La voce di Nocera Terinese

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Decisione del Consiglio di Stato n. 3217 del 21.02.2010 ha dato ragione alla tesi del Baratta

Una corretta valutazione avrebbe potuto trovare compimento in un annullamento o la revoca della lottizzazione per la mancanza della firma dei lottizzanti per come prevista dalle norme del PRG vigente. Del resto, non risulta impossibile il mantenimento dell'atto di approvazione del piano di lottizzazione (che è e resta valido ed efficace, sempre che rispetti regole e volontà esistenti almeno sino all'epoca dell'approvazione): si potrà, semmai, prendere atto della infruttuosità di tale atto, almeno fino a che i lottizzanti non saranno concordi nel procedere assieme ovvero fino a che non sia spirato inutilmente l'eventuale termine finale per la sottoscrizione che (si auspica) sia stato previsto dagli atti di approvazione del piano di lottizzazione. Tanto è riportato nella decisione   del  Consiglio di Stato , sez. V, decisione 21.05.2010 n° 3217  che potete leggere cliccando qui.

Giurisprudenza:

La convenzione è condizione sospensiva di efficacia del provvedimento di autorizzazione: condizione operante ex lege, indipendentemente dalla apposizione di una riserva in questo senso nel testo del provvedimento, con la conseguenza che il provvedimento di approvazione del piano di lottizzazione da parte del Comune non produce effetti in favore del privato sino a che la stipulazione non sia intervenuta (Sez. 4^, 11 aprile 1978, n. 284;

Sez. 4^, 3 febbraio 1981, n. 129; Sez. 5^, 27 dicembre 1988, n. 863;

Sez. 5^, 1 febbraio 1989, n. 82; Sez. 5^, 21 ottobre 1991, n. 1230).

Nè rileva la circostanza che la lottizzazione in questione, approvata dal Comune di Firenze con Delib. consiliare maggio 1969, e, successivamente, anche dalla Regione Toscana nell'aprile e nel settembre 1973, sia stata inserita nel piano regolatore generale del Comune. Difatti, l'inserimento dell'area oggetto del piano di lottizzazione nei programmi planuvolumetrici annessi al piano regolatore ha un vero valore programmatorio; ed esso, se è suscettibile di ingenerare nei proprietari delle aree comprese delle lottizzazioni una aspettativa particolarmente qualificata alla realizzazione del programma costruttivo concordato - per cui ogni modificata delle previsioni di piano regolatore, anche se giustificata dalla necessità di adeguare gli standard urbanistici alle nuove esigenze, richiede un'adeguata motivazione della scelta fatta, con puntuale riferimento alla lottizzazione e conseguente dimostrazione della prevalenza della soluzione prescelta, ai fini della realizzazione dell'interesse pubblico perseguito, sull'interesse privato correlativamente sacrificato -, non svolge già una funzione conformativa del diritto di proprietà in relazione al (maggiore) indice di edificabilità contenuto nel piano di lottizzazione, essendo la piena efficacia della lottizzazione connessa alla stipula di una valida convenzione urbanistica (cfr. Cons. Stato, Sez. 5^, 21 ottobre 1991, n. 1230, cit.).

La stipula e la trascrizione della convenzione di lottizzazione sono condizioni di efficacia del provvedimento di autorizzazione; pertanto, la mancanza di tali atti, anche della sola trascrizione (come nella specie), esclude l'efficacia e l'operatività della lottizzazione. Leggi tutto
Cons. Stato, Sez. IV, 03/02/1981, n. 129
La stipulazione e la trascrizione della convenzione di lottizzazione sono condizioni di efficacia del provvedimento di autorizzazione, onde la mancanza anche della sola trascrizione esclude l'efficacia e l'operatività della lottizzazione.
Cons. Stato, Sez. V, 27/12/1988, n. 863
 La convenzione lottizzatoria, debitamente stipulata e sottoscritta, costituisce condizione di efficacia dei relativi provvedimenti di autorizzazione a costruire; conseguentemente è legittimo il diniego di licenza edilizia (ora concessione edilizia) adottato da un comune in mancanza di una lottizzazione efficace.
Cons. Stato, Sez. V, 21/10/1991, n. 1230

