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Tribunale di Lamezia Terme

Sezione Civile

Sentenza 18 marzo 2010

Il giudice istruttore,

letti gli atti e la richiesta di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. avanzata da parte attrice; a scioglimento della riserva assunta in data 2 marzo 2010, previa concessione alle parti di termine per note illustrative fino al 12 marzo 2010

OSSERVA

La domanda introduttiva del presente giudizio è stata proposta da TA al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti nell’esecuzione di alcuni lavori appaltati dal Condominio B all’impresa edile artigiana di GA. Ha allegato, in particolare, l’istante che antecedentemente all’instaurazione del giudizio il condominio aveva offerto, previa delibera a maggioranza dell’assemblea, la somma di euro 3.890,16, a saldo e stralcio del pregiudizio sofferto, ma tale somma era stata da essa rifiutata in quanto non corrispondente all’entità del danno patito. Su tale presupposto, tuttavia, ha chiesto l’emanazione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per l’importo oggetto dell’offerta transattiva, qualificando l’importo medesimo come non contestato tra le parti.

L’istanza deve essere rigettata.

La “non contestazione” che permette la pronuncia di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. consiste, infatti, in un contegno processuale, non potendo concorrere ad integrarla atteggiamenti assunti dalla parte prima e al di fuori del giudizio (Cass. 22 gennaio 1998, n. 609). Il provvedimento in questione, pertanto, non può essere pronunciato dall’istruttore ove una parte, dichiaratasi disponibile stragiudizialmente al pagamento di una certa somma, in giudizio contesti i presupposti della domanda avversaria, come è accaduto nel caso di specie. Il Condominio, infatti, ha offerto ante causam alla T la somma di euro 3.890,16 a fini transattivi, per evitare l’instaurazione del giudizio, poi ugualmente intrapreso dall’odierna attrice. In sede contenziosa, invece, lo stesso condominio ha chiesto l’integrale rigettato dell’avversa domanda, lamentando che i danni sofferti dall’attrice non si sarebbero verificati ove la stessa avesse tenuto un comportamento diligente, denunciando immediatamente le infiltrazioni verificatesi nel suo appartamento asseritamente a causa della non corretta esecuzione dei lavori sul tetto da parte dell’impresa G. Solo in via subordinata ha invocato la quantificazione dei danni operata dalla T, chiedendo una riduzione rispetto all’ammontare richiesto in quanto non corrispondente all’entità del pregiudizio sofferto. Trattasi, quindi, di contestazione specifica, sia in ordine all’an che in ordine al quantum debeatur, che, allo stato, impedisce l’emanazione della richiesta ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. Né, come detto, può valere come non contestazione implicita l’offerta fatta dal Condominio prima dell’instaurazione del giudizio, potendo essa sottendere considerazioni del tutto diverse dal riconoscimento della fondatezza dell’avversa pretesa, quali la possibilità di evitare i tempi e i costi di un giudizio di cui la stessa T aveva preannunciato l’incardinazione. Segue la concessione dei termini ex art., 183, comma 6, c.p.c. richiesti in prima udienza da tutte le parti. Viene fissato un termine identico di decorrenza, al fine di evitare che il diritto di difesa delle parti possa essere pregiudicato dalla più o meno tempestiva comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

letto l’art. 186 bis c.p.c.,

RIGETTA l’istanza di emanazione di ordinanza per il pagamento di somme non contestate avanzata da parte attrice;

letto l’art. 183, comma 6, c.p.c.

CONCEDE alle parti i seguenti termini perentori:

1) termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che siano conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione del mezzi di prova e produzioni documentali;

3) termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria;

FISSA, quale dies a quo della decorrenza dei predetti termini, per tutte le parti, la data del 4 maggio 2010;

FISSA udienza in data 12 ottobre 2010, ore 10:00, per la decisione sulle richieste istruttorie formulate dalle parti e gli eventuali ulteriori provvedimenti di cui all’art. 183, comma 7, c.p.c.;

INVITA le parti che non lo abbiano già fatto a formare i propri fascicoli in conformità a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c.;

MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Lamezia Terme, 18 marzo 2010. 

Il giudice istruttore dott.ssa Giusi Ianni

E un po' di diritto, ogni tanto ... è utile    

Un comportamento illecito o illegittimo non può fondare l’acquisto di un diritto, per cui l’accessione invertita contrasta con il principio di legalità, inteso come preminenza del diritto; fermo restando che spetta all’ordinamento interno l’individuazione dei mezzi di tutela in relazione a fattispecie nelle quali l’acquisizione del bene sia divenuta sine titulo.

ABUSO DEL DIRITTO 

Studio Legale Fodaro

Abuso del processo

Testo unico sulle espropriazioni approvato con D.P.R. n.327/2001 e

modificato dal D.Lgs. n. 302/2002

10. L 'atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l'ufficio

dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente.

IL GIUDIZIO DI APPELLO

di GIUSI IANNI
Magistrato ordinario

(Relazione svolta in occasione del Seminario di formazione professionale dal titolo “PRIME RIFLESSIONI SULLA NOVELLA AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE” tenutosi a Catanzaro il 14 luglio 2009 ed organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Catanzaro)

SOMMARIO: 1. La modifica dell’art. 345 c.p.c. 1.1. La produzione di documenti in appello nel rito ordinario e in quello sommario 1.2. Aspetti pratici della modifica normativa 2. L’appello avverso le sentenze emesse nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi 2.1. L’immediata applicabilità delle modifiche all’art. 616 c.p.c.: conseguenze. 2.2. La controversa questione della reclamabilità dell’ordinanza di sospensione emessa nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (modifiche all’art. 624 c.p.c.)

1. Le modifiche introdotte dalla legge di riforma all’art. 345 c.p.c. recepiscono, essenzialmente, i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di limitazioni probatorie nel giudizio di appello.

La norma, infatti, nella sua formulazione previgente, era stata riscritta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, la quale aveva configurato l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado di appello solo ove ritenuti dal collegio indispensabili ai fini della decisione della causa o non prodotti dalla parte in primo grado per causa ad essa non imputabile.

All’indomani della modifica normativa del 1990 ci si era interrogati sull’estensibilità del divieto dei nova nel giudizio di secondo grado anche alle prove precostituite.

In particolare, si contendevano il campo due orientamenti contrapposti.

In forza del primo, in mancanza di uno specifico riferimento alle prove documentali, doveva presumersi la volontà del legislatore di sottrarre tale mezzo istruttorio al vaglio della indispensabilità genericamente previsto per le nuove prove in appello; vaglio da intendersi riferito, pertanto, in via esclusiva, alle prove costituende. A sostegno di tale opzione ermeneutica si osservava che le sole prove costituende sono assoggettate, nel giudizio di primo grado, a valutazione di ammissibilità da parte del giudice, mentre le prove documentali entrano a far parte del materiale istruttorio semplicemente a seguito della loro produzione, risultando soggette, unicamente, ad uno scrutinio di rilevanza ai fini della decisione della lite: se, quindi, esse sono sottratte alla valutazione di ammissibilità nel giudizio di prime cure, a maggior ragione dovevano considerarsi sottratte a quella di indispensabilità nel giudizio di appello. Inoltre, si sosteneva che se la ratio delle preclusioni istruttorie nel giudizio di appello era quella di dare attuazione ad esigenze di celerità e concentrazione, esse dovevano valere solo per le prove costituende, destinate a formarsi nel corso del procedimento mediante assunzione da realizzarsi nel contraddittorio delle parti1.

Altra parte della dottrina e della giurisprudenza, tuttavia, sottolineava l’inconciliabilità della tesi appena illustrata col regime delle preclusioni istruttorie proprio del procedimento di primo grado: se, infatti, in tale procedimento la produzione documentale è consentita solo nella fase iniziale del giudizio (entro il primo termine di cui all’art. 184, comma 1, c.p.c. nella formulazione introdotta dalla stessa legge 353/1990; entro il secondo termine di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. a seguito della riforma operata dal d.l. 35/2005, come convertito dalla legge 80/2005 e modificato dalla legge 263/2005) l’affermazione della libera producibilità di documenti in appello rischiava di diventare un mezzo per eludere le decadenze stabilite dal legislatore per il giudizio di primo grado, favorendo, così la parte meno diligente. Da qui la tesi della sottoposizione anche delle prove documentali al giudizio di indispensabilità di cui all’art. 345 c.p.c. ai fini dell’ingresso nel giudizio di appello2.

A dirimere il contrasto giurisprudenziale intervennero, nel 2005, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione3, le quali sposarono l’orientamento - peraltro sino ad allora minoritario - in forza del quale il divieto sancito dall’art. 345 c.p.c. doveva riferirsi a tutti i mezzi di prova, tanto quelli costituendi quanto quelli precostituiti.

