dal superiore gerarchico a uno specifico
operato del dipendente, bensì la sfera personale di quest'ultimo di cui
ledevano l'onore e il decoro, mettendone in dubbio la capacità e
competenza di fronte a un'intera classe di alunni, nel mentre una
legittima critica, con espressioni non offensive in se, poteva essere
espressa nelle sedi a ciò deputate come nel corso di un consiglio di
classe". In tema di ingiuria, conclude
la Corte
, "affinchè una doverosa critica da parte di un soggetto in
posizione di superiorità gerarchica ad un errato o colpevole
comportamento di un suo subordinato non sconfini nell'insulto a quest'ultimo,
occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del
comportamento stesso, chiariscano i connotati dell'errore, sottolineino
l'eventuale trasgressione realizzata". In ogni caso, rimarca
la Corte
, le critiche non devono mai avvenire davanti alla scolaresca.
SENTENZA N. 30254 DEL 23/12/2008
GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA –
ESERCIZIO ILLEGITTIMO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – TUTELA
RISARCITORIA AUTONOMA – SINDACATO DELLE SEZIONI UNITE
SULLE DECISIONI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Le Sezioni Unite, giudicando sui ricorsi avverso la
decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
n. 12 del 2007, li dichiarano inammissibili ma ribadiscono
il principio di diritto, enunciato nell’interesse della
legge ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., secondo
cui, proposta al giudice amministrativo domanda
risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al
risarcimento del danno prodotto dall’esercizio
illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da
violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a
cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la
decisione del giudice amministrativo che nega la tutela
risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che
l’illegittimità dell’atto debba essere stata
precedentemente richiesta e dichiarata in sede di
annullamento. Le Sezioni Unite, nel dare continuità
all’indirizzo inaugurato nel 2006 (dalle ordinanze n.
13659, 13660 e 13911), danno conto dell’evoluzione del
concetto di giurisdizione, dovuta a molteplici fattori (il
ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo
il primato del diritto comunitario; il canone
dell’effettività della tutela giurisdizionale; il
principio di unità funzionale della giurisdizione nella
interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza
e della dottrina; il rilievo costituzionale del principio
del giusto processo; l’ampliarsi delle fattispecie di
giurisdizione esclusiva, ecc.), e della conseguente
mutazione del giudizio sulla giurisdizione rimesso alla
S.C., tradizionalmente inteso a livello di pura
qualificazione della situazione soggettiva dedotta, alla
stregua del diritto oggettivo. Infatti, giurisdizione,
nella Costituzione (artt. 24, 111 e 113), è termine che
va inteso nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi e, dunque, in un senso che comprende le
diverse tutele che l’ordinamento assegna ai diversi
giudici per assicurare l’effettività
dell’ordinamento. E’ norma sulla giurisdizione non
solo quella che individua i presupposti
dell’attribuzione del potere giurisdizionale (ripartito
tra i diversi ordini di giudici a seconda del tipo di
situazioni soggettive e di settori di materie), ma anche
quella che dà contenuto a quel potere stabilendo le forme
di tutela attraverso le quali esso si estrinseca.
Pertanto, rientra nello schema logico del sindacato per
motivi inerenti alla giurisdizione, rimesso alle S.U.,
l’operazione che consiste nell’interpretare la norma
attributiva di tutela, onde verificare se il giudice
amministrativo, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost.,
la eroghi concretamente, e nel vincolarlo ad esercitare la
giurisdizione rispettandone il contenuto essenziale.
Non sono
sufficiente due testimoni falsi per ottenere una sentenza di usucapione.
Dott.
Cesare Trapuzzano - Magistrato - fonte nel Dirittto .it
Annotato con dottrina giurisprudenza e formule anche nelle disposizioni di
attuazione e transitorie.
Aggiornato alla legge di riforma del processo civile.
2 tomi.
IlComune di
NoceraTerinese è stato
condannato per occupazioni appropriative con sentenza ormai definitiva
della Corte di Cassazionen.13958/2006in euro 720.509,02.
