La voce di Nocera Terinese

  Transazione    PSC 2009    Perequazione   Parco Marina  Chioccia Nord

La legge si nasconde o si omette per gli AMICI....

Lottizzazione Passo Bagni  sostanzialmente illegittima - La struttura fondiaria è immutabile 

Riqualificazione urbana in seguito al PSC

  DELIBERA del Consiglio Comunale  N 1  del 15.04.2011

Osservazione n. 104 prot. n. 1484 del 15/02/2011

Proponente: Mancini Franco e altri

Loc.  Marina di Nocera Terinese . Lottizzazione Passo Bagni

Previsione PRG : Zona C2.1 Passo Bagni

Previsione PSC: Ambito di valorizzazione coordinato "Lottizzazione Passo Bagni"

Chiedono:

-che la rotatoria venga realizzata con fondi comunali.;

- che il costo delle opere di urbanizzazione venga distribuito in maniera perequata con i proprietai dei lotti della vicina area denominata "Parco Marina ";

-che la possibilità di collegare le strade di P.di L. con la strada provinciale;

- che l'incremento del 50% dell'indice di fabbricabilità dell'intera lottizzazione;

- che la destinazione d'uso dei fabbricati possa essere a discrezione dei singoli proprietari, indifferentenente del tipo residenziale produttivo- commerciale- artigianale.

Il Sindaco dà lettura dell’osservazione e delle relative controdeduzioni tecniche;

DELIBERA

Con voti favorevoli 8  contrari 3 (Motta F. – Motta A. – Grandinetti A.) astenuti 0

Di accogliere che, in considerazione di quanto espresso per le osservazioni nn. 82,84,86,  l’incremento di superficie complessiva è ammesso fino ad un massimo del 40% per destinazioni produttive; la destinazione d’uso dei fabbricati potrà essere indifferentemente residenziale o produttiva.  Le strade di lottizzazione potranno essere collegate con la strada provinciale previo ottenimento parere; il costo delle opere di urbanizzazione potrà essere ripartito equamente con le altre aree di trasformazione urbanistica limitrofe  – la rotatoria viene sostituita con un incrocio a raso e interessante alla via comunale Garibaldi – le stesse opere saranno realizzate dal Comune.

Causa TAR  per l' annullamento delle convenzioni

Applicazione del regime edificatorio

Art. 82.1.3

Il numero per cui dividere la superficie totale delle quote onde determinare la quota media convenzionale è 14 (quattordici).

IL Sindaco di allora Giovanbattista Macchione  e l'assessore all'urbanistica Pasquale Motta avevano previsto un piazza alla fine della lottizzazione chiamandola Parco Marina. Loro sostenevano che era una lottizzazione in sanatoria mettendo un limite ai nuovi acquisti  fino al 1992 .  Ora come sono bravi hanno messo gli standard nei terreni Baratta ed hanno creato una seconda Parco marina per i terreni comprati del 2010 dall'ex sindaco Giovanbattista Macchione!  Per non parlare delle licenze edilizie rilasciate senza la convenzione e senza aver pagato gli oneri di Urbanizzazione. Si hanno fatto fare una polizza ma chi mai pagherà? 

 

Decisione del Consiglio di Stato n. 3217 del 21.02.2010 ha dato ragione alla tesi del Baratta

Una corretta valutazione avrebbe potuto trovare compimento in un annullamento o la revoca della lottizzazione per la mancanza della firma dei lottizzanti per come prevista dalle norme del PRG vigente. Del resto, non risulta impossibile il mantenimento dell'atto di approvazione del piano di lottizzazione (che è e resta valido ed efficace, sempre che rispetti regole e volontà esistenti almeno sino all'epoca dell'approvazione): si potrà, semmai, prendere atto della infruttuosità di tale atto, almeno fino a che i lottizzanti non saranno concordi nel procedere assieme ovvero fino a che non sia spirato inutilmente l'eventuale termine finale per la sottoscrizione che (si auspica) sia stato previsto dagli atti di approvazione del piano di lottizzazione. Tanto è riportato nella decisione   del  Consiglio di Stato , sez. V, decisione 21.05.2010 n° 3217  che potete leggere cliccando qui

Art. 17 - La trascrizione della convenzione

La convenzione, una volta stipulata, sarà integralmente registrata e trascritta, a cura e spese del lottizzante, a norma del co. 5° dell’art. 8 della l. 6.8.1967, n. 765.
Essa avrà valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto ai singoli atti o contratti necessari per il trasferimento al Comune della proprietà delle aree e delle opere di cui è prevista la cessione nella convenzione stessa, nonché ai fini della costituzione di altri eventuali diritti reali.
L’esecuzione resta comunque subordinata all’effettivo rilascio dell’autorizzazione a lottizzare da parte del Sindaco nonché alla realizzazione, da parte dei lottizzante o suoi aventi causa, del programma edificatorio previsto, secondo le modalità e i termini specificati ai precedenti artt.. .: Trascrizione.

