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Transazione
PSC 2009
Perequazione
Parco Marina
Chioccia Nord
La legge si nasconde o si omette per
gli AMICI....
Lottizzazione
Passo Bagni
sostanzialmente illegittima - La
struttura fondiaria è immutabile
Riqualificazione
urbana in seguito al PSC
DELIBERA del Consiglio Comunale N 1 del
15.04.2011
Osservazione
n. 104 prot. n. 1484 del 15/02/2011
Proponente:
Mancini Franco e altri
Loc.
Marina di Nocera Terinese . Lottizzazione Passo Bagni
Previsione
PRG : Zona C2.1 Passo Bagni
Previsione
PSC: Ambito di valorizzazione coordinato "Lottizzazione Passo
Bagni"
Chiedono:
-che
la rotatoria venga realizzata con fondi comunali.;
-
che il costo delle opere di urbanizzazione venga distribuito in maniera
perequata con i proprietai dei lotti della vicina area denominata
"Parco Marina ";
-che
la possibilità di collegare le strade di P.di L. con la strada
provinciale;
-
che l'incremento del 50% dell'indice di fabbricabilità dell'intera
lottizzazione;
-
che la destinazione d'uso dei fabbricati possa essere a discrezione dei
singoli proprietari, indifferentenente del tipo residenziale produttivo-
commerciale- artigianale.
Il
Sindaco dà lettura dell’osservazione e delle relative controdeduzioni
tecniche;
DELIBERA
Con
voti favorevoli 8 contrari 3
(Motta F. – Motta A. – Grandinetti A.) astenuti 0
Di
accogliere che, in considerazione di quanto espresso per le osservazioni
nn. 82,84,86, l’incremento
di superficie complessiva è ammesso fino ad un massimo del 40% per
destinazioni produttive; la destinazione d’uso dei fabbricati potrà
essere indifferentemente residenziale o produttiva.
Le strade di lottizzazione potranno essere collegate con la
strada provinciale previo ottenimento parere; il costo delle opere di
urbanizzazione potrà essere ripartito equamente con le altre aree di
trasformazione urbanistica limitrofe
– la rotatoria viene sostituita con un incrocio a raso e
interessante alla via comunale Garibaldi – le stesse opere saranno
realizzate dal Comune.
Causa
TAR per l' annullamento delle convenzioni
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Applicazione
del regime edificatorio |
Art.
82.1.3
Il numero per cui
dividere la superficie totale delle quote onde determinare la quota media
convenzionale è 14 (quattordici).
IL
Sindaco di allora Giovanbattista Macchione e l'assessore all'urbanistica
Pasquale Motta avevano previsto un piazza alla fine della lottizzazione
chiamandola Parco Marina. Loro sostenevano che era una lottizzazione in
sanatoria mettendo un limite ai nuovi acquisti fino al 1992 . Ora
come sono bravi hanno messo gli standard nei terreni Baratta ed hanno creato una
seconda Parco marina per i terreni comprati del 2010 dall'ex sindaco
Giovanbattista Macchione! Per non parlare delle licenze edilizie
rilasciate senza la convenzione e senza aver pagato gli oneri di Urbanizzazione.
Si hanno fatto fare una polizza ma chi mai pagherà?
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Decisione del Consiglio di Stato n. 3217 del
21.02.2010 ha dato ragione alla tesi del Baratta
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Una corretta valutazione
avrebbe potuto trovare compimento in un annullamento o la
revoca della lottizzazione per la mancanza della firma dei
lottizzanti per come prevista dalle norme del PRG vigente.
Del resto, non risulta impossibile il mantenimento dell'atto
di approvazione del piano di lottizzazione (che è e resta
valido ed efficace, sempre che rispetti regole e volontà
esistenti almeno sino all'epoca dell'approvazione): si potrà,
semmai, prendere atto della infruttuosità di tale atto,
almeno fino a che i lottizzanti non saranno concordi nel
procedere assieme ovvero fino a che non sia spirato
inutilmente l'eventuale termine finale per la sottoscrizione
che (si auspica) sia stato previsto dagli atti di
approvazione del piano di lottizzazione. Tanto è riportato
nella decisione del
Consiglio di Stato
, sez. V, decisione 21.05.2010 n° 3217 che
potete leggere cliccando qui
Art. 17 - La
trascrizione della convenzione
La
convenzione, una volta stipulata, sarà integralmente
registrata e trascritta, a cura e spese del lottizzante, a
norma del co. 5° dell’art. 8 della l. 6.8.1967, n. 765.
Essa avrà
valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto ai
singoli atti o contratti necessari per il trasferimento al
Comune della proprietà delle aree e delle opere di cui è
prevista la cessione nella convenzione stessa, nonché ai
fini della costituzione di altri eventuali diritti reali.
L’esecuzione
resta comunque subordinata all’effettivo rilascio
dell’autorizzazione a lottizzare da parte del Sindaco
nonché alla realizzazione, da parte dei lottizzante o suoi
aventi causa, del programma edificatorio previsto, secondo
le modalità e i termini specificati ai precedenti artt.. .:
Trascrizione.
La
trascrizione della convenzione della lottizzazione risolve
il problema degli effetti giuridici in modo particolare la
questione della opponibilità ai terzi dei citati vincoli e delle
destinazioni d’uso previste dal piano di lottizzazione.
Leggi
tutto
C'è
una sentenza del TAR di Catanzaro leggetela : la
convenzione deve essere approvata dal Consiglio Comunale.
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Differenza tra lottizzazione abusiva e abuso edilizio
“semplice”
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a pag. 204
A questo proposito va citato il Sig.
Baratta, proprietario in quel comune, che, pur
apprezzando la perequazione come principio, si oppone con
forza alla gestione urbanistica ed in particolar modo delle
modalità di applicazione della perequazione di quel Comune
www.urbaterr.it
Una recente pronuncia della Suprema Corte (Sez. III, n.
9982 del 21.11.2007-05.03.2008) ha posto in risalto la diversa
estensione che caratterizza il fenomeno lottizzatorio rispetto
all’abuso edilizio tradizionalmente inteso: “La trasformazione
edilizia ed urbanistica del territorio che dà luogo a lottizzazione
abusiva può essere realizzata conferendo un diverso assetto ad una
porzione di esso, con modalità non consentibili neppure attraverso la
predisposizione di un piano attuativo, … ponendo cioè in essere
un’attività finalizzata ed idonea a snaturare la programmazione
dell’uso del territorio stesso quale delineata dallo strumento
urbanistico generale, sicché deve ritenersi inconferente ogni
riferimento all'incidenza delle nuove costruzioni sullo stato di
urbanizzazione esistente. Un titolo abilitante eventualmente
sopravvenuto legittima soltanto l’opera edilizia che ne costituisce
l’oggetto, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta
la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica.
Pertanto anche il rilascio di una pluralità di concessioni edilizie
nell’area interessata da una lottizzazione abusiva non rende lecita
un'attività che tale non è: la
concessione non ha, infatti, una funzione strumentale urbanistica di
pianificazione dell’uso del territorio”.
Nello stesso senso, è stato affermato che “va qualificata come
lottizzazione quell’insieme di opere o di atti giuridici che
comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni a
scopo edificatorio intesa quale conferimento all'area di un diverso
assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di
interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano.
Conseguentemente allorché la nuova costruzione non presuppone opere di
urbanizzazione primaria o secondarie, mentre è richiesto il preventivo
permesso di costruire, non si rende necessaria l'autorizzazione
lottizzatoria, non risultando pregiudicata la riserva pubblica di
pianificazione urbanistica” (Cass. Sez. III, n. 17663 del
03.03.2005).