La Corte
dei Conti è stata informata con esposto a firma dell’avv. Saverio Zupi.
procuratore Generale della de Luca Simonetta di Lizzano, perchè
non solo emergeva un ingente e continuo aggravarsi della condizione
patrimoniale dell’Ente, dovuta a negligenza ( o dolo ) degli attuali
Amministrativi, ma altresìcontinui
comportamenti omissivi integranti elementi costituitivi di fattispecie di
reato………
La
risposta al quesito potrebbe
venire dalla sentenza del TAR di Barin. 1490/2007
Premesso che con
sentenza 29.7.2004,
la Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, nella causa Scordino c/ Italia, alla quale é poi
seguita la pronuncia definitiva nella stessa controversia, resa dalla
Grande Camera della stessa Corte su ricorso del Governo Italiano in data
29 marzo
2006, ha
dichiarato che l'art. 5 bis L. n. 359/1992 viola il “sistema” della
Convenzione sulla privazione della proprietà individuale per pubblica
utilità;Dalla natura
dichiarativa delle pronunce della Corte di giustizia Cee discende la loro
efficacia retroattiva sin dal momento dell’entrata in vigore delle norme
interpretate. La retroattività significa che il diritto comunitario, così
come interpretato dalla Corte suddetta, può essere applicato ad ogni
rapporto giuridico già sorto, con l'unico limite delle situazioni
consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, 20/07/1998, n.7105). Ciò vale non soltanto per
le pronunce rese in sede di interpretazione, ma anche per quelle in sede
di apprezzamento di validità.Ne
discende che la sentenza 29.7.2004 della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, nella causa Scordino c/ Italia, non può avere determinato
effetti nei confronti della ricorrente, essendo stata pronunciata il
29.7.2004, successivamente all’atto di cessione volontaria del suolo
espropriando, perfezionato prima del 29.7.2004, ed essendo, perciò,
venuta meno al momento della pronuncia della Corte qualsiasi ragione del
contendere, quanto al prezzo convenuto per la cessione del terreno.Il concetto di
rapporto esaurito é stato definito in relazione, tra l’altro, anche
alle situazioni per le quali la situazione soggettiva sostanziale
contrapposta del privato abbia comunque perduto la sua tutelabilità, per
atto dispositivo diretto o indiretto dell'interessato, e ciò in omaggio a
principi di certezza del diritto di livello costituzionale (fondabili
sugli artt.2, 3, 24 e 97 Cost.), che bilanciano l'efficacia retroattiva
della caducazione della norma ritenuta illegittima (Cons. Stato, Sez. VI,
9 giugno 2006, n. 3458).
REPUBBLICA ITALIANA
Nr. 1490/2007
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg.Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
PUGLIA
Nr. 472/2007
Sede di Bari - Sezione Terza
Reg.Ric.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Visto il ricorso 472/2007, proposto da MINERVINI
LUCREZIA, rappresentata e difesa da Ventura Avv. Costantino,
domiciliatario in Bari, P.zza Moro n. 28;
del silenzio serbato sull'istanza della ricorrente, in
data 23-29.12.2006, volta a far promuovere gli adempimenti di competenza
governativa, conseguenti alla pronuncia della Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo - Grande Chambre - Scordino c/ Italia del 29.03.2006; nonché,
per sentire pronunciare ogni conseguente provvedimento che il Tribunale
riterrà opportuno o necessario per supplire alla mancata esecuzione degli
adempimenti di competenza governativa conseguenti alla pronuncia della
Corte Europea;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla Camera di Consiglio del 16 maggio 2007 la
relazione del Cons. Amedeo Urbano e udito, altresì, l’avv. Ventura;
1. - La sig.ra Lucrezia Minervini premette in
fatto:
di avere convenuto il 12.2.2003 con il Comune di
Molfetta, a fronte del pagamento di un prezzo in misura pari, ai sensi
dall’art. 5-bis L. n. 359/1992, al 50% del valore venale del suolo
ceduto, il trasferimento della proprietà di un terreno ricadente in zona
C/1, che, destinato dal Prg ad edilizia residenziale pubblica, era oggetto
di un procedimento di espopriazione per pubblica utilità;
con sentenza 29.7.2004, la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, nella causa Scordino c/ Italia, alla quale é poi seguita la
pronuncia definitiva nella stessa controversia, resa dalla Grande Camera
della stessa Corte su ricorso del Governo Italiano in data 29 marzo 2006,
ha dichiarato che l'art. 5 bis L. n. 359/1992 viola il "sistema"
della Convenzione sulla privazione della proprietà individuale per
pubblica utilità; con lettera datata 23.12.2006, di avere invitato, ma
senza esito, il Presidente del Consiglio dei Ministri a promuovere gli
adempimenti governativi conseguenti alla pronuncia della Corte ed a "riaprire"
in particolare "i procedimenti amministrativi di determinazione
delle indennità definite in base ai riduttivi ed illegittimi criteri dell’art.