La trascrizione della convenzione della lottizzazione risolve il problema degli effetti giuridici in modo particolare la questione della opponibilità ai terzi dei citati vincoli e  delle destinazioni d’uso previste dal piano di lottizzazione.   Leggi tutto

C'è una sentenza del TAR di Catanzaro  leggetela : la convenzione deve essere approvata dal Consiglio Comunale.   

 

Differenza tra lottizzazione abusiva e abuso edilizio “semplice”

 

a pag. 204

A questo proposito va citato il Sig. Baratta, proprietario  in quel comune, che, pur apprezzando la perequazione come principio, si oppone con forza alla gestione urbanistica ed in particolar modo delle modalità di applicazione della perequazione di quel Comune    www.urbaterr.it 

Una recente pronuncia della Suprema Corte (Sez. III, n. 9982 del 21.11.2007-05.03.2008) ha posto in risalto la diversa estensione che caratterizza il fenomeno lottizzatorio rispetto all’abuso edilizio tradizionalmente inteso: “La trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che dà luogo a lottizzazione abusiva può essere realizzata conferendo un diverso assetto ad una porzione di esso, con modalità non consentibili neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo, … ponendo cioè in essere un’attività finalizzata ed idonea a snaturare la programmazione dell’uso del territorio stesso quale delineata dallo strumento urbanistico generale, sicché deve ritenersi inconferente ogni riferimento all'incidenza delle nuove costruzioni sullo stato di urbanizzazione esistente. Un titolo abilitante eventualmente sopravvenuto legittima soltanto l’opera edilizia che ne costituisce l’oggetto, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica. Pertanto anche il rilascio di una pluralità di concessioni edilizie nell’area interessata da una lottizzazione abusiva non rende lecita un'attività che tale non è: la concessione non ha, infatti, una funzione strumentale urbanistica di pianificazione dell’uso del territorio.

Nello stesso senso, è stato affermato che “va qualificata come lottizzazione quell’insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni a scopo edificatorio intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano. Conseguentemente allorché la nuova costruzione non presuppone opere di urbanizzazione primaria o secondarie, mentre è richiesto il preventivo permesso di costruire, non si rende necessaria l'autorizzazione lottizzatoria, non risultando pregiudicata la riserva pubblica di pianificazione urbanistica” (Cass. Sez. III, n. 17663 del 03.03.2005).

 

Confronto della convenzione con la bozza

Leggi convenzione lottizzazione  Passo Bagni, non trascritte, illegale firmata da 9 persone , non passata dal Consiglio Comunale, falsa perchè hanno dichiarato di essere proprietari dei terreni del geom. Egidio Baratta il quale ha provveduto a denunziare il fatto

Leggi schema o bozza di convenzione lottizzazione Passo Bagni con 14 quote


 

Ill:mo sig. Comandante dei Vigili Urbani

Comune di Nocera Terinese

Oggetto: richiesta pronto intervento perché  ignoti hanno messo materiale di risulta.

Il sottoscritto Baratta Egidio quale unico ed esclusivo proprietario del terreno ricadente nella lottizzazione Passo Bagni che dovrebbe essere una strada di lottizzazione ma alla data attuale io non ho firmato alcuna convenzione.

Certo che scoprirete il depositante per fare rimuovere il tutto.

Con perfetta osservanza.

Egidio Baratta

Lamezia Terme 8.06.2009

 

 

 C'era una volta... nel lontano 1976 un paese della Calabria, Nocera Terinese, che conferì ad una terna di tecnici  l'incarico per la progettazione del PRG. Detti tecnici con diligenza e professionalità provvidero ma prima che fosse adottato cadde quella  l'Amministrazione . La nuova di sinistra nominò un tecnico  innovativo che progettò il primo PRG perequativo della Calabria, tanto perfetto, che, ad oggi, ancora con oltre 5 ettari di terreno non ho potuto costruire neanche una casetta dopo aver vinto una causa al Consiglio di Stato. Ebbe fine anche quella amministrazione di sinistra prendendo il suo posto l'attuale che sta provvedendo ad adeguare il PRG alla legge regionale urbanistica 19.2002 ma per me rimane sempre la fistola aperta.

L’autorizzazione del comune alla lottizzazione di un terreno a scopo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione che stabilisca tutti gli oneri a carico del privato per quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la recente giurisprudenza afferma che la lottizzazione di un’area si completa e diviene perfetta con la stipula della convenzione (Cass. 14 dicembre 2007, n. 26275). Inoltre la convenzione è condizione di efficacia del provvedimento di autorizzazione alla lottizzazione, con la conseguenza che l’autorizzazione del piano di lottizzazione da parte del comune non produce effetti in favore del privato sino a che la stipulazione della convenzione non sia intervenuta. Invece a Nocera senza la convenzione hanno rilasciato licenze edilizie.