Nella sentenza in esame, la Suprema Corte si preoccupa, innanzitutto, di smentire le argomentazioni tradizionalmente addotte a sostegno del diverso regime dell’ingresso in appello delle prove documentali e di quelle costituende, prima fra tutte quella di carattere semantico, basato su una asserita distinzione codicistica tra "mezzi di prova" (i soli che sarebbero ammessi al vaglio dell'ammissibilità), e "documenti" (che sarebbero invece, assoggettabili unicamente al giudizio di rilevanza).

Contro tale assunto, si osserva infatti che, spesso, è lo stesso legislatore a parlare di "ammissione di mezzi di prova" anche con riferimento alla produzione documentale (come accade, ad esempio, nell’art. 698 c.p.c. sull'assunzione delle prove preventive; nell’art. 495, comma 3, c.p.p. che, regolando i provvedimenti del giudice in ordine alla prova, statuisce espressamente: "Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione" ecc.). Si aggiunge, inoltre, che non avrebbe senso escludere le prove documentali dalla generale categoria dei “mezzi di prova”, essendo anch’esse "mezzi", cioè strumenti per asseverare quanto assunto dalle parti nei loro atti difensivi, come evincibile anche dal disposto dell'art. 163 n. 5, secondo cui l'atto di citazione deve contenere "l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione". Viene contestato, poi, anche l’argomento secondo cui, essendo le preclusioni configurate dall’art. 345 c.p.c. volte a soddisfare esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio di appello, esse potrebbero riguardare unicamente le prove destinate a formarsi nel contraddittorio delle parti non anche le prove già costituite al di fuori del processo.

Si osserva, infatti, che anche la produzione di nuovi documenti, pur non richiedendo un procedimento di "assunzione" della prova, può determinare un prolungamento delle attività processuali, ove, ad esempio, vengano innestati i procedimenti di querela di falso o verificazione della scrittura privata, senza contare il fatto che il rispetto dei principi della difesa e del contraddittorio impongono al giudice, qualora ammetta la produzione documentale di una parte, di dare alla controparte termine per esaminare e controdedurre, anche, eventualmente, attraverso una propria produzione documentale.

Viene invocata, infine, a sostegno della tesi della sussumibilità delle prove documentali nel regime di preclusioni di cui all’art, 345 c.p.c., la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, improntata al rispetto del principio di ragionevole durata del processo (111, comma 2, Cost. e art. 6 Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo), nonché la necessità di un coordinamento con il regime delle prove documentali nel giudizio di primo grado: sarebbe infatti illogico che, una volta maturate le decadenze di cui all’art. 184 c.p.c. (oggi, 183, comma 6, c.p.c.), i documenti non più producibili nel giudizio di prime cure diventassero liberamente producibili in quello di appello.

Il legislatore della riforma, come detto, ha codificato i principi espressi dalle Sezioni Unite, stabilendo che la nuova produzione documentale in grado di appello è consentita solo ove il giudice del gravame la ritenga indispensabile ai fini della decisione della causa ovvero se la parte dimostri di non aver potuto effettuare tale produzione in primo grado per causa ad essa non imputabile.

La soluzione scelta, tuttavia, pur fugando ogni dubbio interpretativo sulla portata dell’art. 345 c.p.c., non sembra destinata a sopire le critiche della dottrina.

Si è, infatti, osservato4 che, con la modifica dell’art. 345 c.p.c. il legislatore avrebbe sancito una “degradazione” del giudizio di appello, destinato a diventare giudizio di diritto su fonti oramai cristallizzate.

Si è, inoltre, paventata la possibilità di difficoltà applicative della norma medesima, se essa cioè debba considerarsi norma ricognitiva di una disciplina già vigente ovvero innovativa - anche alla luce del fatto che, prima dell’intervento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza dominante era nel senso della contrapposta tesi della libera ammissibilità di documenti nel giudizio di appello - e come tale valevole solo per il futuro5. Tale preoccupazione è stata solo in parte rimossa dallo stesso legislatore della riforma, il quale, nel disciplinare il regime transitorio, ha stabilito espressamente l’immediata applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado del novellato art. 345 c.p.c. (art. 58 legge 18 giugno 2009, n. 69), senza tuttavia fugare i dubbi sulla sorte del procedimenti pendenti in grado di appello.

Prime riflessioni sulla novella al codice di procedura civile - Il Giudizio di Appello (Parte 1) Vedi il videointervento corrispondente a questo paragrafo

1.1 Occorre, poi, concentrare l’attenzione sulla differenziazione che il legislatore della riforma ha voluto sancire, in ordine al regime delle produzioni documentali, tra il rito ordinario e quello c.d. sommario di cognizione (artt. 702 bis ss. c.p.c., come introdotti dalla legge 69/2009): infatti, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. nel giudizio di appello avverso l’ordinanza sommaria “sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritenga rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile”. Si tratta, pertanto, di un giudizio “aperto” quanto ai nova istruttori6.

La ratio di tale norma è quella di consentire nel procedimento di appello - che si svolge a cognizione piena7- l’emenda di eventuali errori probatori connessi al carattere sommario del procedimento di primo grado8. E’ stata sottolineata, tuttavia, la contraddizione logica rinvenibile nella formulazione dell’art. 702 quater c.p.c., in quanto il testo normativo sembra ammettere le nuove prove o le nuove produzioni documentali tanto nel caso di rilevanza ai fini della decisione quanto nel caso di mancata produzione dovuta a causa non imputabile. Letteralmente intesa, quindi, la norma consentirebbe i nova istruttori anche in caso di non rilevanza, ove venga dimostrata la sussistenza di una causa non imputabile che ne abbia impedito l’assunzione o a produzione in primo grado. Esclusa, tuttavia, la plausibilità di una simile opzione ermeneutica, l’unico requisito cui è subordinata l’ammissione di nuove prove o la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello contro l’ordinanza sommaria sembra essere quello della rilevanza ai fini della decisione della causa, anche per i documenti e le prove suscettibili di essere acquisiti nel giudizio di primo grado9.

Prime riflessioni sulla novella al codice di procedura civile - Il Giudizio di Appello (Parte 2) Vedi il videointervento corrispondente a questo paragrafo


1.2. Le conseguenze pratiche della modifica normativa consistono nell’onere, per la parte interessata all’acquisizione dei documenti nuovi, di allegarli agli atti introduttivi del giudizio di secondo grado, evidenziandone l’indispensabilità ai fini della decisione della causa ovvero le ragioni della mancata produzione in primo grado10. Il termine ultimo per l’allegazione dei documenti nuovi sarà, quindi, rappresentato dal momento della costituzione in giudizio, sempre che, ovviamente, la formazione dei documenti da esibire non sia successiva e che la produzione degli stessi non sia stata resa indispensabile in ragione dello sviluppo assunto dal processo11.

Ai fini dell’acquisizione della produzione documentale nuova, inoltre, sarà sempre necessaria la specifica istanza della parte interessata, non potendo intervenire d’ufficio il giudice del gravame; ciò appare ricavabile, a contrario, dall’art. 437 c.p.c., che per il rito del lavoro espressamente prevede la possibilità, per il giudice di appello, di ammettere anche d’ufficio i mezzi di prova ritenuti indispensabili ai fini della decisione del gravame. Infine, dall’assoggettamento a specifiche condizioni della produzione documentale in grado di appello, discende un preciso onere di motivazione per il giudice di secondo grado in ordine al provvedimento ammissivo dei documenti nuovi che, sotto questo profilo, sarà censurabile (ex art. 360, n. 5, c.p.c.) in Cassazione, sempre che le parti, negli spazi di disponibilità ad esse consentiti, non abbiano, con la loro condotta, mostrato di accettare il contraddittorio nei limiti segnati dall'intervento del giudice12.

Prime riflessioni sulla novella al codice di procedura civile - Il Giudizio di Appello (Parte 3) Vedi il videointervento corrispondente a questo paragrafo

2. Altra modifica normativa incidente sul giudizio di appello è quella apportata all’art. 616 c.p.c., in quanto la legge 69/2009 ha soppresso l’ultimo inciso della disposizione in esame, con cui si sanciva la non impugnabilità - e, quindi, la sola ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. e 360, u.c., c.p.c. - della sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.). Ne consegue l’appellabilità di tale sentenza, mentre resta soltanto ricorribile in Cassazione la sentenza che decide il giudizio di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), non avendo la riforma modificato l’art. 618, commi 2 e 3, c.p.c.13.