5-bis L. n. 359/1992".
Di qui il presente ricorso notificato il 3 aprile 2007
per far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato "dall’Amministrazione
intimata".
2. - Il ricorso é infondato.
2.1. - Dalla natura dichiarativa delle pronunce
della Corte di giustizia Cee discende la loro efficacia retroattiva sin
dal momento dell’entrata in vigore delle norme interpretate. La retroattività significa che il diritto comunitario,
così come interpretato dalla Corte suddetta, può essere applicato ad
ogni rapporto giuridico già sorto, con l'unico limite delle situazioni
consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, 20/07/1998, n.7105). Ciò vale non soltanto per le pronunce rese in sede di
interpretazione, ma anche per quelle in sede di apprezzamento di
validità. Ne discende che la sentenza 29.7.2004 della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, nella causa Scordino c/ Italia, non può
avere determinato effetti nei confronti della ricorrente, essendo stata
pronunciata il 29.7.2004, successivamente all’atto di cessione
volontaria del suolo espropriando, perfezionato il 30.6.2004, ed essendo,
perciò, venuta meno al momento della pronuncia della Corte qualsiasi
ragione del contendere, quanto al prezzo convenuto per la cessione del
terreno. Il concetto di rapporto esaurito é stato definito in
relazione, tra l’altro, anche alle situazioni per le quali la situazione
soggettiva sostanziale contrapposta del privato abbia comunque perduto la
sua tutelabilità, per atto dispositivo diretto o indiretto
dell'interessato, e ciò in omaggio a principi di certezza del diritto di
livello costituzionale (fondabili sugli artt.2, 3, 24 e 97 Cost.), che
bilanciano l'efficacia retroattiva della caducazione della norma ritenuta
illegittima (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3458). Viceversa, nel corso del giudizio camerale, previsto
dall'art. 21-bis della L. 1034/71, introdotto dall'art. 2 della L.
205/2000, il silenzio, come tale, è censurabile se, da un lato, riguardi
l'estrinsecazione di un comportamento (potenzialmente) comunque dovuto da
parte dell'Amministrazione e, dall'altro, se sia attivato da chi vanta una
posizione qualificata a richiedere un certo provvedimento (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 21 ottobre 2003, n.6531; Tar. Sicilia Catania, Sez. IV, 21
ottobre 2006, n.1868).
3. - Conclusivamente, il ricorso in esame va
respinto, perchè nella specie il comportamento della Presidenza del
Consiglio non può qualificarsi come inadempimento dell’obbligo, ex art.
2 L. n. 241/1990, di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza
della ricorrente.
Nulla è da deliberare in ordine alle spese, non
essendosi costituita la controparte intimata.
egidio
08.07.2007 10:10
Il comune espropria senza pagare c'è un rimedio?
