Causa n. 681 /2010  Tribunale di Lamezia Terme - dr. Giusi Ianni  udienza 01.06. 2010

0

Citazione del Baratta -     Sotto indice allegati dall'avv. Francesco Fodaro
1 Scrittura  del 18.01.2006

2

Scrittura  del 22.12.2008

3

Scrittura del 29 gennaio 2009

4

Procura avv. Alessandra Giuliani

5

Scrittura del 30.3.2002 con firme originali

6

Scrittura  7 giugno 2002

7

Scrittura del 10.8.2002

8

Procura avv. Saverio Zupi

9

Decesso de Luca Simonetta

10

Lettera racc. del 21.4.2007 e del 02.05.2007
11 Lettera racc.  del 13.2.2009
12 Dichiarazione12 aprile 2001 confermata  18ottobre 2005
13 Dichiarazione 13 novembre 2001 confermata 18 ottobre 2005
14 Dichiarazione 29.01.2002 confermata 27.05.2005
15 Dichiarazione del 25.05.2002
16 Dichiarazione 17.05.2005

Tribunale di Lamezia Terme  - ex art 700 causa 681/1  udienza 11 maggio 2010

0

Richiesta al Giudice per la cancellazione della trascrizione
1 Comparizione delle parti ex art. 700 udienza 13.04.2010 
2 Motivazione della trascrizione con la  prova per ogni singolo terreno trascritto
3 Hanno presentato una  scrittura diversa da quella con le firme originali del 30.3.2002 presentato querela
4 Udienza 11.05.2010 - Riservata
5 Ordinanza 06.11.2009
6 Scioglimento riserva chiamata terzo
7 Ordinanza rigetto cancellazione trascrizione ex art 700
8 Reclamo al Collegio contro rigetto cancellazione ex art 7000 causa  3706/2010 udienza 7/10/010

Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale - 

0 Comparsa di costituzione della dr. Alessandra Giuliani  Sotto indice allegati 

10

Atto di donazione                  per così dire donazione coniugi  Baratta

11

Fax 11 gennaio 2010            Avv Sguarcia  - Risposta avv. Francesco Fodaro

12

Ricevuta 6 settembre 2005      Mastroianni Giovanni Monza vedi sotto all 24

13

Ricevuta 18 ottobre 2005         Pontieri Vincenzo

14

Ricevuta 11 gennaio 2006         Villella Vittorio

15

Ricevuta 9 febbraio 2006     Mendicino Piero

16

Ricevuta 10 maggio 2006     Montilla Maria

17

Ricevuta 14 giugno 2006     Sgravio tasse Consorzio Bonifica

18

Ricevuta 4 luglio 2006         Mastroianni Giovanni Monza vedi  sopra allegato 12

19

Ricevuta 6 settembre 2006  Elettrodotto ferrovia + Macchione Gregorio  + Bonifica  vedi  all 17
20 Ricevuta 28 novembre 2007   Montilla Maria vedi sopra all. 16
21 Ricevuta 28 novembre  2007    Cannavò Antonio
22 Ricevuta 26 giugno 2008    Macchione Domenica + Vaccaro Giovanni + Successione Capialbi
23 Ricevuta 14 aprile 2009      Pagamento  con l'accordo avv. Stranges /dr Vitale/ avv. Stella
24 Preliminare 2 ottobre 2008 ( Mastroianni )   Mastroianni Antonio    Monza
25 Preliminare 13 novembre 2008 ( Vaccaro)     Vaccaro Silvio
26 Preliminare 15 dicembre 2008 ( Rocchino)   Rocchino  Giuseppe

1 giugno 2010 Udienza comparizione delle parti

 

 

Note  competenza presentate dall' avv. Francesco Fodaro

TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

NOTE AUTORIZZATE

( r.g. 681/2010 – Udienza 23 Luglio 2010 – D.ssa Ianni )

Per

BARATTA GEOM. EGIDIO, con l’Avv. Francesco Fodaro; ATTORE -

contro

GIULIANI ALESSANDRA, con gli Avv.ti E.Squarcia e G.Caglianone. - CONVENUTA -

* * * * *

Le presenti brevi note in ottemperanza all’ordinanza resa all’udienza del 1 giugno 2010, quale rinnovata argomentazione a sostegno della contro-eccezione di inammissibilità e/od infondatezza della resistita avversa eccezione di incompetenza territoriale per come sollevata da parte convenuta in seno alla comparsa di costituzione e di risposta.