L’appellabilità delle sentenze emesse all’esito del giudizio di opposizione all’esecuzione, già pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità alla luce della diversa originaria formulazione dell’art. 616 c.p.c. rispetto all’art. 618 c.p.c., era stata esclusa dalla riforma del 200614, probabilmente al fine di snellire e velocizzare il processo esecutivo – togliendo un grado di merito nella “parentesi cognitoria” rappresentata dal giudizio di opposizione all’esecuzione - nonché al fine di semplificare il regime delle impugnazioni a fronte delle concrete difficoltà di distinzione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi. I dubbi e le incertezze sulla qualificazione dell’opposizione proposta si riverberavano, infatti, sull’individuazione del rimedio impugnatorio, posto che in caso di opposizione all’esecuzione la sentenza era ritenuta appellabile, mentre in caso di opposizione agli atti esecutivi era esperibile il solo rimedio del ricorso straordinario per Cassazione15. A fronte di tali difficoltà di qualificazione la giurisprudenza di legittimità aveva fatto applicazione del principio di apparenza, facendo, cioè, riferimento esclusivo alla prospettazione fatta dal giudice della cognizione nella sentenza impugnata, indipendentemente dalla sua esattezza. Conseguentemente, ove la sentenza fosse stata qualificata come emessa in un giudizio di opposizione all’esecuzione essa era appellabile, altrimenti, essa doveva considerarsi soltanto ricorribile in Cassazione16. Solo qualora tale prospettazione fosse mancata nella sentenza impugnata, essa poteva essere compiuta d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, non solo ai fini del merito del gravame ma anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa17. Si trattava, evidentemente, di un impianto ermeneutico suscettibile di dar luogo a molteplici inconvenienti pratici, di fronte a casi problematici quali la mancata o errata qualificazione dell’opposizione da parte del giudice della cognizione, la contestuale decisione, in unica sentenza, su opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi ecc.

La riforma del 2006, come detto, per ragioni di celerità e per cercare di risolvere le prospettate difficoltà di distinzione, ai fini del gravame, tra le due forme di opposizione aveva eliminato, anche per l’opposizione all’esecuzione, la possibilità dell’appello; peraltro, la giurisprudenza di legittimità, in applicazione del generale principio del tempus regit actum, era stata pacifica nell’ammettere l’applicabilità della novella alle sole sentenze pubblicate successivamente al 1° marzo 2006, data di entrata vigore della legge 52/2006, con conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto avverso le sentenze emanate in un giudizio di opposizione all’esecuzione e pubblicate successivamente a tale data18.

La novità normativa, invero, aveva anche portato a diverse censure di legittimità costituzionale, alla luce di una ritenuta ontologica diversità dei presupposti e degli oggetti delle due forme di opposizione - all’esecuzione e agli atti esecutivi - che avrebbe reso irragionevole l’uniformazione del regime di impugnazione delle relative sentenze19. Le diverse questioni, tuttavia, sono sempre state giudicate inammissibili (o manifestamente inammissibili) dalla Corte Costituzionale, per mancanza di una congrua motivazione in ordine alle rilevanza e non manifesta infondatezza delle prospettate censure20. La Corte, peraltro, nei richiamati provvedimenti, pur senza entrare nel merito delle questioni, sembra contestare la tesi dei remittenti circa l’irragionevolezza del diverso trattamento impugnatorio delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., ritenendo la modifica normativa - almeno astrattamente - giustificata “dall’esigenza di definire rapidamente le questioni relative alla validità ed efficacia del titolo esecutivo, che permea l’attuale disciplina del processo di esecuzione a seguito delle modifiche introdotte con le riforme degli anni 2005 e 2006”21.

Il legislatore, tuttavia, ripristinando il regime impugnatorio antecedente alla riforma del 2006, mostra di aderire alla tesi dell’ontologica diversità delle due forme di opposizione, che ne giustifica la diversa disciplina circa le forme di gravame esperibili: si insegna, infatti, tradizionalmente che la differenza tra l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi consiste nel fatto che mentre con la prima si contesta l’an della pretesa esecutiva - e quindi lo stesso diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata - l’opposizione agli atti esecutivi è funzionale ad una contestazione delle modalità di svolgimento del processo esecutivo, in ordine alla correttezza formale e procedurale degli atti posti in essere al suo interno. Ciò spiega la garanzia di un grado ulteriore di merito nella prima forma di esecuzione, non limitata a meri vizi formali dei provvedimenti del G.E.. E’ significativo, peraltro, che a ripristinare il regime antecedente alla riforma del 2006 sia stato un provvedimento normativo improntato all’accelerazione dei tempi processuali, a riprova della ritenuta prevalenza delle esigenze di cognizione (e di tutela del debitore) rispetto a quelle di celerità della procedura esecutiva, che erano state a base della modifica normativa del 2006.

Prime riflessioni sulla novella al codice di procedura civile - Il Giudizio di Appello (Parte 4) Vedi il videointervento corrispondente a questo paragrafo


2.1. La modifica dell’art. 616 c.p.c., introdotta dalla legge 69/2009, è di immediata applicazione e riguarda, pertanto, anche i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della citata legge (art. 58, comma 2). Devono ritenersi appellabili, quindi, le sentenze in materia di opposizione all’esecuzione che hanno deciso su procedimenti pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge 69/2009) mentre resteranno soltanto ricorribili in Cassazione quelle pubblicate nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge 52/2006 (1 marzo 2006) e l’entrata in vigore della novella del 2009. Ai fini, invece, della distinzione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, circa l’individuazione del regime impugnatorio, tornerà ad applicarsi il principio dell’apparenza, valorizzandosi la qualificazione operata dal giudice della cognizione nella sentenza di primo grado; solo in mancanza di una simile qualificazione, sarà possibile per il giudice del gravame operare d’ufficio la valutazione ai fini dell’eventuale declaratoria di inammissibilità.

Ove, invece, il giudizio di primo grado si sia sostanziato tanto in un procedimento di opposizione all’esecuzione quanto in un procedimento di opposizione agli atti esecutivi, per avere il debitore fatto valere censure tanto in ordine all’an quanto in ordine al quomodo della pretesa esecutiva, è da ritenere che la relativa sentenza, pur formalmente unica, ove pubblicata successivamente al 4 luglio 2009, sia appellabile per la parte in cui ha statuito sull’opposizione all’esecuzione e ricorribile in Cassazione per la parte concernente l’opposizione agli atti esecutivi22.

Prime riflessioni sulla novella al codice di procedura civile - Il Giudizio di Appello (Parte 5) Vedi il videointervento corrispondente a questo paragrafo

2.2. Le considerazioni sulla ratio della modifica dell’art. 616 c.p.c. possono fornire una chiave di lettura della spinosa e controversa questione della reclamabilità dell’ordinanza di sospensione emessa nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 618 c.p.c..

L’art. 624 c.p.c., infatti, nella formulazione riscritta dalla riforma del 200523, ha introdotto, al comma 2, il rimedio del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. in relazione alla sospensione - o al rigetto dell’istanza di sospensione - disposti nei giudizi di opposizione di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c. (opposizione all’esecuzione del debitore e opposizione di terzo), richiamando, tuttavia, al comma 4, la sospensione ex art. 618 c.p.c. (disposta, cioè, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi) al fine di estendere anche ad essa, nei limiti della compatibilità, la disciplina degli effetti dell’ordinanza di sospensione non reclamata o confermata in sede di reclamo (comma 3 del medesimo art. 624 c.p.c.).

All’indomani, pertanto, della modifica normativa del 2005 si era osservato che il richiamo alla sospensione disposta ex art. 618 c.p.c., contenuto nel comma 4 dell’art. 624 c.p.c., poteva essere astrattamente letto in una duplice direzione: da un lato, infatti, si poteva ipotizzare un mero difetto di coordinamento dei diversi commi della disposizione in esame, che avrebbe legittimato la reclamabilità anche dell’ordinanza di sospensione ex art. 618 c.p.c.24; dall’altro, al contrario, la disciplina “separata” della sospensione ex art. 618 c.p.c. e il limite della compatibilità per essa prevista nell’estensione del comma 3 dell’art. 624 c.p.c., potevano indurre ad escludere la reclamabilità del relativo provvedimento di sospensione, da considerarsi soltanto opponibile come atto esecutivo ai sensi della generale disciplina di cui all’art. 617 c.p.c.. In forza, pertanto, di tale ultima interpretazione, il riferimento al reclamo contenuto nel comma 3 dell’art. 624, in relazione alla sospensione ex art. 618 c.p.c., doveva leggersi nel senso di “opposizione agli atti esecutivi”25.

La riforma del 2009 è intervenuta nuovamente a modificare l’art. 624 c.p.c..