Hanno dichiarato il falso di essere proprietari anche dei terreni del Baratta e Maione italia

Il  reato di lottizzazione abusiva può ravvisarsi anche in presenza di titolo edilizio illegittimo perché in tal caso il giudice penale procede ad una identificazione in concreto della fattispecie criminosa e non disapplica l'atto amministrativo, né interferisce nella sfera nella PA poiché esercita un potere fondato nella previsione normativa incriminatrice.

La non conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico edilizia e alle previsioni degli strumenti urbanistici può esser rilevata non soltanto se l'atto medesimo sia illecito, cioè frutto d'attività criminosa e a prescindere da eventuali collusioni dolose del privato interessato con organi dell’amministrazione, mentre il sindacato del giudice penale è possibile nelle ipotesi in cui l'emanazione dell’atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge e nelle ipotesi di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere, ipotesi riscontrata nel caso in esame, come in precedenza specificato.

Perchè non è stata applicata la convenzione? Recita: " dovranno essere trasferite a titolo gratuito al Comune di Nocera Terinese prima delle richieste di permessi di costruire per interventi privati previsti nel piano di lottizzazione."

La licenza edilizia è stata rilasciata su una lottizzazione abusiva perchè priva della convenzione . Nel PSC del Comune di Nocera Terinese è scritto quanto sopra ma non viene poi applicato..... 

Causa TAR  per l' annullamento delle convenzioni

Raccomandata a mano Lamezia Terme 13.11.2010

Comando Gruppo Operativo

Guardia di Finanza

88046 Lamezia Terme

Oggetto: Chiarimenti alla mia denunzia orale presentata in data 23 aprile 2010 alla Sezione Operativa

Oggi ho ricevuto copia della perizia redatta dal CTU arch. Vittoria D’Amico su incarico del dr Alessandro Brancaccio nella esecuzione immobiliare contro Curcio Domenico n. 67/2010 ed ho riscontrato che a pag. 18 recita"

Quindi mancando tale trascrizione alla Conservatoria non può essere operativo il Piano di Lottizzazione . ( Per evitare di fornirvi la perizia la potete consultare sul mio sito alla pagina )

http://www.lavocedinocera.it/curcio.htm

Ma vi è di più il Baratta ha firmato con prot. 4560 il 5 luglio assieme alla moglie una dichiarazione di essere disponibile come era e lo è a voler firmare la convenzione alle condizioni ivi scritte.

Tale atto non è da considerarsi "come erroneamente vogliono dimostrare" che sia la proposta irrevocabile di cui alle norme 128.2.2 delle ANTA del PRG.

Dopo tale data ho presentato istanza di revoca di dette licenze edilizie. ( vedasi pagina del sito http://www.lavocedinocera.it/Richiesta%20revoca%20lottizzazioni.htm )

Sul sito www.lavocedinocera.it troverete ogni atto contro le evasioni fiscali http://www.lavocedinocera.it/Vendite%20e%20donazioni.htm

perchè è il mio archivio.

Con perfetta osservanza

Egidio Baratta

La sopra dichiarazione che era ed è  una INTENZIONE subordinata alla quantizazione del valore non può essere considerata come una proposta irrevocabile. Il Baratta era ed è intenzionato a firmare la convenzione a condizione che gli venga riconosciuto quanto previsto dalla perequazione cosa non attuata dal Comune di Nocera Terinese anche se prevista dagli ANTA del PRG e del nuovo PSC.

Il primo atto, propedeutico all'avvio di una concessione edilizia è la convenzione regolarmente firmata tra i lottizzanti ed il comune . Trascritta alla Conservatoria dei registri Immobiliari di Catanzaro. Vedasi art 17 dello schema allegato alla redazione dell’approvazione della lottizzazione.

