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La voce di Nocera Terinese |
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La legge si nasconde o si omette per gli AMICI.... |
Licenza edilizia sostanzialmente illegittima rilasciata al sig. Mario Curcio
La licenza edilizia è stata rilasciata su una lottizzazione abusiva perchè priva della convenzione . Nel PSC del Comune di Nocera Terinese è
prevista la convenzione debitamente registrata ma non viene poi applicato.....![]()

Causa TAR per l' annullamento delle convenzioni
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Decisione del Consiglio di Stato n. 3217 del 21.02.2010 ha dato ragione alla tesi del Baratta |
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Una corretta valutazione avrebbe potuto trovare compimento in un annullamento o la revoca della lottizzazione per la mancanza della firma dei lottizzanti per come prevista dalle norme del PRG vigente. Del resto, non risulta impossibile il mantenimento dell'atto di approvazione del piano di lottizzazione (che è e resta valido ed efficace, sempre che rispetti regole e volontà esistenti almeno sino all'epoca dell'approvazione): si potrà, semmai, prendere atto della infruttuosità di tale atto, almeno fino a che i lottizzanti non saranno concordi nel procedere assieme ovvero fino a che non sia spirato inutilmente l'eventuale termine finale per la sottoscrizione che (si auspica) sia stato previsto dagli atti di approvazione del piano di lottizzazione. Tanto è riportato nella decisione del Consiglio di Stato , sez. V, decisione 21.05.2010 n° 3217 che potete leggere cliccando qui. Giurisprudenza:
La stipula e la trascrizione della convenzione
di lottizzazione
sono condizioni di efficacia del provvedimento di
autorizzazione; pertanto, la mancanza
di tali atti, anche della sola trascrizione (come nella
specie), esclude l'efficacia e l'operatività della lottizzazione.
Cons. Stato, Sez. IV, 03/02/1981, n. 129
La
stipulazione e la trascrizione della convenzione
di lottizzazione
sono condizioni di efficacia del provvedimento di
autorizzazione, onde la mancanza
anche della sola trascrizione esclude l'efficacia e
l'operatività della lottizzazione.
Cons. Stato, Sez. V, 27/12/1988, n. 863
La convenzione
lottizzatoria, debitamente stipulata e sottoscritta,
costituisce condizione di efficacia dei relativi
provvedimenti di autorizzazione a costruire;
conseguentemente è legittimo il diniego di licenza edilizia
(ora concessione edilizia) adottato da un comune in mancanza
di una lottizzazione
efficace.
Cons. Stato, Sez. V, 21/10/1991, n. 1230
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«Qualcuno ha fatto male i
suoi conti» Il Baratta non ha firmato la convenzione quindi è " sostanzialmente illegittima" la concessione , non solo non si è provveduto alle preventive opere di urbanizzazione ! leggi tutto Viene avanti perciò «una cultura di sottomissione alla speculazione edilizia che potrebbe aprire una strada pericolosa perché si stabilirebbe il principio che chi ha il potere può derogare alcune norme, portando alla degenerazione amministrativa e sociale» reato previsto e punito dal DPR n. 380 del 2001 art. 44, lett.b) perchè gli interventi venivano eseguiti stante l'illegittimità di quello rilasciato.
La licenza edilizia rilasciata al Curcio è ubicata dove il n. 2 I PROGETTI sulla legalità nella scuola
non servono. Sono solo soldi sprecati. La mancanza dei Magistrati provoca gravi danni alla
Giustizia : questa è la realtà che la mafia sfrutta perché certa dell’archiviazione dei processi.
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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 5 giugno 2009, n. 1445
URBANISTICA ED EDILIZIA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Competenza ad adottare atti
in materia edilizia - Dirigente comunale. La competenza ad adottare atti in
materia edilizia, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, è del dirigente comunale - ovvero nei comuni sprovvisti di detta
qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi - al quale spetta di
risolvere le questioni interpretative attinenti al rispetto delle norme
urbanistiche - e non del Sindaco, trattandosi di un tipico potere gestionale (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2694; Tar Abruzzo, L'Aquila, 2 dicembre
2002, n. 879; Tar Lazio, Roma, sez. II, 28 giugno 2005, n. 5370; idem, sez. I,
17 aprile 2007, n. 3321), né tanto meno del Presidente del Consiglio comunale
al quale, a mente dell’art.39 del d.Lgs. 267/2000, è attribuito il solo
compito di riunire il Consiglio comunale,” in un termine non superiore ai
venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il
presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni
richieste”, assicurando ”una adeguata e preventiva informazione ai gruppi
consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”.
Pres. Cavallari, Est. Moro - D.N.G. e altri (avv. Liviello) c. Comune di Ugento
(n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce,
Sez. III - 05/06/2009, n. 1445.
Il Comune di Nocera Terinese non avrebbe dovuto rilasciare alcuna licenza edilizia considerato che mancava la convenzione di tutti i lottizzanti
http://www.altalex.com/index.php?idnot=11301&idstr=20
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http://www.altalex.com/index.php?idnot=12237 leggi tutto Il Comune di Nocera non doveva rilasciare licenze edilizie “pur in presenza di una procedura che meglio avrebbe dovuto estrinsecarsi con l’annullamento o la revoca della precedente lottizzazione”. Inoltre non è stata rispettata l'art. 873 c.c. in tema di distanze tra costruzioni, o di queste dal confine. La particella 11 è di proprietà del Baratta e costituisce il confine da cui bisogna arretrarsi metri......
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