In particolare, è stato modificato il comma 3 della disposizione in oggetto, il quale oggi dispone che in caso di sospensione disposta ai sensi del comma 1 - quindi nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 e di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. - se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo e il giudizio di merito non viene introdotto nel termine perentorio assegnato dal giudice della cognizione, il g.e., anche d’ufficio, dichiara con ordinanza l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo altresì sulle spese, con ordinanza reclamabile ex art. 630, comma 3, c.p.c.. Resta, inoltre, al quarto comma, l’estensione della disciplina appena esaminata anche alla sospensione disposta ex art. 618 c.p.c., nei limiti della compatibilità26, così come restano immodificati i primi due commi della norma in esame.

Dal punto di vista strettamente letterale, pertanto, il legislatore del 2009 non ha chiarito i dubbi interpretativi sull’esperibilità del reclamo avverso l’ordinanza di sospensione emessa nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

Appare, tuttavia, difficile, a seguito del nuovo intervento normativo, ipotizzare un difetto di coordinamento tra i commi dell’art. 624 c.p.c., perché, ove il legislatore avesse voluto, avrebbe potuto inserire al comma 1 il riferimento alla sospensione di cui all’art. 618 c.p.c. ovvero avrebbe potuto rendere applicabile anche il comma 1, e non solo il comma 3, a tale ipotesi di sospensione.

Lo stesso legislatore, inoltre, riformando l’art. 616 c.p.c. e prevedendo, pertanto, l’appellabilità della sentenza emessa in materia di opposizione all’esecuzione, ha mostrato di aderire alla tesi dell’ontologica diversità dei due rimedi dell’opposizione all’esecuzione e dell’opposizione agli atti esecutivi, differenziando il regime impugnatorio delle relative sentenze, che era stato uniformato dalla riforma del 2006: la reclamabilità della sola sospensione disposta nel giudizio ex art. 615 c.p.c. potrebbe, pertanto, inquadrarsi in tale prospettiva di differenziazione, alla luce del più ampio e complesso ambito cognitorio dell’opposizione all’esecuzione che legittimerebbe una forma di tutela più rapida e garantista a fronte del provvedimento di sospensione27. Resta, comunque, esperibile, avverso il provvedimento che dispone la sospensione ex art. 618 c.p.c. il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, mai in discussione anche anteriormente alla novella del 200628.

Prime riflessioni sulla novella al codice di procedura civile - Il Giudizio di Appello (Parte 6) Vedi il videointervento corrispondente a questo paragrafo

Note
1 MONTESANO, ARIETA, Il nuovo processo civile, Napoli, 1991, 87; PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 210 ss; CONSOLO, LUISO, SASSANI, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 390; LUISO, Diritto processuale civile, Milano, 2000, 376-377; BALENA, Il sistema delle impugnazioni civili nella disciplina vigente e nell’esperienza applicativa: problemi e prospettive, in Foro Italiano, 2001, 132. In giurisprudenza Cass. 14 febbraio 2005, 2895; Cass. 22 gennaio 2004, 1048; Cass. 5 maggio 2003, 6756; Cass. 16 aprile 2002, 5463; Cass. 13 ottobre 2000, 13670.
2 VACCARELLA, CAPPONI, CECCHELLA, Il processo civile dopo le riforme, Torino, 1992, 294; VERDE, Profili del processo civile, Napoli, 1996, 260-261; RUFFINI, Nuove produzioni documentali in appello e poteri istruttori del giudice nel rito ordinario e in quello del lavoro, in Corriere Giuridico, 2003, 917 ss. In giurisprudenza, Cass., sez. lavoro, 29 ottobre 2003, n. 16265;
Cass., sez. lavoro, 20 gennaio 2003, n. 775; Cass. 6 aprile 2001, n. 5133.
3 Cass., s.u., 20 aprile 2005, n. 8203, in Foro Italiano, 2005, I, 1690.
4 SASSANI, A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione, da www.judicium.it
5 CONSOLO, Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis)
va ben al di là della sola dimensione processuale, in Corriere giuridico, 2009, 737 ss.
6 VALERINI, Il nuovo procedimento sommario di cognizione: funzionamento, vantaggi e limiti all’estensione come “modello” uniforme, su www.dirittoegiustizia.it.
7 Si applicano, infatti, le norme di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c., nei limiti della compatibilità.
8 LUISO, Il procedimento sommario di cognizione, da www.judicium.it; OLIVIERI, Consentiti in appello nuovi mezzi di prova, in Guida al Diritto, 2009, f. 28, 37.
9 LUISO, op. cit.
10 Cass. 7 aprile 2009, n. 8377; Cass. 8203/2005 cit.
11 Cass. 8203/2005 cit.
12 Cass. 17 marzo 2009, n. 6500.
13 C’è, peraltro, anche un orientamento minoritario in forza del quale la soppressione dell’ultimo inciso dell’art. 616 c.p.c. avrebbe l’effetto non di rendere appellabile la relativa sentenza bensì di rendere il procedimento definibile con ordinanza: cfr. MARINONI, Fare infungibile a sanzione prestabilita, in Guida al diritto, 2009, f. 28, 34.
14 Legge 24 febbraio 2006, n. 52, con efficacia a partire dal 1 marzo 2006.
15 TOMMASEO, Opposizione all’esecuzione, qualificazione dell’azione e regime dei gravami, in Corriere Giuridico, 1992, 873.
16 Per l’affermazione del principio di apparenza ai fini dell’individuazione del regime impugnatorio si veda Cass., s.u., 17 febbraio 1992, n. 1914; sul principio dell’apparenza ai fini della distinzione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi cfr. Cass. 29 gennaio 2003, n. 1289;
Cass. 8 marzo 2001, n. 3400; Cass. 20 ottobre 1997, n. 10259; Cass. 3 giugno 1996, n. 5081.
17 Cass. 4 agosto 2005, n. 16379; Cass. 9 febbraio 2000, n. 1452.
18 Cass., s.u., 29 aprile 2009, n. 9940; Cass. 5 marzo 2009, n. 5342; Cass. 20 settembre 2006, n. 20414.
19 Corte di Appello di Caltanissetta, ordinanze del 25 gennaio 2007 e 14 gennaio 2008; Corte di Appello di Salerno, ordinanze del 18 ottobre 2006 e 25 gennaio 2007.
20 Corte Cost. sent. 13 marzo 2008, n. 53; Corte Cost. ord. 16 gennaio 2009, n. 6 e 11 giugno 2009, n. 176.
21 Corte Cost. 53/2008 cit.
22 Cass. 9 febbraio 1982, n. 770; Cass. 11 agosto 1987, n. 6882; Cass. 6 maggio 1994, n. 4424; Cass.
23 giugno 1997, n. 5580 23 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e successivamente ulteriormente modificato dall’art. 18 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 24 ORIANI, Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005: titolo esecutivo, opposizioni, sospensione all’esecuzione, in Foro Italiano, 2005, IV, 104 ss.
25 E’ questo l’orientamento seguito dal Tribunale di Catanzaro: cfr. ordinanza del 26 maggio 2009, depositata il 27 successivo, della seconda sezione civile, con cui è stato dichiarato inammissibile il reclamo promosso avverso l’ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell’art. 618 c.p.c.
26 La riforma del 2009 ha invece soppresso, al comma 4, il richiamo alla sospensione disposta ai sensi dell’art. 618 bis c.p.c.
27 Cfr. Corte Cost. 4 luglio 2007, n. 306 28 Corte Cost. 306/2007 cit.

 

La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite
(art. 696 bis c.p.c. introdotto dal c.d. decreto competitività) leggi tutto

Dott. Giuseppe Buffone - Magistrato -  fonte nel Dirittto .it

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE        leggi tutto

Il Decalogo della Giurisdizione   leggi tutto

Fascicolo di parte - ritiro - diritto - mancata restituzione - conseguenze  leggi tutto

Contratto preliminare di vendita. leggi tutto

TRANSLATIO IUDICII  avviene con la sentenza

Tabella aggiornata al 01.04.2008 (Giuseppe Buffone)

L’individuazione del Giudice dotato di potestas decidendi continua a rimanere un problema applicativo concreto per tutti gli operatori del diritto: un circuito di sicuro ausilio è rappresentato, ora, dalla “nuova” translatio iudicii, essendo la trasmigrabilità della domanda da un giudice all’altro, possibile anche dinnanzi ad una declaratoria di difetto di giurisdizione, giusta il nuovo indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite (cfr. le sentenze nn. 4109/2007 e 23738/2007) ed, in parte, sposato dalla stessa Consulta subito dopo (sentenza 77/2007). Tre gli argomenti sottesi al revirement suaccennato:

1) la considerazione di carattere generale che, seppure in tema di giurisdizione non sia espressamente stabilita una disciplina improntata a quella prevista per la competenza (articoli 44, 45 e 50 del codice di rito civile), ammissiva della riassunzione della causa dal giudice incompetente a quello competente, neppure sussiste la previsione di un espresso divieto della translatio iudicii nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale;

2) la valorizzazione dei nuovi principi costituzionali presidiati dall’art. 111 Cost. poiché con la translatio iudicii si consente al processo, iniziato erroneamente davanti ad un giudice che non ha la giurisdizione indicata, di poter continuare davanti al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, onde dar luogo ad una pronuncia di merito che conclude la controversia processuale, comunque iniziata, realizzando in modo più sollecito ed efficiente quel servizio giustizia, costituzionalmente rilevante;

3) la trasmigrabilità della causa dal giudice ordinario al giudice speciale, e viceversa, non richiede necessariamente la pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione, ma è resa possibile anche nel caso di sentenza del giudice di merito, che abbia declinato la giurisdizione, senza che sia “necessario sollecitare sul punto 1’intervento del Giudice delle leggi (cfr. T.A.R. Liguria 21.11.2005, n. 148), potendosi a tale conclusione pervenire ancora in sede interpretativa” (SS.UU. 4109/07).