Qualcuno amministrativo saprebbe darmi quali rimedi applicare contro
il comune che non paga gli espropri e ne continua a fare degli
altri? non si può impedire ad un comune di espropriare, ci si può
solo tutelare
Qual' è l’azione di intraprendere per evitare l’aggravarsi
dell’indebitamento e poi finire col dissesto? nessuna, finchè non
è in dissesto può farlo. l'unica salvezza è il dissesto, allora
il comune non può delinquere
Il Comune sostiene di pagare i terreni a prezzi agricoli mentre il
Consiglio di Stato e con la decisone 2582 del 21 maggio 2007 contro
il comune di Grimaldi la pensa diversamente ma dovrebbero adeguarsi
tutti i giudici d’Italia o solo alcuni ? si deve chiedere al
giudice, come avete fatto voi in corte d'appello, il risarcimento
integrale
Grazie
I vari relatori, il presidente avv. Nicolino Zaffina,
l’avv. Gianfranco Spinelli, l’avv. Antonello Sdanganelli,il dr. Roberto Garofani, hanno illuminato i presenti, ma, poi la
relazione del dr.Trapuzzano, ha lasciato tutti a
bocca aperta, perché non solo ha fatto capire l’occupazione in una forma di
sanatoria successiva del comportamento illegale della pubblica
amministrazione,ma ha chiarito l’occupazione pura e spuria,ed ha addirittura
citato i numeri di tutte le sentenze de qua compresa la decisione del Consiglio
di Stato2582/2007entrando nel merito per concludere del trattato nello specifico . La
cosa curiosa è che la disciplina dell'espropriazione è stata recentemente
disciplinata ex novo dal Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, entrato in
vigore, dopo vari rinvii, solo il 30 giugno 2003: v. il D. P. R. 8 giugno 2001,
n. 327, modificato dal D. Lgs. 30 giugno 2002, n.
302. La nuova disciplina, che elimina l'istituto dell'occupazione d'urgenza e
stabilisce che la pubblica amministrazione debba espropriare il suolo privato
prima di realizzare l'opera pubblica, dovrebbe avere come conseguenza quella di
limitare sostanzialmente le ipotesi che nel passato hanno dato origine
all'accessione invertita. L'istituto in questione riappare tuttavia, sotto
diverso nome, nell'art. 43 del T. U., che ha ad
oggetto la disciplina della «utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di
interesse pubblico», mentre l'art. 55 dello stesso provvedimento conferma la
disciplina preesistente per le occupazioni senza titolo anteriori al 30
settembre 1996 (ai sensi dell'art. 58, 1° comma, n. 127, viene invece abrogato
l'art. 3 della legge n. 458 del 1988). La norma in questione stabilisce una
disciplina complessa delle ipotesi di utilizzo e trasformazione di un bene
immobile in assenza di un valido provvedimento d'esproprio, prevedendo in linea
di principio che l'autorità pubblica possa comunque disporre l'acquisizione del
bene al suo patrimonio indisponibile. Nel caso di ricorso del privato, anche
qualora la sua domanda appaia fondata, l'art. 43, 3° comma, stabilisce quindi
che la pubblica amministrazione possa comunque
chiedere che il giudice amministrativo «disponga la condanna al risarcimento
del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo».
Come appare evidente, la nuova disciplina non è idonea ad escludere le censure
che già caratterizzavano l'istituto dell'accessione invertita. Nonostante il
suo carattere di «legge» in senso formale, la nuova norma finisce
infatti per rappresentare ancora una volta «un'ambigua legittimazione
... di nuovi comportamenti illeciti della P.A. che vengono giustificati per il
solo fatto che
la P.A.
si trinceri dietro un interesse pubblico anche se non ha rispetto per l'iter procedimentalenormativamente previsto». Alla luce di tali
considerazioni, non appare particolarmente azzardato prevedere che la questione
dell'accessione invertita possa tornare presto all'attenzione della Corte
europea dei diritti dell'uomo. Fra i tanti avvocati presenti, ero presente quale
cittadinoportatore
della fistola aperta, perché ho subito un esproprio di un mio terreno. Dopo anni
il Tribunale di Lamezia sentenzia la non
competenza ed ho dovuto adire il TAR. Dopo altri anni il TAR sentenzia la sua
incompetenza ed ora dovrò ritornare al Tribunale di Lamezia Terme. Mentre loro legiferano,
forse non vedrò la risoluzione del caso perché come tutti sapete, i processi
durano anni, mentre la mia vita ha un termine anche
se astratto. Una cosa è certa, non hanno presentato il volume
, forse a dimostrazione, che non sono veniali e/o che si venderà
ugualmente. Egidio Baratta
ES2 - Le nuove regole del riparto di giurisdizione
La giurisdizione amministrativa e quella ordinaria alla luce della
giurisprudenza e della legislazione più recente autore: R. Garofoli - E. Biesuz - G.