La convenuta ha lì eccepito l’incompetenza del Foro di Lamezia Terme a favore di quello di Cosenza ( poiché Rende è il luogo di conclusione di stipula del negozio originario ) o di quello di Roma ( che coincide con il luogo di residenza della convenuta), argomentando nella prospettiva che, " non discorrendosi di diritti reali, non può certo farsi riferimento all’art.21 c.p.c., ma piuttosto agli artt. 19 e/o 20 stesso codice" ( f.7- comparsa di costituzione e di risposta ).

L’eccezione così posta è priva di pregio giuridico sotto tutti i profili oltre che infondata alla stregua delle seguenti considerazioni e risultanze di causa.

Se è vero che la competenza si determina dalla domanda ( applicabile anche alla competenza territoriale: n. 20177 del 2004; nonchè Cass. n. 8121 del 2003 cit. e Cass. 10996 del 2003), rileva, allora, che, nella specie, l’attore, con l’atto introduttivo, ha specificamente dedotto azioni reali (rectius, domande di accertamento giudiziale di autenticità delle sottoscrizioni di scritture aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali) come peraltro del tutto contraddittoriamente riconosce la stessa convenuta: si veda f.2- comparsa di costituzione e di risposta ove si legge "e su essi il Sig. Baratta spiegava le sue richieste di natura reale").

Da qui , allora, ne deriva che l’azione esercitata dall’attore non integra, all’evidenza, una controversia in materia di obbligazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art.20 c.p.c.., con la conseguente puntualizzazione che troverà applicazione il criterio di collegamento con il "luogo dove è posto l'immobile" ex art.21 c.p.c.

Ove, invece, si desse diverso rilievo, come eccepito dalla convenuta, rispettivamente alla fondatezza o meno della domanda od ancora alla configurabilità o meno di una prelazione convenzionale anziché di contratti reali, si finirebbe, in manifesta contraddizione con il principio che la competenza si determina dalla domanda (applicabile anche alla competenza territoriale: Cass. Ord. 19958/2005) per dare rilievo ad un profilo che inerisce il merito della domanda (Cass. civ. (Ord.), Sez. III, 18/02/2008, n.4024; Cass. civ. (Ord.), Sez. lavoro, 17/05/2007, n.11415, Cass. civ., Sez. III, 18/04/2006, n.8950).

Ma v’è di più.

Sono da disattendere, infatti, le ulteriori argomentazioni avversarie anche in relazione ai criteri alternativi ex art.19 e 20 c.p.c..

In vero, nel circondario del Giudice adito ricade, come luogo di stipula (circostanza per nulla contestata) , una delle scritture private che l’attore ha posto a fondamento delle conclusioni lì avanzate e segnatamente " la scrittura privata non autenticata del 18.1.2006" redatta e sottoscritta "in Lamezia Terme" ( vedi rigo 1- della premessa dell’atto citazione e doc.1- fasc. attoreo) e la scrittura privata non autenticata datata " 13 novembre 2001" per come integrata e confermata dall’odierna convenuta in data " 18 ottobre 2005" ( doc.13-), che reca in calce sottoscrizione ( riconosciuta) apposta in Falerna (Cz) comune ricadente nel medesimo circondario.

E’ orientamento consolidato della Suprema Corte che il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., ha l'onere non solo di indicare, nella comparsa di risposta, ex art. 38, secondo comma, c.p.c., il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito, in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione del ricorrente, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro, quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice.

Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, ed in conformità all’orientamento nomofilattico surriferito, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la competenza del giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (Cass. civ. Sez. II, 07-05-2010, n. 11192 ).