Altrimenti detto: il vento della giurisdizione muta troppo di frequente direzione ed, allora, dinnanzi agli “errori” inevitabili, quanto meno si salvano gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Ma quale il Giudice da adire per le singole controversie?

Riproducendo uno schema inaugurato da Altalex già in passato, si passano in rassegna le più importanti ipotesi cd. tabellate per fornire, poi, per le cd. non tabellate, il criterio guida.

Agli operatori tutti: buon lavoro.

  Studio Legale avv. Giovanni Orlando

 

Evizione

Per quanto concerne la garanzia da evizione, essa fa riferimento non già alla condizione materiale della res (come avviene nella garanzia per vizi), bensì alla condizione giuridica della medesima. L’evizione, difatti, si compie allorché l’acquirente sia privato della sua acquisizione, in conseguenza di una decisione giurisdizionale che dichiari un difetto di titolarità del venditore, a fronte dell’accertamento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di un terzo sul bene oggetto della vendita. In caso di evizione totale (ossia che si riferisca alla res per intero), ai sensi dell’art. 1483 c.c., il venditore dovrà non solo risarcire il compratore del danno, secondo il disposto dell’art. 1479, ma anche corrispondergli il valore dei frutti  che costui, a sua volta, sarà tenuto a restituire al terzo dal quale ha subito l’evizione, nonché le spese fatte per la denunzia della lite e quelle rimborsate all'attore. Per l’evizione parziale (ossia relativa solo a una parte del bene) il codice legittima l’acquirente a chiedere il risarcimento del danno e una riduzione del prezzo, a meno che riesca a dimostrare che non avrebbe dato il suo consenso alla stipula del contratto se avesse saputo che non avrebbe potuto diventare titolare del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) su quella porzione del bene che è stata oggetto di evizione.

 Baratta ha comprato il terreno pagandolo nel 1982 ed ancora non lo può avere ! Se non è evizione questo ditemi voi cosa è?.

In materia di compravendita il momento dell'evizione deve essere stabilito con riferimento all'epoca in cui il diritto del terzo sul bene è incontestabilmente accertato. Trib. Chieti, 13/12/2007

Garanzia per i vizi della cosa venduta: in genere

In tema di vendita, poiché la garanzia - sia quella per evizione che quella per vizi della cosa -ha la funzione di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall'inadempimento del venditore, tale rimedio,essendo rafforzativo e non sostitutivo di quello generale previsto per i contratti, opera nei limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto anche in mancanza di colpa del venditore. Quest'ultimo requisito è,invece,necessario allorché il compratore chieda il risarcimento integrale dei danni (cioè comprensivo anche dell'interesse positivo), in relazione al quale opera la presunzione di carattere generale prevista dall'art. 1218 cod. civ. in tema di inadempimento contrattuale . (Cassa con rinvio, App. Roma, 27 Novembre 2002) Cass. civ., Sez. II, 22/06/2006, n.14431

L'evizione nel contratto di compravendita si verifica allorchè l'acquisto del diritto sul bene ad opera dell'acquirente è impedito e reso inefficace dal diritto che il terzo vanti sullo stesso bene, senza che occorra anche, quale elemento necessario, che il compratore sia privato dell'effettivo possesso che si trovi eventualmente ad esercitare sulla cosa, tenuto conto che la causa del contratto sta nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna dello stesso è solo una sua conseguenza logica e giuridica (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente l'evizione in presenza di una sentenza di trasferimento del bene pronunciata, ai sensi dell'art.2932 cod. civ., in favore del terzo, a nulla rilevando che il compratore aveva conservato il possesso del bene). Cass. civ., Sez. II, 18/10/2005, n.20165

Suprema Corte di Cassazione quinta sezione penale sentenza n. 2927/2009

Un preside non può rimproverare un prof davanti alla classe. Secondo la Corte di Cassazione, un simile comportamento è fatto lesivo dell'onore  e del decoro della persona  e costituisce dunque un'ingiuria. Se il preside ha delle lamentele può farle in privato ma non può permettersi di mettere alla berlina  un prof davanti alla sua classe. I giudici della quinta sezione penale (sentenza n. 2927/2009) hanno così confermato una condanna, con tanto di risarcimento danni, inflitta ad un preside che entrando in una classe e constatando "la particolare vivacità e l'elevata indisciplina" della scolaresca si era rivolto al prof dicendogli "lei e' un incapace, lei e' un incompetente". Il caso finiva in tribunale e ne seguiva la condanna per ingiuria. Tentando di difendersi in Cassazione il preside aveva sostenuto di aver agito legittimamente anche a causa della particolare vivacità della classe già punita in passato anche da altri insegnanti. La Corte , che ha respinto il ricorso, ha evidenziato che "con adeguata e logica motivazione nella sentenza impugnata è spiegato che le espressioni rivolte dall'imputato alla persona offesa non riguardavano critiche legittime avanzate dal superiore gerarchico a uno specifico operato del dipendente, bensì la sfera personale di quest'ultimo di cui ledevano l'onore e il decoro, mettendone in dubbio la capacità e competenza di fronte a un'intera classe di alunni, nel mentre una legittima critica, con espressioni non offensive in se, poteva essere espressa nelle sedi a ciò deputate come nel corso di un consiglio di classe". In tema di ingiuria, conclude la Corte , "affinchè una doverosa critica da parte di un soggetto in posizione di superiorità gerarchica ad un errato o colpevole comportamento di un suo subordinato non sconfini nell'insulto a quest'ultimo, occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell'errore, sottolineino l'eventuale trasgressione realizzata". In ogni caso, rimarca la Corte , le critiche non devono mai avvenire davanti alla scolaresca.

SENTENZA N. 30254 DEL 23/12/2008

 
GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – ESERCIZIO ILLEGITTIMO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – TUTELA RISARCITORIA AUTONOMA – SINDACATO DELLE SEZIONI UNITE SULLE DECISIONI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Le Sezioni Unite, giudicando sui ricorsi avverso la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2007, li dichiarano inammissibili ma ribadiscono il principio di diritto, enunciato nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., secondo cui, proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento. Le Sezioni Unite, nel dare continuità all’indirizzo inaugurato nel 2006 (dalle ordinanze n. 13659, 13660 e 13911), danno conto dell’evoluzione del concetto di giurisdizione, dovuta a molteplici fattori (il ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto comunitario; il canone dell’effettività della tutela giurisdizionale; il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina; il rilievo costituzionale del principio del giusto processo; l’ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva, ecc.), e della conseguente mutazione del giudizio sulla giurisdizione rimesso alla S.C., tradizionalmente inteso a livello di pura qualificazione della situazione soggettiva dedotta, alla stregua del diritto oggettivo. Infatti, giurisdizione, nella Costituzione (artt. 24, 111 e 113), è termine che va inteso nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi e, dunque, in un senso che comprende le diverse tutele che l’ordinamento assegna ai diversi giudici per assicurare l’effettività dell’ordinamento. E’ norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale (ripartito tra i diversi ordini di giudici a seconda del tipo di situazioni soggettive e di settori di materie), ma anche quella che dà contenuto a quel potere stabilendo le forme di tutela attraverso le quali esso si estrinseca. Pertanto, rientra nello schema logico del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione, rimesso alle S.U., l’operazione che consiste nell’interpretare la norma attributiva di tutela, onde verificare se il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., la eroghi concretamente, e nel vincolarlo ad esercitare la giurisdizione rispettandone il contenuto essenziale.

Occupazione usurpativa sentenza Cassazione n. 26374 del 03.11.2008 leggi tutto

Corte di appello di Catanzaro n. 686 del 02.10.2008

 

  Ultima sentenza del 13.11.2008. leggi

Non sono sufficiente due testimoni falsi per ottenere una sentenza di usucapione.