Buffone - C. Ravera - C. Trapuzzano
edizione: 2007
pagine: 724
prezzo: € 55,00
Il riparto di giurisdizione continua a rappresentare un nodo di
non agevole soluzione.
Anche dopo l'importante intervento della Corte costituzionale n. 204/2004,
i dibattiti dottrinali e i contrasti giurisprudenziali, anziché sopirsi,
si sono non poco vivacizzati ed acuiti: basti pensare alle innumerevoli
questioni relative ai danni da occupazioni, da silenzio, da responsabilità
precontrattuale, da omessa vigilanza, nonché a quelle in tema di servizi
pubblici, di edilizia e urbanistica.
A ciò si aggiungano i tantissimi profili di giurisdizione da sempre al
centro di contrasto, dal fermo amministrativo (su cui il Decreto Bersani e
intervenuto nel 2006), al contenzioso elettorale, a quello societario,
agli atti relativi ai cittadini extracomunitari, agli atti relativi alle
cure mediche all'estero, al pubblico impiego privatizzato, agli appalti
pubblici (da esaminare considerando quanto disposto dal nuovo Codice dei
contratti pubblici). Si tratta di centinaia di singole questioni che il
Volume prova ad esaminare sempre dando atto delle posizioni emerse in
dottrina e giurisprudenza, nonché alla luce dei più recenti intereventi
legislativi.
Del volume, aggiornato al gennaio 2007, fa parte un innovativo indice
analitico, che da conto dei singoli profili di giurisdizione trattati,
rinviando alle parti, ai capitoli e ai paragrafi ove gli stessi sono
scandagliati.
Numerosissimi e anche molto recenti gli arresti giurisprudenziali presi in
considerazione (in buona parte tratti da www.neldiritto.it).
egidio
06.07.2007 05:51
Risarcimento integrale previsto dalla Corte di Giustizia europea
Quesito: il risarcimento integrale previsto dalla Corte di Giustizia
europea - recepimento tardivo e parziale da parte di alcuni giudici
italiani
-
La Corte
di Appello di Firenze, Sezione I civile, con sent. n. 570 dichiara :
“In conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei
Diritti Umani di Strasburgo, cogente per ogni giudice italiano, nel
caso di occupazione acquisitiva spetta al proprietario l’integrale
risarcimento del danno, corrispondente ad una effettiva restitutio
in integrum.” Se è vero quanto stabilito dalla Corte di Appello
di Firenze, si deve arrivare alla conclusione che i giudici
italiani, contravvenendo ai principi della Corte di Giustizia
Europea, cui si sarebbero dovuti attenere, hanno risarcito milioni
di cittadini italiani espropriati in contrasto con i principi della
Corte di Giustizia europea.
- Il Consiglio di Stato con AP 2/2005 dichiara “deve convenirsi
che l’istituto dell’acquisizione c.d. sanante di cui
all’articolo 43, co. 1 e 2, rispetta i parametri imposti dalla
Corte europea”.
Invece,
la Corte
di Giustizia Europea ha considerato illegittimo l’art. 43
condannando più volte lo stato italiano. Infatti, nella Relazione
sull’attività Giudiziaria nell’anno 2006 della Corte di
Cassazione a pag 20-21 si legge: ”Con numerose pronunce
la Corte
ha censurato il meccanismo dell’occupazione appropriativa,
considerata quale forma di “espropriazione indiretta”, che,
permettendo all’amministrazione di superare le regole del
procedimento di espropriazione, consolida una situazione di
illegalità che contrasta con il principio di legalità che deve
presiedere all’attività della pubblica amministrazione (sentenza
2 febbraio 2006, Genovese e altri c. Italia; sent. 9 21 febbraio
2006, Prenna e altri c. Italia; e, recentissimamente, sent. 21
dicembre 2006, De Angelis e altri c. Italia); né vale a sanare tale
illegittimità l’art. 43 del testo unico sulla espropriazione per
pubblica utilità (d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327), poiché
l’occupazione acquisitiva, anche se disciplinata dalla legge, non
può costituire una alternativa alla procedura “en bonne et due
forme” (sent. 12 gennaio 2006, Sciarrotta e altri c. Italia).”