 Pag 1

 

 

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Pag.

 Con delibera n. 30 del 21.10.2003 sono state approvate le lottizzazioni Chioccia Nord e Passo Bagni. Entrambe non hanno rispettato le condizioni imposte nei pareri dell'Assessorato Regionale all' Urbanistica inviati con nota successiva all'approvazione  del 30.10.2003.

 

 

Collegamenti

 Descrizione

Approvazione Lottizzazione col fare mafioso

 La QTR doveva essere per 3756 per ogni quota non 2923

Convenzione incompleta quindi non valida

 Convenzione lottizzazione Passo Bagni mai firmata dai 3/4

Rilascio licenza edilizia col fare mafioso

 Rilascio licenza senza convenzione , senza aver provveduto all'urbanizzazione

Espropri nei terreni del 1° PRG  perequativo

Non potendo costruire con la perequazione ritornarono all'esproprio 

Denunzia penale del 2001 

 Archiviata perchè pur essendoci l'illegalità ancora era in itinere

Denunzia penale  del 2004

 Archiviata per trascorsi termini e priva della nuova CTU. Il reato esiste

Il calcolo della quota media è 3758 mq contro i 2923 mq disattendendo espressamente quanto stabilito al punto 82.1.3 e art 21.2.3 da cui dipende il proporzionamento del Piano di Lottizzazione Passo Bagni. Errore commesso volutamente nella fase iniziale che ha modificato le 14 quote in 18 per favorire l'amico e penalizzare il Baratta perchè aveva comprato al 29.05.1992. I mq complessivi erano 52.617. la  convenzione di lottizzazione leggi convenzione è illegittima 

Così era la lottizzazione Passo Bagni al 1994

I terreni cedenti sono solo nella proprietà Baratta. Che tipo di perequazione è ? Tutti tolleranti e bravi urbanisti come son tutti gay col sedere degli altri.!  

Come si legge l'arch. Pompei aveva previsto che per attuare la perequazione i proprietari delle singole particelle devono, per poter edificare, versare al comune il corrispettivo del costo di acquisizione delle aree standard. Perchè ciò non è attuato ?

Il terreno Passo Bagni è mq 54.950,00 i firmatari della convenzione hanno mq 22.937 quindi meno dei 3/4. 

Ad veritatem non è riportata la costruzione effettuata dal sig.  Mancini nè l'esproprio della Cassa per il Mezzogiorno ora del Comune ( acquedotto).

Osservazione n. 104 prot. n. 1484 del 15/02/2011

Proponente: Mancini Franco e altri

Il Sindaco dà lettura dell’osservazione e delle relative controdeduzioni tecniche;

DELIBERA

Con voti favorevoli 8  contrari 3 (Motta F. – Motta A. – Grandinetti A.) astenuti 0

Di accogliere che, in considerazione di quanto espresso per le osservazioni nn. 82,84,86,  l’incremento di superficie complessiva è ammesso fino ad un massimo del 40% per destinazioni produttive; la destinazione d’uso dei fabbricati potrà essere indifferentemente residenziale o produttiva.  Le strade di lottizzazione potranno essere collegate con la strada provinciale previo ottenimento parere; il costo delle opere di urbanizzazione potrà essere ripartito equamente con le altre aree di trasformazione urbanistica limitrofe  – la rotatoria viene sostituita con un incrocio a raso e interessante alla via comunale Garibaldi – le stesse opere saranno realizzate dal Comune.

Come leggerete al punto 6 c'è scritto che i progettisti del PSC avrebbero dovuto rivisitare le norme delle  Norme Tecniche Attuative per eliminare gli eventuali errori che esistono nella scatola cinese del PRG perequativo che dal 1994 non può essere attuato.

E' una lottizzazione anomala, illegittima, campata in aria perchè con una convenzione non conforme all'art.128.2.1 degli  NTA del PRG  senza la firma dei 3/4 dei lottizzanti. Leggi convenzione

E' una lottizzazione  illegittima perchè in contrasto con l'art. 128.2.1 delle Norme Tecniche  Attuative.

 

per vedere ortofoto collegati al satellite 

 

 

Non sono rispettate le distanze dei 5 mt dal confine della proprietà

Stato di fatto con evidenziati i lotti traslati

Col PSC in itinere, siamo nel 2007, si parla di perequazione per evitare l'esproprio e poi si effettua ! 



 

La trasformazione urbanistica senza alcuna Piazza.

Quale identità per i nuovi cittadini di una lottizzazione senza una piazza?

Secondo l’arch. Pompei, l’arch. Osso, progettista della lottizzazione Parco Marina – Passo Bagni,  aveva  previsto una piazza per consentire l’aggregazione e la socializzazione rendendo la zona vivibile.  Ora nel PSC nessuna “Piazza “ è prevista !

 

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