Dott. Cesare Trapuzzano - Magistrato -  fonte nel Dirittto .it


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PROVVISORIA ESECUTIVITA' EX ART. 282 CPC

Nuova interpretazione dell’art. 282 c.p.c.: una soluzione chiara e giuridicamente apprezzabile   leggi tutto

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Gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 348 e n. 349 del 2007 sui giudizi pendenti in materia espropriativa    leggi...

Espropriazione, indennità, media tra valore dei beni e reddito dominicale rivalutato

Espropriazione – indennità – calcolo – media tra valore dei beni e reddito dominicale rivalutato – ragionevole legame con valore venale – serio ristoro – illegittimità costituzionale – conseguenze [L. 359/1992; D.p.r. 327/2001]

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Indennità di esproprio  - Sito -

Sentenza N.5269 del 28/02/2008 leggi tutto

Codice Civile

Codice civile , agg. al 30.05.2007

http://www.altalex.com/index.php?idnot=10290

Codice di procedura civile

Codice di procedura civile , agg. al 31.05.2007

http://www.altalex.com/index.php?idnot=33454

Il  Comune di Nocera  Terinese è stato condannato per occupazioni appropriative con sentenza ormai definitiva della Corte di Cassazione  n.13958/2006  in euro 720.509,02.    La Corte dei Conti è stata informata con esposto a firma dell’avv. Saverio Zupi. procuratore Generale della de Luca Simonetta di Lizzano,  perchè non solo emergeva un ingente e continuo aggravarsi della condizione patrimoniale dell’Ente, dovuta a negligenza ( o dolo ) degli attuali Amministrativi, ma altresì  continui comportamenti omissivi integranti elementi costituitivi di fattispecie di reato………

La risposta al  quesito potrebbe venire dalla sentenza del TAR di Bari  n. 1490/2007

Premesso che con sentenza 29.7.2004, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella causa Scordino c/ Italia, alla quale é poi seguita la pronuncia definitiva nella stessa controversia, resa dalla Grande Camera della stessa Corte su ricorso del Governo Italiano in data 29 marzo 2006, ha dichiarato che l'art. 5 bis L. n. 359/1992 viola il “sistema” della Convenzione sulla privazione della proprietà individuale per pubblica utilità;  Dalla natura dichiarativa delle pronunce della Corte di giustizia Cee discende la loro efficacia retroattiva sin dal momento dell’entrata in vigore delle norme interpretate. La retroattività significa che il diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte suddetta, può essere applicato ad ogni rapporto giuridico già sorto, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 20/07/1998, n.7105). Ciò vale non soltanto per le pronunce rese in sede di interpretazione, ma anche per quelle in sede di apprezzamento di validità.  Ne discende che la sentenza 29.7.2004 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella causa Scordino c/ Italia, non può avere determinato effetti nei confronti della ricorrente, essendo stata pronunciata il 29.7.2004, successivamente all’atto di cessione volontaria del suolo espropriando, perfezionato prima del 29.7.2004, ed essendo, perciò, venuta meno al momento della pronuncia della Corte qualsiasi ragione del contendere, quanto al prezzo convenuto per la cessione del terreno. Il concetto di rapporto esaurito é stato definito in relazione, tra l’altro, anche alle situazioni per le quali la situazione soggettiva sostanziale contrapposta del privato abbia comunque perduto la sua tutelabilità, per atto dispositivo diretto o indiretto dell'interessato, e ciò in omaggio a principi di certezza del diritto di livello costituzionale (fondabili sugli artt.2, 3, 24 e 97 Cost.), che bilanciano l'efficacia retroattiva della caducazione della norma ritenuta illegittima (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3458).  

 

REPUBBLICA ITALIANA

Nr. 1490/2007

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg.Sent.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Nr. 472/2007

Sede di Bari - Sezione Terza

Reg.Ric.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Visto il ricorso 472/2007, proposto da MINERVINI LUCREZIA, rappresentata e difesa da Ventura Avv. Costantino, domiciliatario in Bari, P.zza Moro n. 28;

C O N T R O

- il Presidente Consiglio dei Ministri, n.c.;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato sull'istanza della ricorrente, in data 23-29.12.2006, volta a far promuovere gli adempimenti di competenza governativa, conseguenti alla pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Grande Chambre - Scordino c/ Italia del 29.03.2006; nonché, per sentire pronunciare ogni conseguente provvedimento che il Tribunale riterrà opportuno o necessario per supplire alla mancata esecuzione degli adempimenti di competenza governativa conseguenti alla pronuncia della Corte Europea;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla Camera di Consiglio del 16 maggio 2007 la relazione del Cons. Amedeo Urbano e udito, altresì, l’avv. Ventura;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - La sig.ra Lucrezia Minervini premette in fatto:

di avere convenuto il 12.2.2003 con il Comune di Molfetta, a fronte del pagamento di un prezzo in misura pari, ai sensi dall’art. 5-bis L. n. 359/1992, al 50% del valore venale del suolo ceduto, il trasferimento della proprietà di un terreno ricadente in zona C/1, che, destinato dal Prg ad edilizia residenziale pubblica, era oggetto di un procedimento di espopriazione per pubblica utilità;

con sentenza 29.7.2004, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella causa Scordino c/ Italia, alla quale é poi seguita la pronuncia definitiva nella stessa controversia, resa dalla Grande Camera della stessa Corte su ricorso del Governo Italiano in data 29 marzo 2006, ha dichiarato che l'art. 5 bis L. n. 359/1992 viola il "sistema" della Convenzione sulla privazione della proprietà individuale per pubblica utilità; con lettera datata 23.12.2006, di avere invitato, ma senza esito, il Presidente del Consiglio dei Ministri a promuovere gli adempimenti governativi conseguenti alla pronuncia della Corte ed a "riaprire" in particolare "i procedimenti amministrativi di determinazione delle indennità definite in base ai riduttivi ed illegittimi criteri dell’art. 5-bis L. n. 359/1992".

Di qui il presente ricorso notificato il 3 aprile 2007 per far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato "dall’Amministrazione intimata".

2. - Il ricorso é infondato.

2.1. - Dalla natura dichiarativa delle pronunce della Corte di giustizia Cee discende la loro efficacia retroattiva sin dal momento dell’entrata in vigore delle norme interpretate. La retroattività significa che il diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte suddetta, può essere applicato ad ogni rapporto giuridico già sorto, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 20/07/1998, n.7105). Ciò vale non soltanto per le pronunce rese in sede di interpretazione, ma anche per quelle in sede di apprezzamento di validità. Ne discende che la sentenza 29.7.2004 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nella causa Scordino c/ Italia, non può avere determinato effetti nei confronti della ricorrente, essendo stata pronunciata il 29.7.2004, successivamente all’atto di cessione volontaria del suolo espropriando, perfezionato il 30.6.2004, ed essendo, perciò, venuta meno al momento della pronuncia della Corte qualsiasi ragione del contendere, quanto al prezzo convenuto per la cessione del terreno. Il concetto di rapporto esaurito é stato definito in relazione, tra l’altro, anche alle situazioni per le quali la situazione soggettiva sostanziale contrapposta del privato abbia comunque perduto la sua tutelabilità, per atto dispositivo diretto o indiretto dell'interessato, e ciò in omaggio a principi di certezza del diritto di livello costituzionale (fondabili sugli artt.2, 3, 24 e 97 Cost.), che bilanciano l'efficacia retroattiva della caducazione della norma ritenuta illegittima (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3458). Viceversa, nel corso del giudizio camerale, previsto dall'art. 21-bis della L. 1034/71, introdotto dall'art. 2 della L. 205/2000, il silenzio, come tale, è censurabile se, da un lato, riguardi l'estrinsecazione di un comportamento (potenzialmente) comunque dovuto da parte dell'Amministrazione e, dall'altro, se sia attivato da chi vanta una posizione qualificata a richiedere un certo provvedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 2003, n.6531; Tar. Sicilia Catania, Sez. IV, 21 ottobre 2006, n.1868).

3. - Conclusivamente, il ricorso in esame va respinto, perchè nella specie il comportamento della Presidenza del Consiglio non può qualificarsi come inadempimento dell’obbligo, ex art. 2 L. n. 241/1990, di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza della ricorrente.

Nulla è da deliberare in ordine alle spese, non essendosi costituita la controparte intimata.

P.Q.M.

Il tribunale amministrativo regionale per la puglia, Sede di Bari - Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2007 con l’intervento dei Magistrati:

Dott. AMEDEO URBANO PRESIDENTE, Rel.