Non c’è la mia firma neanche allo schema della convenzione con 14 lotti

C'è una sentenza del TAR di Catanzaro  leggetela : la convenzione deve essere approvata dal Consiglio Comunale.

Con delibera n. 30 del 21.10.2003 sono state approvate le lottizzazioni Chioccia Nord e Passo Bagni. Entrambe non hanno rispettato le condizioni imposte nei pareri dell'Assessorato Regionale all' Urbanistica inviati con nota successiva all'approvazione  del 30.10.2003.

«Qualcuno ha fatto male i suoi conti»Manca il rispetto della legalità nella lottizzazione Passo Bagnileggi tutto  

Il Baratta  non ha  firmato la convenzione quindi è " sostanzialmente illegittima" la concessione , non solo non si è provveduto alle preventive  opere di urbanizzazione !  leggi tutto

Viene avanti perciò «una cultura di sottomissione alla speculazione edilizia che potrebbe aprire una strada pericolosa perché si stabilirebbe il principio che chi ha il potere può derogare alcune norme, portando alla degenerazione amministrativa e sociale» reato previsto e punito dal DPR n. 380 del 2001 art. 44, lett.b) perchè gli interventi venivano eseguiti stante l'illegittimità di quello rilasciato.

La licenza edilizia rilasciata al Mancini è ubicata dove il n. 1

I PROGETTI sulla legalità nella scuola non servono. Sono solo soldi sprecati. La mancanza dei Magistrati provoca gravi danni alla Giustizia : questa è la realtà che la mafia sfrutta perché certa dell’archiviazione dei processi. leggi tutto

 

La convenzione urbanistica.

Come ha potuto rilasciare il Comune di Nocera Terinese la licenza edilizia che segue 

 dove è stato approvato il piano di lottizzazione e non  sia stata stipulata la relativa 

convenzione di lottizzazione, dato che questa, con la previsione degli oneri a carico del 

privato relativi all’urbanizzazione dell’area, completa l’iter amministrativo. Mi domando 

chi provvederà alla realizzazione di quanto stipulato  nella convenzione ? 

     27.11.2007   


   

      

    

TAR  Calabria

Sede di Catanzaro

 

Dettaglio  del Ricorso

 Num. Reg. Gen.: 1806/2002

 Data Dep.: 12/12/2002

 Sezione: 2

 

 Oggetto del ricorso: AVVERSO DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA,NONCHE' RISARCIMENTO DANNI

 

 Istanza di fissazione: SI

 

 

 

 Istanza di prelievo:

 

 

 

Ricorrenti/Resistenti

 Tipo

 Nome Cognome / Istituzione

  RICORRENTE

  MANCINI ALESSANDRO

  RESISTENTE

  COMUNE DI NOCERA TERINESE

  RESISTENTE

  RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNE NOCERA TERINESE

Avvocati

 Nome: FRANCESCO

 Cognome: SCALZI

 Indirizzo VIA PURIFICATO 18 CZ,

 Tel. 0961 728078

 

 Nome: GABRIELE

 Cognome: RUFFINO

 Indirizzo VIALE STAZIONE,355 ,

 Tel.

 

Atti Depositati

Deposito

Tipo Parte

Parte

Atto Depositato

17/01/2006

 RESISTENTE

 COMUNE DI NOCERA TERINESE

 COSTITUZIONE

 

 

17/01/2006

 RESISTENTE

 COMUNE DI NOCERA TERINESE

 DOCUMENTI

 

 

13/12/2002

 RICORRENTE

 MANCINI ALESSANDRO

 ISTANZA DI FISSAZIONE

 

 

12/12/2002

 RICORRENTE

 MANCINI ALESSANDRO

 DOCUMENTI

 

 

Provvedimenti

Nessun Provvedimento


Non si conosce quale sia il Santo che fece il miracolo che segue: 


Nella tavola stato di fatto è riportata così.

Nella tavola stato di fatto è riportata così.

L’art 27 TU Edlizia recita: “Il dirigente o il responsabile, … in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.”  