La Corte
di Giustizia Europea è chiarissima, che il meccanismo acquisitivo
sia giustificato a valle dalla giurisprudenza, (accessione
invertita, SS.UU. 5902/2003), o a monte da una norma, (art. 43 T.U.),
ciò non muta la sostanza dell’illegalità: è lo strumento in sé
ad essere inammissibile e non la fonte che lo legittima. I GIUDICI
AMMINISTRATIVI ITALIANI CONTINUANO A CONSIDERARE LEGITTIMO L’ART
43 T.U.
Pertanto si chiede:
- Esistono dei rimedi per la cause già passate in giudicato? in
fondo i giudici italiani avrebbero dovuto applicare da sempre il
principio del risarcimento integrale perchè "cogente" per
ogni giudice. Ci sono responsabilità civili da parte dei magistrati
che non hanno applicato la norma europea essendo tenuti? come
possono il giudici amministrativi continuare applicare l'art. 43
considerato illegittimo dalla Corte di Giustizia europea
NUOVA
IMPORTANTE PRONUNCIA DELLA CORTE EUROPEA
La Corte Europea
dei Diritti dell'Uomo ha pronunciato un'importante sentenza nella quale, oltre
a ribadire l'ormai noto e consolidato principio del valore di mercato, ammette che
si possa ricorrere direttamente alla Corte Europea (senza
rivolgersi prima ai Giudici Italiani) quando si presume che i Giudici Italiani
non garantiscono l'applicazione delle norme CEDU.
Può vedere i dettagli della pronuncia nel nostro sito www.anptes.org
(nella sezione IN EVIDENZA, quella col quadratino giallo, al link 5
- Possibilità di ricorrere direttamente alla Corte Europea).
Il
rango di legge ordinaria che nel nostro ordinamento è da riconoscere alla
CEDU, con immodificabilità tramite legge interna (C. cost. n. 10/93)
impone la prevalenza della interpretazione data dalla Corte di Strasburgo
a quella accolta dalla nostra Corte di Cassazione (e non contraria di per
sé alla Carta costituzionale)? è dunque ormai inapplicabile l'istituto
della occupazione acquisitiva creato dalla Cassazione, approvato dalla
Corte Costituzionale, recepito dal legislatore nazionele? 11
February 2005
L'interramento
delle tubature di un acquedotto realizzato senza il necessario
provvedimento di asservimento del terreno - che non determina accessione
invertita - quale regime giuridico comporta? si applica l'art. 936 cod.
civ.? e come si determina il danno risarcibile per il proprietario del
terreno se - come si sostiene - si tratta di illecito permanente? si
tratta di danno suscettiibile di mutamento quantitativo e soggettivo?
quando cessa la permanenza? come opera la prescrizione estintiva? e la
prescrizione acquisitiva. 14
February 2007
Nella
espropriazione per pubblica utilità di terreni edificabili, la
determinazione della indennità deve corrispondere al valore di mercato
del terreno sottratto, come stabilito dalla CEDU? Non occorre attendere
iniziative del legislatore? Non occorre invocare l'intervento della Corte
costituzionale? 31
August 2006
"Chi
agisce o resiste in giudizio per mala fede o per colpa grave, è
responsabile ex art. 96 c.p.c. del danno anche non patrimoniale che il
processo cagiona ingiustamente alle controparti? Si può determinarne la
misura senza cadere nell'arbitrio? E' utile l'esperienza della CEDU (e
della legge Pinto) per la responsabilità dello Stato in caso di
procedimenti di durata irragionevole? Può dirsi che la mala fede o la
colpa grave implichi un risarcimento di detto danno in misura che varia
tra mille e due mila euro per ciascun anno di durata?