Dott. ANTONIO PASCA COMPONENTE

Dott. ROBERTO MARIA BUCCHI COMPONENTE  

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 7 giugno 2007

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, GRANDE CAMERA, Strasburgo, sentenza 29 marzo 2006, caso SCORDINO (n.1) CONTRO Italia.

Cons. Stato, Sez. VI, 09/06/2006, n. 3458   in formato pdf

Importante intervento delle Sezioni unite sui danni da OCCUPAZIONI ILLEGITTIME e sul riparto di giurisdizione

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 7 febbraio 2007 n. 2688   in formato pdf

 

Quotidiano d'informazione giuridica - n.1820 del 08.07.2007 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto

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Elenco canali \ Amministrativo

egidio 08.07.2007 10:10
Il comune espropria senza pagare c'è un rimedio?


Qualcuno amministrativo saprebbe darmi quali rimedi applicare contro il comune che non paga gli espropri e ne continua a fare degli altri? non si può impedire ad un comune di espropriare, ci si può solo tutelare
Qual' è l’azione di intraprendere per evitare l’aggravarsi dell’indebitamento e poi finire col dissesto? nessuna, finchè non è in dissesto può farlo. l'unica salvezza è il dissesto, allora il comune non può delinquere
Il Comune sostiene di pagare i terreni a prezzi agricoli mentre il Consiglio di Stato e con la decisone 2582 del 21 maggio 2007 contro il comune di Grimaldi la pensa diversamente ma dovrebbero adeguarsi tutti i giudici d’Italia o solo alcuni ? si deve chiedere al giudice, come avete fatto voi in corte d'appello, il risarcimento integrale
Grazie

 

 

 

 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme NEL DIRITTO-FORMAZIONE TAVOLA ROTONDA LE  NUOVE REGOLE DEL RIPARTO DI GIURISDIZIONE

Note sulla tavola rotonda:

I vari relatori, il presidente avv. Nicolino Zaffina, l’avv. Gianfranco Spinelli, l’avv. Antonello Sdanganelli,  il dr. Roberto Garofani, hanno illuminato i presenti, ma, poi la relazione del dr.Trapuzzano, ha lasciato tutti a bocca aperta, perché non solo ha fatto capire l’occupazione in una forma di sanatoria successiva del comportamento illegale della pubblica amministrazione,ma ha chiarito l’occupazione pura e spuria,ed ha addirittura citato i numeri di tutte le sentenze de qua compresa la decisione del Consiglio di Stato  2582/2007   entrando nel merito per concludere del trattato nello specifico . La cosa curiosa è che la disciplina dell'espropriazione è stata recentemente disciplinata ex novo dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, entrato in vigore, dopo vari rinvii, solo il 30 giugno 2003: v. il D. P. R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato dal D. Lgs. 30 giugno 2002, n. 302. La nuova disciplina, che elimina l'istituto dell'occupazione d'urgenza e stabilisce che la pubblica amministrazione debba espropriare il suolo privato prima di realizzare l'opera pubblica, dovrebbe avere come conseguenza quella di limitare sostanzialmente le ipotesi che nel passato hanno dato origine all'accessione invertita. L'istituto in questione riappare tuttavia, sotto diverso nome, nell'art. 43 del T. U., che ha ad oggetto la disciplina della «utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico», mentre l'art. 55 dello stesso provvedimento conferma la disciplina preesistente per le occupazioni senza titolo anteriori al 30 settembre 1996 (ai sensi dell'art. 58, 1° comma, n. 127, viene invece abrogato l'art. 3 della legge n. 458 del 1988). La norma in questione stabilisce una disciplina complessa delle ipotesi di utilizzo e trasformazione di un bene immobile in assenza di un valido provvedimento d'esproprio, prevedendo in linea di principio che l'autorità pubblica possa comunque disporre l'acquisizione del bene al suo patrimonio indisponibile. Nel caso di ricorso del privato, anche qualora la sua domanda appaia fondata, l'art. 43, 3° comma, stabilisce quindi che la pubblica amministrazione possa comunque chiedere che il giudice amministrativo «disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo». Come appare evidente, la nuova disciplina non è idonea ad escludere le censure che già caratterizzavano l'istituto dell'accessione invertita. Nonostante il suo carattere di «legge» in senso formale, la nuova norma finisce infatti per rappresentare ancora una volta «un'ambigua legittimazione ... di nuovi comportamenti illeciti della P.A. che vengono giustificati per il solo fatto che la P.A. si trinceri dietro un interesse pubblico anche se non ha rispetto per l'iter procedimentale normativamente previsto». Alla luce di tali considerazioni, non appare particolarmente azzardato prevedere che la questione dell'accessione invertita possa tornare presto all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo. Fra i tanti avvocati presenti, ero presente quale cittadino  portatore della fistola aperta, perché ho subito un esproprio di un mio terreno. Dopo anni il Tribunale di Lamezia sentenzia la non competenza ed ho dovuto adire il TAR. Dopo altri anni il TAR sentenzia la sua incompetenza ed ora dovrò ritornare al Tribunale di Lamezia Terme. Mentre loro legiferano, forse non vedrò la risoluzione del caso perché come tutti sapete, i processi durano anni, mentre la mia vita ha un termine anche se astratto. Una cosa è certa, non hanno presentato il volume , forse a dimostrazione, che non sono veniali e/o che si venderà ugualmente. Egidio Baratta

Casa Editrice: Edizioni Simone

ES2 - Le nuove regole del riparto di giurisdizione

La giurisdizione amministrativa e quella ordinaria alla luce della giurisprudenza e della legislazione più recente
autore: R. Garofoli - E. Biesuz - G. Buffone - C. Ravera - C. Trapuzzano
edizione: 2007
pagine: 724
prezzo: € 55,00

Il riparto di giurisdizione continua a rappresentare un nodo di non agevole soluzione.
Anche dopo l'importante intervento della Corte costituzionale n. 204/2004, i dibattiti dottrinali e i contrasti giurisprudenziali, anziché sopirsi, si sono non poco vivacizzati ed acuiti: basti pensare alle innumerevoli questioni relative ai danni da occupazioni, da silenzio, da responsabilità precontrattuale, da omessa vigilanza, nonché a quelle in tema di servizi pubblici, di edilizia e urbanistica.
A ciò si aggiungano i tantissimi profili di giurisdizione da sempre al centro di contrasto, dal fermo amministrativo (su cui il Decreto Bersani e intervenuto nel 2006), al contenzioso elettorale, a quello societario, agli atti relativi ai cittadini extracomunitari, agli atti relativi alle cure mediche all'estero, al pubblico impiego privatizzato, agli appalti pubblici (da esaminare considerando quanto disposto dal nuovo Codice dei contratti pubblici). Si tratta di centinaia di singole questioni che il Volume prova ad esaminare sempre dando atto delle posizioni emerse in dottrina e giurisprudenza, nonché alla luce dei più recenti intereventi legislativi.
Del volume, aggiornato al gennaio 2007, fa parte un innovativo indice analitico, che da conto dei singoli profili di giurisdizione trattati, rinviando alle parti, ai capitoli e ai paragrafi ove gli stessi sono scandagliati.
Numerosissimi e anche molto recenti gli arresti giurisprudenziali presi in considerazione (in buona parte tratti da www.neldiritto.it).

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Elenco canali \ Amministrativo

egidio 06.07.2007 05:51
Risarcimento integrale previsto dalla Corte di Giustizia europea


Quesito: il risarcimento integrale previsto dalla Corte di Giustizia europea - recepimento tardivo e parziale da parte di alcuni giudici italiani

- La Corte di Appello di Firenze, Sezione I civile, con sent. n. 570 dichiara : “In conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti Umani di Strasburgo, cogente per ogni giudice italiano, nel caso di occupazione acquisitiva spetta al proprietario l’integrale risarcimento del danno, corrispondente ad una effettiva restitutio in integrum.” Se è vero quanto stabilito dalla Corte di Appello di Firenze, si deve arrivare alla conclusione che i giudici italiani, contravvenendo ai principi della Corte di Giustizia Europea, cui si sarebbero dovuti attenere, hanno risarcito milioni di cittadini italiani espropriati in contrasto con i principi della Corte di Giustizia europea.