Inoltre non è stata rispettato l'art. 873 c.c. in tema di distanze tra costruzioni, o di queste dal confine non è una strada di lottizzione ma è una particella di proprietà del geom. Egidio Baratta

 

La lottizzazione Passo Bagni è abusiva

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale, con la sentenza n. 5115 del 28.11.2001, hanno aderito a questa seconda opzione interpretativa, fornendo alcune interessanti precisazioni: “la nozione di lottizzazione abusiva è duplice, cioè sostanziale e formale, e la prima fattispecie ben può configurarsi indipendentemente dalla circostanza che la lottizzazione sia o meno autorizzata. Quando il giudice, dunque, ravvisa l’esistenza … di un’ipotesi di lottizzazione abusiva - pur in presenza di un’autorizzazione rilasciata ex art. 28 della legge n. 1150-1942, che però risulti in contrasto con previsioni di legge o di piano - non opera alcuna disapplicazione del provvedimento amministrativo, ma si limita ad accertare la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del reato, poiché, una volta che constati il contrasto tra la lottizzazione considerata e la normativa urbanistica, giunge all’accertamento dell’abusività della lottizzazione prescindendo da qualunque giudizio sull'autorizzazione”.

Ciò premesso, le “opere” che integrano la lottizzazione materiale, ai sensi dell’art. 30 c. 1 del t.u. dell’edilizia, possono consistere: in costruzioni vere e proprie come quelle rilasciate in località Passo Bagni senza la firma della convenzione ed in contrasto con le 14 quote indicate nel PRG.

Alla luce di questi principi, per l'autore della lottizzazione, il reato permane sino a quando continua l'attività edificatoria. Infatti, la sussistenza del reato non può essere esclusa sotto il profilo soggettivo per errore sulla legittimità del piano di lottizzazione, manifestamente illegittimo perché contrastante con la normativa regionale e con il PRG comunale, perché nemmeno in virtù del criterio della ignoranza inevitabile teorizzato nella sentenza C. Cost. n. 364/1988 è possibile scusare chi esegue opere che incidono sul tessuto urbanistico senza informarsi delle leggi che disciplinano la materia, incombendo all’interessato l’onere di verificare la conformità delle opere alle norme urbanistiche di cui è presunta la conoscenza ex art. 5 cod. pen..

5. La confisca dei terreni abusivamente lottizzati.

L'accertamento in sede penale della lottizzazione abusiva comporta ope legis la confisca del terreno e delle opere abusivamente eseguite ed è, quindi, irrilevante l'intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione del reato perché la sanzione amministrativa della confisca è connessa con l'oggettiva illiceità della cosa ed opera automaticamente, ove sia accertata la lottizzazione abusiva, a prescindere dalla persona del condannato, sicché non si procede alla confisca soltanto nel caso, nella specie non ricorrente, in cui sia giudizialmente accertata l'insussistenza del fatto.

Il reato di lottizzazione abusiva.

Il reato di lottizzazione abusiva, a condotta libera, si realizza con varie modalità mediante operazioni con cui il suolo viene abusivamente utilizzato per la realizzazione di una pluralità di insediamenti residenziali e, in particolare, le licenze rilasciate al sig Mario Curcio e Franco Mancini senza aver provveduto ad urbanizzare la zona come previsto dalla convenzione. Quindi siamo in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata e non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione;  si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi [Cfr. Cassazione SU 28.11.2001, Salvini; Sezione III 11.05.2005, Stiffi; Sezione III, 29.01.2001, Matarrese; Sezione III, 30.12.1996 n. 11249.


E' scritto chiaro che per poter edificare occorre un piano di lottizzazione "convenzionato" . Non essendoci questa convenzione è tutto illegittimo ed il rilascio di una licenza è illegale perchè rilasciata su un atto illegittimo. Il Baratta firmò gli elaborati ma non  firmò giammai la convenzione quindi come può essere una lottizzazione convenzionata fra tutti i lottizzanti ? ciò però non è influente in sede penale!

 


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