Di
fronte ad una sentenza della Corte di Cassazione italiana che disattenda
le interpretazioni date dalla Corte europea dei diritti dell'uomo alle
norme della Convenzione, il cittadino soccombente ha la possibilità di
proporre le sue ragioni davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e
questa può attribuirgli un risarcimento per la violazione operata dalla
decisione diversamente orientata della Suprema Corte; se questo è nel
sistema, con quale argomento si potrebbe sostenere che
la Corte
di Cassazione può non essere vincolata nell'interpretare
la Convenzione
rispetto alla Corte europea dei diritti dell'uomo e con quale argomento si
potrebbe negare che le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo
sono cogenti per ogni giudice italiano? Come potrebbe il giudice italiano
in concreto disapplicare la normativa interna di creazione
giurisprudenziale ma recepita dal legislatore prima in via trasitoria e
poi stabilmente? 3 May 2005
-
Come si compone il collegio che decide le cause del TRAP, dopo Corte cost.
n. 353/2002? l'edificio destinato a prelevare acqua pubblica per
immetterla in un canale privato, deve essere espropriato come opera a sé
stante o come parte strutturale della condotta privata? - Come calcolare
il valore d'esproprio di una simile struttura complessa, che non ha
mercato?" la sentenza fa espressa applicazione dell'art. 38 c.p.c.
riformato: dopo la prima udienza non si rileva l'incompetenza dovuta al
carattere privato dell'opera idraulica espropriata. 12 June 2003
L'art.
16 del d.lg. n. 504 del 1992 impone che il giudice, nel determinare
l'indennità spettante d'espropriazione di un’area fabbricabile, la
riduca d’ufficio al valore minore che sia stato indicato nelle
dichiarazioni presentate dall’espropriato ai fini ICI? (Cass. 20/06/2000
n. 8360; Cass. 8/08/2001 n.10934) ? Spetta invece all'espropriante, che fa
valere una eccezione in senso stretto, l'onere di provare che il valore
dichiarato ai fini dell'I.C.I. dall’espropriato è inferiore alla
indennità normalmente determinata, ed essa va quindi ridotta ad un
importo pari a quel valore, ai sensi del primo comma dell’ L'art. 16 del
d.lg. n. 504 del 1992 (Cass. 22 aprile 2000 n. 5283; Cass. 23.11.2001 n.
14862) ? Si può ritenere, altrimenti, che l’art.16 D. Lgs. n.504/92
introduca nella fattispecie principale su cui si determina la misura della
indennità di espropriazione delle aree fabbricabili un elemento che è
modificativo e costituisce eccezione rilevabile d’ufficio? La
sua allegazione può essere fatta dall’espropriante anche con la
precisazione delle conclusioni intervenuta dopo il deposito della CTU, o
deve avvenire nei termini di cui all’art. 183, u.c., c.p.c? 12 June 2003
Giurisdizione: del giudice ordinario e del giudice
amministrativo
L'art. 33, c. 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, come sostituito dall'art. 7, lett. a) della legge 21 luglio 2000, n. 205 è
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in
materia di pubblici servizi» anziché le controversie in materia di pubblici
servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti
indennità, canoni ed altri corrispettivi (così come era previsto fin dall'art.
5 della L. n. 1034 del 1971), ovvero relative a provvedimenti adottati dalla
pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
procedimento amministrativo disciplinato dalla L. n. 241 del 7 agosto 1990,
ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla
vigilanza e controllo nei confronti del gestore (così come era previsto
dall'art. 33, c. 2, lettere c e d). E` stata altresì dichiarata l'illegittimità
costituzionale del comma 2 dello stesso art. 33, e dell'art. 34, c. 1, del
medesimo decreto legislativo n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett.
b della L. n. 205 del 2000, nella parte in cui prevede che sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per
oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i
provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse
equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.
Mandatemi
i vostri suggerimenti e i vostri commenti