- Il Consiglio di Stato con AP 2/2005 dichiara “deve convenirsi che l’istituto dell’acquisizione c.d. sanante di cui all’articolo 43, co. 1 e 2, rispetta i parametri imposti dalla Corte europea”.
Invece, la Corte di Giustizia Europea ha considerato illegittimo l’art. 43 condannando più volte lo stato italiano. Infatti, nella Relazione sull’attività Giudiziaria nell’anno 2006 della Corte di Cassazione a pag 20-21 si legge: ”Con numerose pronunce la Corte ha censurato il meccanismo dell’occupazione appropriativa, considerata quale forma di “espropriazione indiretta”, che, permettendo all’amministrazione di superare le regole del procedimento di espropriazione, consolida una situazione di illegalità che contrasta con il principio di legalità che deve presiedere all’attività della pubblica amministrazione (sentenza 2 febbraio 2006, Genovese e altri c. Italia; sent. 9 21 febbraio 2006, Prenna e altri c. Italia; e, recentissimamente, sent. 21 dicembre 2006, De Angelis e altri c. Italia); né vale a sanare tale illegittimità l’art. 43 del testo unico sulla espropriazione per pubblica utilità (d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327), poiché l’occupazione acquisitiva, anche se disciplinata dalla legge, non può costituire una alternativa alla procedura “en bonne et due forme” (sent. 12 gennaio 2006, Sciarrotta e altri c. Italia).”
La Corte di Giustizia Europea è chiarissima, che il meccanismo acquisitivo sia giustificato a valle dalla giurisprudenza, (accessione invertita, SS.UU. 5902/2003), o a monte da una norma, (art. 43 T.U.), ciò non muta la sostanza dell’illegalità: è lo strumento in sé ad essere inammissibile e non la fonte che lo legittima. I GIUDICI AMMINISTRATIVI ITALIANI CONTINUANO A CONSIDERARE LEGITTIMO L’ART 43 T.U.

Pertanto si chiede:

- Esistono dei rimedi per la cause già passate in giudicato? in fondo i giudici italiani avrebbero dovuto applicare da sempre il principio del risarcimento integrale perchè "cogente" per ogni giudice. Ci sono responsabilità civili da parte dei magistrati che non hanno applicato la norma europea essendo tenuti? come possono il giudici amministrativi continuare applicare l'art. 43 considerato illegittimo dalla Corte di Giustizia europea

Grazie. Egidio Egidio

espropri per pubblica utilità    

NUOVA IMPORTANTE PRONUNCIA DELLA CORTE EUROPEA
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha pronunciato un'importante sentenza nella quale, oltre a ribadire l'ormai noto e consolidato principio del valore di mercato, ammette che si possa ricorrere direttamente alla Corte Europea (senza rivolgersi prima ai Giudici Italiani) quando si presume che i Giudici Italiani non garantiscono l'applicazione delle norme CEDU.
Può vedere i dettagli della pronuncia nel nostro sito www.anptes.org  (nella sezione IN EVIDENZA, quella col quadratino giallo, al link  5 - Possibilità di ricorrere direttamente alla Corte Europea).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, GRANDE CAMERA, Strasburgo, sentenza 29 marzo 2006, caso SCORDINO (n.1) CONTRO Italia.

Corte d'Appello di Firenze, sentenza del 20gennaio 2005, n. 111

Il rango di legge ordinaria che nel nostro ordinamento è da riconoscere alla CEDU, con immodificabilità tramite legge interna (C. cost. n. 10/93) impone la prevalenza della interpretazione data dalla Corte di Strasburgo a quella accolta dalla nostra Corte di Cassazione (e non contraria di per sé alla Carta costituzionale)? è dunque ormai inapplicabile l'istituto della occupazione acquisitiva creato dalla Cassazione, approvato dalla Corte Costituzionale, recepito dal legislatore nazionele? 11 February 2005

Corte d'Appello di Firenze, sentenza dell' 8 gennaio 2007, n. 3

L'interramento delle tubature di un acquedotto realizzato senza il necessario provvedimento di asservimento del terreno - che non determina accessione invertita - quale regime giuridico comporta? si applica l'art. 936 cod. civ.? e come si determina il danno risarcibile per il proprietario del terreno se - come si sostiene - si tratta di illecito permanente? si tratta di danno suscettiibile di mutamento quantitativo e soggettivo? quando cessa la permanenza? come opera la prescrizione estintiva? e la prescrizione acquisitiva. 14 February 2007

Corte d'appello di Firenze, Sentenza 17 luglio 2006 n. 1403.

Nella espropriazione per pubblica utilità di terreni edificabili, la determinazione della indennità deve corrispondere al valore di mercato del terreno sottratto, come stabilito dalla CEDU? Non occorre attendere iniziative del legislatore? Non occorre invocare l'intervento della Corte costituzionale? 31 August 2006

Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 1010 del 5 maggio 2005.

"Chi agisce o resiste in giudizio per mala fede o per colpa grave, è responsabile ex art. 96 c.p.c. del danno anche non patrimoniale che il processo cagiona ingiustamente alle controparti? Si può determinarne la misura senza cadere nell'arbitrio? E' utile l'esperienza della CEDU (e della legge Pinto) per la responsabilità dello Stato in caso di procedimenti di durata irragionevole? Può dirsi che la mala fede o la colpa grave implichi un risarcimento di detto danno in misura che varia tra mille e due mila euro per ciascun anno di durata?

Corte d'Appello di Firenze, sentenza del 23 marzo 2005, n. 570

Di fronte ad una sentenza della Corte di Cassazione italiana che disattenda le interpretazioni date dalla Corte europea dei diritti dell'uomo alle norme della Convenzione, il cittadino soccombente ha la possibilità di proporre le sue ragioni davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e questa può attribuirgli un risarcimento per la violazione operata dalla decisione diversamente orientata della Suprema Corte; se questo è nel sistema, con quale argomento si potrebbe sostenere che la Corte di Cassazione può non essere vincolata nell'interpretare la Convenzione rispetto alla Corte europea dei diritti dell'uomo e con quale argomento si potrebbe negare che le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo sono cogenti per ogni giudice italiano? Come potrebbe il giudice italiano in concreto disapplicare la normativa interna di creazione giurisprudenziale ma recepita dal legislatore prima in via trasitoria e poi stabilmente? 3 May 2005

Tribunale delle acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Firenze, sentenza 8.03.03 n. 4.

- Come si compone il collegio che decide le cause del TRAP, dopo Corte cost. n. 353/2002? l'edificio destinato a prelevare acqua pubblica per immetterla in un canale privato, deve essere espropriato come opera a sé stante o come parte strutturale della condotta privata? - Come calcolare il valore d'esproprio di una simile struttura complessa, che non ha mercato?" la sentenza fa espressa applicazione dell'art. 38 c.p.c. riformato: dopo la prima udienza non si rileva l'incompetenza dovuta al carattere privato dell'opera idraulica espropriata. 12 June 2003

 Corte d'Appello di Firenze sentenza n.1325 del 17.10.2002

L'art. 16 del d.lg. n. 504 del 1992 impone che il giudice, nel determinare l'indennità spettante d'espropriazione di un’area fabbricabile, la riduca d’ufficio al valore minore che sia stato indicato nelle dichiarazioni presentate dall’espropriato ai fini ICI? (Cass. 20/06/2000 n. 8360; Cass. 8/08/2001 n.10934) ? Spetta invece all'espropriante, che fa valere una eccezione in senso stretto, l'onere di provare che il valore dichiarato ai fini dell'I.C.I. dall’espropriato è inferiore alla indennità normalmente determinata, ed essa va quindi ridotta ad un importo pari a quel valore, ai sensi del primo comma dell’ L'art. 16 del d.lg. n. 504 del 1992 (Cass. 22 aprile 2000 n. 5283; Cass. 23.11.2001 n. 14862) ? Si può ritenere, altrimenti, che l’art.16 D. Lgs. n.504/92 introduca nella fattispecie principale su cui si determina la misura della indennità di espropriazione delle aree fabbricabili un elemento che è modificativo e costituisce eccezione rilevabile d’ufficio? La sua allegazione può essere fatta dall’espropriante anche con la precisazione delle conclusioni intervenuta dopo il deposito della CTU, o deve avvenire nei termini di cui all’art. 183, u.c., c.p.c? 12 June 2003

Consiglio di Stato sentenza 2582/2007 in formato pdf

Fonte : Studio legale Law

Links per approfondimenti:
clicca per leggere l'articolo correlato
clicca per leggere il Testo della Legge n. 205/2000
clicca per leggere il Testo Unico sull'esproprio

Corte costituzionale 06.07.2004 n. 204   in formato pdf

Giurisdizione: del giudice ordinario e del giudice amministrativo

L'art. 33, c. 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lett. a) della legge 21 luglio 2000, n. 205 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi» anziché le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (così come era previsto fin dall'art. 5 della L. n. 1034 del 1971), ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. n. 241 del 7 agosto 1990, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore (così come era previsto dall'art. 33, c. 2, lettere c e d). E` stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2 dello stesso art. 33, e dell'art. 34, c. 1, del medesimo decreto legislativo n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. b della L. n. 205 del 2000, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.

 

                                                                  

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