Infatti, applicando al caso in esame i principi innanzi espressi, deve ritenersi che la convenuta è stata citata in giudizio senza alcuna espressa invocazione dell'operare della competenza territoriale a favore di uno o dell’altro foro (derogabile, concorrente) di luogo di stipula delle scritture, " onde l'onere di contestazione della competenza da parte sua non avrebbe potuto riferirsi soltanto ad alcuni dei fori ( derogabili, alternativi), ma avrebbe dovuto attingere tutti i criteri di competenza legislativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (Cass. civ. Sez. III, Ord., 05-06-2009, n. 13032; Cass. civ. Sez. III, Ord., 22-02-2010, n. 4184; ord. n.24277/2007) in relazione a tutti i possibili fori concorrenti astrattamente ricollegabili ai diversi contratti oggetto della domanda.

Ad ulteriore dimostrazione dell’infondatezza giuridica dell’eccezione avversaria si sottolinea che, anche nella inconcessa ipotesi di ritenuta esaustività della contestazione, l’eccezione sarebbe egualmente da disattendere in guisa della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, "….qualora siano state proposte due (o più) distinte domande, la contestazione della competenza per territorio solamente per quanto riguarda una di esse non vale ad escludere la competenza del giudice adito (Cass., 24 aprile 1978, n. 1939)" (Cass. civ., Sez. III, 26/11/1998, n. 11980).

Rileva, poi, a definitiva dimostrazione dell’erroneità dell’assunto della convenuta ed a precludere l’operatività dei criteri eccepiti dalla convenuta, quanto affermato da Trib. Novara, 03/04/2007 (in NovaraIUS.it, 2007) che " in adesione alla più recente giurisprudenza (vedi da ultimo Cass., sez. 3, ordinanza n.19958/2005), ritiene che l’art. 104 c.p.c., nel prevedere la possibilità di deroga della competenza per valore, implichi la possibilità di una deroga anche alla competenza per territorio derogabile, nel senso che la sussistenza del foro territoriale rispetto ad una delle domande consente la trattazione anche delle altre (negli stessi termini, cfr. Cass. n.5283/2004; Cass. n.11980/1998; Cass. civ., 21/01/1985, n. 215, Mass.Giur. It., 1985).

In guisa dei plurimi e costanti arresti della Giurisprudenza di legittimità, superfluo risultando, pertanto, l'esame di ogni altra questione in ordine all'alternativo, anche dibattuto tra le parti, forum di residenza della convenuta e di luogo di stipula delle (altre) scritture, la competenza andrà di certo regolata affermandosi quella del giudice adito.

P.T.M.

Si insiste nelle conclusioni prese.

Lamezia Terme , giugno 2010

 

Note  competenza presentate dall' avv. Sguarcia 

Il geom. Egidio Baratta fu coordinatore di tutti gli avvocati della de Luca fino all'accordo del 19.02.2009

 Ha  prestato assistenza di ogni genere al fine di raggiunge la meta: "vittoria delle cause". Non veniva pagato per le vendite ma tale emolumento era il frutto per tutto il lavoro svolto ab origine secondo la scrittura 30.3.2002

L'incarico è ben definito per omnia cioè per tutta la proprietà. Per tutte le procedure  il geom. Egidio Baratta ha regolarmente pagato il 50% delle spese legali  delle cause come l'altro 50% è stato pagato dall'avv. Saverio Zupi.  vedere per credere

E' vero il pezzo di carta prevede pure che il geom. Egidio Baratta deve pagare al 50% anche le spese legali in caso di condanna. ...... è proprio una vera società al fine di riuscire a vincere sempre ad majora

Giornalmente relazionava ogni attività prima con fax all'Avv. Zupi poi per mail alla dr Giuliani 

1

Rapporti con il Comune di Nocera Terinese per ICI ed ogni evento- Rapporti con Enti 

2

Aggiornava  le date delle udienze inviando un prospetto  sullo stato delle cause

3

Opera professionale  svolta come  geometra al Catasto.

4

Controllo del territorio con anticipazioni denunzie alla Forestale

5

Controllo del territorio con anticipazioni denunzie alla Caserma  Carabinieri di Nocera T.

6

Unico teste in tutte le cause perchè conoscitore di omnia, guerriero di sani principi.

