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Causa n. 681 /2010 Tribunale di Lamezia Terme - dr. Giusi Ianni udienza 01.06. 2010 |
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Tribunale di Lamezia Terme - ex art 700 causa 681/1 udienza 11 maggio 2010 |
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Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale - |
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1 giugno 2010 Udienza comparizione delle parti |
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Note competenza presentate dall' avv. Francesco Fodaro TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME NOTE AUTORIZZATE ( r.g. 681/2010 – Udienza 23 Luglio 2010 – D.ssa Ianni ) Per BARATTA GEOM. EGIDIO, con l’Avv. Francesco Fodaro; ATTORE - contro GIULIANI ALESSANDRA, con gli Avv.ti E.Squarcia e G.Caglianone. - CONVENUTA - * * * * * Le presenti brevi note in ottemperanza all’ordinanza resa all’udienza del 1 giugno 2010, quale rinnovata argomentazione a sostegno della contro-eccezione di inammissibilità e/od infondatezza della resistita avversa eccezione di incompetenza territoriale per come sollevata da parte convenuta in seno alla comparsa di costituzione e di risposta. La convenuta ha lì eccepito l’incompetenza del Foro di Lamezia Terme a favore di quello di Cosenza ( poiché Rende è il luogo di conclusione di stipula del negozio originario ) o di quello di Roma ( che coincide con il luogo di residenza della convenuta), argomentando nella prospettiva che, " non discorrendosi di diritti reali, non può certo farsi riferimento all’art.21 c.p.c., ma piuttosto agli artt. 19 e/o 20 stesso codice" ( f.7- comparsa di costituzione e di risposta ). L’eccezione così posta è priva di pregio giuridico sotto tutti i profili oltre che infondata alla stregua delle seguenti considerazioni e risultanze di causa. Se è vero che la competenza si determina dalla domanda ( applicabile anche alla competenza territoriale: n. 20177 del 2004; nonchè Cass. n. 8121 del 2003 cit. e Cass. 10996 del 2003), rileva, allora, che, nella specie, l’attore, con l’atto introduttivo, ha specificamente dedotto azioni reali (rectius, domande di accertamento giudiziale di autenticità delle sottoscrizioni di scritture aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali) come peraltro del tutto contraddittoriamente riconosce la stessa convenuta: si veda f.2- comparsa di costituzione e di risposta ove si legge " …e su essi il Sig. Baratta spiegava le sue richieste di natura reale"). Da qui , allora, ne deriva che l’azione esercitata dall’attore non integra, all’evidenza, una controversia in materia di obbligazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art.20 c.p.c.., con la conseguente puntualizzazione che troverà applicazione il criterio di collegamento con il "luogo dove è posto l'immobile" ex art.21 c.p.c. Ove, invece, si desse diverso rilievo, come eccepito dalla convenuta, rispettivamente alla fondatezza o meno della domanda od ancora alla configurabilità o meno di una prelazione convenzionale anziché di contratti reali, si finirebbe, in manifesta contraddizione con il principio che la competenza si determina dalla domanda (applicabile anche alla competenza territoriale: Cass. Ord. 19958/2005) per dare rilievo ad un profilo che inerisce il merito della domanda (Cass. civ. (Ord.), Sez. III, 18/02/2008, n.4024; Cass. civ. (Ord.), Sez. lavoro, 17/05/2007, n.11415, Cass. civ., Sez. III, 18/04/2006, n.8950). Ma v’è di più. Sono da disattendere, infatti, le ulteriori argomentazioni avversarie anche in relazione ai criteri alternativi ex art.19 e 20 c.p.c.. In vero, nel circondario del Giudice adito ricade, come luogo di stipula (circostanza per nulla contestata) , una delle scritture private che l’attore ha posto a fondamento delle conclusioni lì avanzate e segnatamente " la scrittura privata non autenticata del 18.1.2006" redatta e sottoscritta "in Lamezia Terme" ( vedi rigo 1- della premessa dell’atto citazione e doc.1- fasc. attoreo) e la scrittura privata non autenticata datata " 13 novembre 2001" per come integrata e confermata dall’odierna convenuta in data " 18 ottobre 2005" ( doc.13-), che reca in calce sottoscrizione ( riconosciuta) apposta in Falerna (Cz) comune ricadente nel medesimo