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Confronto
della convenzione con la bozza
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Ill:mo sig. Comandante dei Vigili Urbani
Comune di Nocera Terinese
Oggetto: richiesta pronto intervento perché ignoti
hanno messo materiale di risulta.
Il sottoscritto Baratta Egidio quale unico ed esclusivo
proprietario del terreno ricadente nella lottizzazione Passo
Bagni che dovrebbe essere una strada di lottizzazione ma alla
data attuale io non ho firmato alcuna convenzione.
Certo che scoprirete il depositante per fare rimuovere il
tutto.
Con perfetta osservanza.
Egidio Baratta
Lamezia Terme 8.06.2009
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C'era una
volta... nel
lontano 1976 un paese della Calabria, Nocera Terinese, che
conferì ad una terna di tecnici l'incarico per la
progettazione del PRG. Detti tecnici con diligenza e
professionalità provvidero ma prima che fosse adottato cadde
quella l'Amministrazione . La nuova di sinistra nominò un
tecnico innovativo che progettò il primo PRG perequativo
della Calabria, tanto perfetto, che, ad oggi, ancora con oltre 5
ettari di terreno non ho potuto costruire neanche una casetta
dopo aver vinto una causa al Consiglio di Stato. Ebbe fine anche
quella amministrazione di sinistra prendendo il suo posto
l'attuale che sta provvedendo ad adeguare il PRG alla legge
regionale urbanistica 19.2002 ma per me rimane sempre la fistola
aperta.




L’autorizzazione
del comune alla lottizzazione di un terreno a scopo edilizio è
subordinata alla stipula di una convenzione che stabilisca tutti
gli oneri a carico del privato per quanto riguarda la
realizzazione delle opere di urbanizzazione e la recente
giurisprudenza afferma che la lottizzazione di un’area si
completa e diviene perfetta con la stipula della convenzione
(Cass. 14 dicembre 2007, n. 26275). Inoltre la convenzione è
condizione di efficacia del provvedimento di autorizzazione alla
lottizzazione, con la conseguenza che l’autorizzazione del
piano di lottizzazione da parte del comune non produce effetti
in favore del privato sino a che la stipulazione della
convenzione non sia intervenuta. Invece a Nocera senza la
convenzione hanno rilasciato licenze edilizie.
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Pag 1
Pag
Pag
Pag.
Con delibera n. 30 del 21.10.2003 sono state
approvate le lottizzazioni Chioccia Nord e Passo Bagni. Entrambe
non hanno rispettato le condizioni imposte nei pareri
dell'Assessorato Regionale all' Urbanistica inviati con nota successiva
all'approvazione del 30.10.2003.

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Il
calcolo della quota media è 3758 mq contro i 2923 mq disattendendo
espressamente quanto stabilito al punto 82.1.3 e art 21.2.3 da cui
dipende il proporzionamento del Piano di Lottizzazione Passo Bagni.
Errore commesso volutamente
nella fase iniziale che ha modificato le 14 quote in 18 per favorire
l'amico e penalizzare il Baratta perchè aveva comprato al 29.05.1992. I
mq complessivi erano 52.617. la convenzione
di lottizzazione
leggi
convenzione
è illegittima
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