7

Controllo dei frazionamenti e dell'opera di tutti gli atti prima di ogni stipula

8

Curato  espropri - ANAS - ENEL - FERROVIA - REGIONE CALABRIA fino al pagamento

9

Rapporti con il Consorzio di Bonifica per sgravio di 14.000.000 annui e per espropri non pagati

10

Attività  per scoprire gli spezzoni di terreni che si appropriavano  curandone la restituzione
11 Effettuazione di transazioni , rilascio di comodati e tagliafuoco
12 Tutti gli incarichi e deleghe per il lavoro svolto dal geom. Egidio Baratta nq
13 Assistenza ai legali    e  Pagamento per il 50% dal geom. Egidio Baratta nq
14 Notule di pagamento  ai CTP  per il 50% dal geom. Egidio Baratta nq
15  Non fu merito  dei legali se oggi possono vendere i terreni di Fosso Martino
16 Una parte del lavoro svolto, vedere per credere cosa fu capace il geom. Egidio Baratta
17 Nello Studio dell'avv.  Stella si è addivenuti ad un accordo poi  non  mantenuto
18 La mancanza della motivazione,  pilastro portante,  fa cedere la costruzione
19 Terreni della ex Cooperativa la popolare consegnati al geom. Egidio Baratta
20 ICI -  effettuato lo sgravio-
22 Trascrizione solo ed esclusivamente  sui terreni ricadenti nel punto " C " della scrittura  30.3.2002
25 Elenco  dei terreni di cui al punto "C" della scrittura madre del  30.3.2002
26 Tutta la proprietà ereditata dalla marchesa de Luca di Lizzano per oltre 400 ettari 
29 Nessun pregiudizio arreca il 700 . Vendono i terreni  non corrispondendo il dovuto al Baratta 
31 Nessuna perdita di vendite è avvenuta per la trascrizione de qua- pag. 12 Mendicini 
34 Tutto travisato. Cause BOT abbandonate.       
35 Evasione fiscale
36 La donazione per evadere il Fisco e/o il Baratta ? è un fatto di estrema gravità.
37 Truffa negoziale            
38 Motivazione della trascrizione con la  prova per ogni singolo terreno trascritto
40 Attività gestoria per omnia terreni de Luca per ingratitudine degestionato per non pagarlo
41 Perchè ora non mi danno ciò che mi è dovuto? è uscita la sorpresa....
42 Rapporto antico motivato
43 Sempre presente in tutte le udienze
44 Prospetto  esplicativo di onmia. Sufficiente leggere questa pagina per capire tutto
46   Danni per evizione  

Punto per punto rispondo a quanto da loro asserito

0 Riassunto di tutto il lavoro svolto oltre a quello di cui alla trascrizione

1

Vaccaro Fedele   rga 520/2002  udienza 03.04.2010 foglio 46 part. 17-84 pagato 50% del legale 

2

Ruperto Teresa  rga 5/2002  sent. n. 142/2006 foglio 19 part. 23 pagato 50% del  legale 

3

Ruperto Emilio   rga 4/2002  sent. n. 423/2006 foglio 19 part. 27-39 pagato 50% del  legale 

4

Stella Francesco  rga 339/2009  udienza 20.12.2010 fogli 2, 34, 19 pagato 50% del  legale + cont

5

Mastroianni Giovanni  rga 4/2001 sent. n. 221/2005 foglio 21 part. 20 pagato  50% del legale 

6

Orlando Umberto      rga 3/2002  sent. 388/2004  foglio 19 part. 40 pagato 50% del legale 

7

Vaccaro Vittorio     rga 7/2002   sent. n. 5 /2005  foglio 19  part. 40 pagato 50% del  legale   

8

Trunzo Silvio   rga  593/2002  udienza 3.04.010 foglio 33 part. 490-33-39 paga 50% legale 1.6.2

