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La legge si nasconde o si omette per gli AMICI....

Licenza edilizia sostanzialmente illegittima rilasciata al sig. Mario Curcio

La licenza edilizia è stata rilasciata su una lottizzazione abusiva perchè priva della convenzione . Nel PSC del Comune di Nocera Terinese è prevista la convenzione debitamente registrata ma non viene poi applicato..... 

Causa TAR  per l' annullamento delle convenzioni

Decisione del Consiglio di Stato n. 3217 del 21.02.2010 ha dato ragione alla tesi del Baratta

Una corretta valutazione avrebbe potuto trovare compimento in un annullamento o la revoca della lottizzazione per la mancanza della firma dei lottizzanti per come prevista dalle norme del PRG vigente. Del resto, non risulta impossibile il mantenimento dell'atto di approvazione del piano di lottizzazione (che è e resta valido ed efficace, sempre che rispetti regole e volontà esistenti almeno sino all'epoca dell'approvazione): si potrà, semmai, prendere atto della infruttuosità di tale atto, almeno fino a che i lottizzanti non saranno concordi nel procedere assieme ovvero fino a che non sia spirato inutilmente l'eventuale termine finale per la sottoscrizione che (si auspica) sia stato previsto dagli atti di approvazione del piano di lottizzazione. Tanto è riportato nella decisione   del  Consiglio di Stato , sez. V, decisione 21.05.2010 n° 3217  che potete leggere cliccando qui.

Giurisprudenza:

La stipula e la trascrizione della convenzione di lottizzazione sono condizioni di efficacia del provvedimento di autorizzazione; pertanto, la mancanza di tali atti, anche della sola trascrizione (come nella specie), esclude l'efficacia e l'operatività della lottizzazione.
Cons. Stato, Sez. IV, 03/02/1981, n. 129
La stipulazione e la trascrizione della convenzione di lottizzazione sono condizioni di efficacia del provvedimento di autorizzazione, onde la mancanza anche della sola trascrizione esclude l'efficacia e l'operatività della lottizzazione.
Cons. Stato, Sez. V, 27/12/1988, n. 863
 La convenzione lottizzatoria, debitamente stipulata e sottoscritta, costituisce condizione di efficacia dei relativi provvedimenti di autorizzazione a costruire; conseguentemente è legittimo il diniego di licenza edilizia (ora concessione edilizia) adottato da un comune in mancanza di una lottizzazione efficace.
Cons. Stato, Sez. V, 21/10/1991, n. 1230    Leggi tutto

 

«Qualcuno ha fatto male i suoi conti»Manca il rispetto della legalità nella lottizzazione Passo Bagnileggi tutto  

Il Baratta  non ha  firmato la convenzione quindi è " sostanzialmente illegittima" la concessione , non solo non si è provveduto alle preventive  opere di urbanizzazione !  leggi tutto

Viene avanti perciò «una cultura di sottomissione alla speculazione edilizia che potrebbe aprire una strada pericolosa perché si stabilirebbe il principio che chi ha il potere può derogare alcune norme, portando alla degenerazione amministrativa e sociale» reato previsto e punito dal DPR n. 380 del 2001 art. 44, lett.b) perchè gli interventi venivano eseguiti stante l'illegittimità di quello rilasciato.

La licenza edilizia rilasciata al  Curcio  è ubicata dove il n. 2

I PROGETTI sulla legalità nella scuola non servono. Sono solo soldi sprecati. La mancanza dei Magistrati provoca gravi danni alla Giustizia : questa è la realtà che la mafia sfrutta perché certa dell’archiviazione dei processi. leggi tutto

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 5 giugno 2009, n. 1445


URBANISTICA ED EDILIZIA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Competenza ad adottare atti in materia edilizia - Dirigente comunale. La competenza ad adottare atti in materia edilizia, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è del dirigente comunale - ovvero nei comuni sprovvisti di detta qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi - al quale spetta di risolvere le questioni interpretative attinenti al rispetto delle norme urbanistiche - e non del Sindaco, trattandosi di un tipico potere gestionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2694; Tar Abruzzo, L'Aquila, 2 dicembre 2002, n. 879; Tar Lazio, Roma, sez. II, 28 giugno 2005, n. 5370; idem, sez. I, 17 aprile 2007, n. 3321), né tanto meno del Presidente del Consiglio comunale al quale, a mente dell’art.39 del d.Lgs. 267/2000, è attribuito il solo compito di riunire il Consiglio comunale,” in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste”, assicurando ”una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”. Pres. Cavallari, Est. Moro - D.N.G. e altri (avv. Liviello) c. Comune di Ugento (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 05/06/2009, n. 1445
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Il Comune di Nocera Terinese non avrebbe dovuto rilasciare alcuna licenza edilizia considerato che mancava la convenzione di tutti i lottizzanti

http://www.altalex.com/index.php?idnot=11301&idstr=20

 

 


E' scritto chiaro che per poter edificare occorre un piano di lottizzazione "convenzionato" . Non essendoci questa convenzione è tutto illegittimo ed il rilascio di una licenza è illegale perchè rilasciata su un atto illegittimo. Il Baratta firmò gli elaborati ma non  firmò giammai la convenzione quindi come può essere una lottizzazione convenzionata fra tutti i lottizzanti ? ciò però non è influente in sede penale!


http://www.altalex.com/index.php?idnot=12237    leggi tutto

Il Comune di Nocera non doveva rilasciare licenze edilizie pur in presenza di una procedura che meglio avrebbe dovuto estrinsecarsi con l’annullamento o la revoca della precedente lottizzazione”. Inoltre non è stata rispettata l'art. 873 c.c. in tema di distanze tra costruzioni, o di queste dal confine.

La particella 11 è di proprietà del Baratta e costituisce il confine da cui bisogna arretrarsi metri......

 

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