circondario. E’ orientamento consolidato della Suprema Corte che il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., ha l'onere non solo di indicare, nella comparsa di risposta, ex art. 38, secondo comma, c.p.c., il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito, in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione del ricorrente, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro, quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, ed in conformità all’orientamento nomofilattico surriferito, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la competenza del giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (Cass. civ. Sez. II, 07-05-2010, n. 11192 ). Infatti, applicando al caso in esame i principi innanzi espressi, deve ritenersi che la convenuta è stata citata in giudizio senza alcuna espressa invocazione dell'operare della competenza territoriale a favore di uno o dell’altro foro (derogabile, concorrente) di luogo di stipula delle scritture, " onde l'onere di contestazione della competenza da parte sua non avrebbe potuto riferirsi soltanto ad alcuni dei fori ( derogabili, alternativi), ma avrebbe dovuto attingere tutti i criteri di competenza legislativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (Cass. civ. Sez. III, Ord., 05-06-2009, n. 13032; Cass. civ. Sez. III, Ord., 22-02-2010, n. 4184; ord. n.24277/2007) in relazione a tutti i possibili fori concorrenti astrattamente ricollegabili ai diversi contratti oggetto della domanda. Ad ulteriore dimostrazione dell’infondatezza giuridica dell’eccezione avversaria si sottolinea che, anche nella inconcessa ipotesi di ritenuta esaustività della contestazione, l’eccezione sarebbe egualmente da disattendere in guisa della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, "….qualora siano state proposte due (o più) distinte domande, la contestazione della competenza per territorio solamente per quanto riguarda una di esse non vale ad escludere la competenza del giudice adito (Cass., 24 aprile 1978, n. 1939)" (Cass. civ., Sez. III, 26/11/1998, n. 11980). Rileva, poi, a definitiva dimostrazione dell’erroneità dell’assunto della convenuta ed a precludere l’operatività dei criteri eccepiti dalla convenuta, quanto affermato da Trib. Novara, 03/04/2007 (in NovaraIUS.it, 2007) che " in adesione alla più recente giurisprudenza (vedi da ultimo Cass., sez. 3, ordinanza n.19958/2005), ritiene che l’art. 104 c.p.c., nel prevedere la possibilità di deroga della competenza per valore, implichi la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre (negli stessi termini, cfr. Cass. n.5283/2004; Cass. n.11980/1998; Cass. civ., 21/01/1985, n. 215, Mass.Giur. It., 1985). In guisa dei plurimi e costanti arresti della Giurisprudenza di legittimità, superfluo risultando, pertanto, l'esame di ogni altra questione in ordine all'alternativo, anche dibattuto tra le parti, forum di residenza della convenuta e di luogo di stipula delle (altre) scritture, la competenza andrà di certo regolata affermandosi quella del giudice adito. P.T.M. Si insiste nelle conclusioni prese. Lamezia Terme , giugno 2010
Note competenza presentate dall' avv. Sguarcia
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Il geom. Egidio Baratta fu coordinatore di tutti gli avvocati della de Luca fino all'accordo del 19.02.2009 |
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Ha prestato assistenza di ogni genere al fine
di raggiunge la meta: "vittoria delle cause". Non
veniva pagato per le vendite ma tale emolumento era il frutto
per tutto il lavoro svolto ab origine secondo la scrittura 30.3.2002
L'incarico è ben definito per omnia cioè per tutta la proprietà. Per tutte le procedure il geom. Egidio Baratta ha regolarmente pagato il 50% delle spese legali delle cause come l'altro 50% è stato pagato dall'avv. Saverio Zupi. vedere per credere
E' vero il pezzo di carta prevede pure che il geom. Egidio Baratta deve pagare al 50% anche le spese legali in caso di condanna. ...... è proprio una vera società al fine di riuscire a vincere sempre ad majora |
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Giornalmente relazionava ogni attività prima con fax all'Avv. Zupi poi per mail alla dr Giuliani |
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