9

Bifano Domenico rga 3/2001  sent. n. 659 foglio 20 part. 20 pagato 50% del legale 23/5/02
10 Macchione Maria rga 849/2002  sent. n. 70/2007 foglio 19 part. 23  paga 50% legale 1/6/2 
11 Mendicino Francesco rga 6 /2002   fogli 20-3346 part. 9 /33 pagato  50% del legale 
12 Rocca Antonio rga  846/2005  sent. n. 864/2008 foglio 19 part. 40 pagato 50% legale  03/02/3
13 Mercurio Giovanni rga 871/2002  udienza ex art 309 foglio 33 part. 24/490 pagato legale 3/9/02 
14 Rogical  rga  693/2002  udienza 19.01.2010 foglio 45 part. 343 pagato 50% legale + cont.
15 Bank of tourist rga  127/2002  sent. n. 1001/07 foglio 31,32 partlle.  pagato legale 23.05.02 +cont
16 soc.coop La proletaria  rga  348/05  sent. n. 170/05 fogli 20. 31.32  part  paga 50% legale + ctu  
17 Vaccaro Francesco rga  876/02  sent. n. 1320/02 fogli 19, 18 part. 9/77 pagato 50% legale 3/9/02 
18 Macchione Fedele rga 1895/05  udienza 03.04.2010 foglio 46 part.  pagato 50% del  legale 
19 Mendicino Ortenzio rga 631 /07  udienza 04.2010 foglio 46 part.  pagato  50% del legale 
20 Vaccaro Silvio rga 1538/2006  udienza ex art. 309 foglio 46 part.  pagato 50% del  legale 
21 Marasco Rosina rga 680/2007  udienza 08.03.2010 foglio 33 part.  pagato 50% del  legale 
22 Isabella Giuseppe  rga  582/2003  udienza 03.04.2010 foglio 46 part.  pagato 50% del   legale
23 Macchione Carmine  rga 1897 /2005  udienza 4.2010 foglio 46 part. pagato 50% del  legale 
24 Rizzo Cesare  rga  851/2002  udienza 03.04.2010 foglio 18 part.  pagato  50% del legale 
25 Trunzo Antonio  rga 53/2003  udienza 24.03.2010 foglio 47 part.  pagato 50% del  legale 
26 Aragona Michele  rga 341/2006  udienza 10.02.2010 foglio 46 part. pagato 50% del  legale 
27 Macchione Vittoria  rga 582/2003  udienza 26.01.2010 foglio 46 part.  pagato 50% del  legale 
28 Macchione Ida  rga  582/2003  udienza 26.01.2010 foglio 46 part.  pagato 50% del  legale 
29 Mendicino Enrico  rga  582/2003  udienza 26.01.2010 foglio 46 part.  pagato  50% del legale 
30 Mendicino Antonio  rga  582/2003  udienza 26.1.2010 foglio  46  part.  pagato 50% del   legale 
31 Terinese Italia   rga 582/2003  udienza 26.01.2010 foglio 46 part.  pagato 50% del  legale 
32 Curcio Pietro   rga 1995/2005  udienza 03.04.2010 fogli 9,19   part.  pagato 50% del  legale 
33 Damiano Carmela  rga  1465.2004  udienza 09.6.2010 foglio 20 part.  pagato  50% del legale 
34 Della Montagna Vincenzo  rga 2023.2004  sent. n.196.2009  foglio 19 part. 23  paga 50% legale 
35 Ferlaino Giuseppina  rga  13/2003  udienza 22.2.2010 foglio 19 part.  pagato 50% del  legale 
36 Macchione Giuseppe  rga  2360/2004  udienza 04.2010 fogli 45, 46 part.  paga 50% del  legale 
37 Puteri Giuseppe  rga  2709/2005  udienza 14.12.2010 foglio 33 part.  pagato 50% del legale 
38 Puteri Leopoldo   rga  2708/2005  udienza 16.12.2010 foglio 33 part.  pagato 50% del legale 
39 Mendicino Vittorio  rga  1998/05 sent. n. 422.2006  foglio 19 part.  pagato 50% del  legale 
40 Macchione Michele  rga 499.2000 sent. n. 581.2007 foglio 34 part.  pagato  50% del legale 
Per tutte queste procedure  il geom. Egidio Baratta ha regolarmente pagato il 50% delle spese legali  delle cause come l'altro 50% è stato pagato dall'avv. Saverio Zupi n.q. Il colpevole è sempre il morto....... tanto non può difendersi Il geom. Egidio Baratta è diverso dagli avvocati perché don Saverio lo ha emancipato, responsabilizzato,  lo ha reso partecipe al risultato della causa mentre l’avvocato o vince o perde prende  sempre la strimizzita  parcella pattuita che a volte lo rende felice se fa l’appello così ha diritto  ad  altra parcella.  

 

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