La voce di Nocera Terinese

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Il terreno di tutti a Nocera a 20 euro il mio a 100

Causa TAR  per l' annullamento delle convenzioni

La legge si nasconde o si omette per gli AMICI....

Lottizzazione Chioccia Nord  querela per falso in atto pubblico

Negli atti dell'Ufficio Tecnico ci sono le tre copie degli atti notarili dei miei terreni e in virtù di questi che in 

 

 

Successivamente comunicai l'acquisto di altro terreno inviando copia dell'atto notarile. Quindi come hanno potuto ignorare di essere io proprietario ?

NON CONVENZIONATA MENTRE NEL PSC RISULTA CONVENZIONATA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 30 giugno 2011, n.14463


MASSIMA
Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile ai sensi dell'art. 1183 c.c. la regola dello immediato adempimento ("quod sine die debetur statini debetur"); con la conseguenza che, a norma degli art. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'inattività delle parti protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione

 

 

 

Appena si decideranno a rispondere sapremo se è convenzionata o meno alla data odierna 20.12.2010

Decisione del Consiglio di Stato n. 3217 del 21.02.2010 ha dato ragione alla tesi del Baratta

Una corretta valutazione avrebbe potuto trovare compimento in un annullamento o la revoca della lottizzazione per la mancanza della firma dei lottizzanti per come prevista dalle norme del PRG vigente. Del resto, non risulta impossibile il mantenimento dell'atto di approvazione del piano di lottizzazione (che è e resta valido ed efficace, sempre che rispetti regole e volontà esistenti almeno sino all'epoca dell'approvazione): si potrà, semmai, prendere atto della infruttuosità di tale atto, almeno fino a che i lottizzanti non saranno concordi nel procedere assieme ovvero fino a che non sia spirato inutilmente l'eventuale termine finale per la sottoscrizione che (si auspica) sia stato previsto dagli atti di approvazione del piano di lottizzazione. Tanto è riportato nella decisione   del  Consiglio di Stato , sez. V, decisione 21.05.2010 n° 3217  che potete leggere cliccando qui.

Giurisprudenza:

La stipula e la trascrizione della convenzione di lottizzazione sono condizioni di efficacia del provvedimento di autorizzazione; pertanto, la mancanza di tali atti, anche della sola trascrizione (come nella specie), esclude l'efficacia e l'operatività della lottizzazione.
Cons. Stato, Sez. IV, 03/02/1981, n. 129
La stipulazione e la trascrizione della convenzione di lottizzazione sono condizioni di efficacia del provvedimento di autorizzazione, onde la mancanza anche della sola trascrizione esclude l'efficacia e l'operatività della lottizzazione.
Cons. Stato, Sez. V, 27/12/1988, n. 863
 La convenzione lottizzatoria, debitamente stipulata e sottoscritta, costituisce condizione di efficacia dei relativi provvedimenti di autorizzazione a costruire; conseguentemente è legittimo il diniego di licenza edilizia (ora concessione edilizia) adottato da un comune in mancanza di una lottizzazione efficace.
Cons. Stato, Sez. V, 21/10/1991, n. 1230    Leggi tutto

 

Hanno mutato lo stato dei luoghi  senza l'autorizzazione urbanistica mentre c'è una causa civile.

 

Abuso del diritto: lottizzazione sostanzialmente illegittima

Ordine di facere ai proprietari per emergenza pericolo incendi

Ai fini dell'intervento sostitutivo, non risulta essere stata mai, almeno formalmente, revocata l'ordinanza n. 60/2008, e tuttavia non è stata mai eseguita. Sig. Sindaco perchè non si provvede facendo pagare le relative spese ai proprietari inadempienti per come scritto nell'ordinanza?. 

La trasparenza che non c’è : Non vogliono dare neanche l'elenco

26.07.2009 qualcuno ha provveduto ma gli altri ?......vedi altre fotografie

Chi sono questi Signori che hanno manifestato espresso diniego....... il Sindaco ha paura......

Stuttura fondiaria

Art. 21.2.1

Poichè le previsioni del PRG si basano sulla struttura fondiaria esistente alla data della sua formazione, essa è rilevante ai fini della disciplina urbanistica.


   Lottizzazione Chioccia Nord 

Particolare 

Ortofoto  volo 2000 con il catastale.

Ortofoto  volo  2001

oggi 7.7.2011 si noti l'allargamento della strada dal Baratta denunziato

 


 Proprietà geom. Egidio Baratta part. 272   part. 21   part. 561   foglio 33

 

 - Perizia estimativa geom. Russo Saverio -     leggi tutto

Non esiste una particella al catasto ne ieri ne oggi . Mai voluta fino al 2004 dall'avv. Saverio Zupi nq. 

 In questo paese abituati  a non rispettare le regole hanno disatteso quanto stabilito nella Delibera d'incarico sopra richiamata che doveva essere redatto secondo le ANTA del PRG. Infatti a rigorosa norma di legge (1150/42) per la firma degli atti della lottizzazione occorre l'adesione dei "proprietari" non di persone non aventi titolo e diritto 

Come è evidente ai lotti 1,2,3,4,5,6 e 10 non è indicato nulla come superficie catastale perchè era tutto della de Luca quindi si è sopperito con il verbale dei Vigili Urbani, non idoneo per redigere una lottizzazione

Il lotto segnato come mq 900 (783) fa parte della maggiore consistenza della particella 20 del foglio 33 della de Luca nato dal frazionamento del 02.09.2004 a firma dell'avv. Saverio Zupi .  leggi tutto La luce della verità rischiara le tenebre ( nel nostro caso la menzogna asseverata) perché l’Uomo di sani principi che rispetta l’altro prodigandosi a fare vedere la verità  è sorgente di luce portatore di gioia e di amore.

Non esiste nessun frazionamento con detta particella per come indicata col n. 6 x mq. 900   

      - Perizia estimativa geom. Russo Saverio -     leggi tutto che non ha tenuto conto della risoluzione n. 319/E del 24.07.2008 la quale fa un distinguo tra terreni convenzionati e meno perchè è la convenzione che perfeziona una lottizzazione! leggi risoluzione 319

La quota n. 6 non è racchiusa dentro la particella 561  ma è la quota n. 6 spettante ai terreni della de Luca ora  Baratta per mq. 4746  ex 20a. Il Baratta dovrebbe avere altra quota per le particelle 272 e 21 come fatto per il sig. Mastroianni Alessandro. Noti bene il lettore la particella 21 esiste sin dal 1976

 

 


 Proprietà geom. Egidio Baratta part. 272   part. 21   part. 561   foglio 33

Negli atti dell'Ufficio Tecnico ci sono le tre copie degli atti notarili dei miei terreni e in virtù di questi che in passato  venivo convocato:.

Oggi 24.02.2011 mi hanno consegnato la copia della convenzione nella quale dichiarano di essere proprietari di tutte le particelle ivi comprese quelle del geom. Egidio Baratta e Maione Italia: leggete per credere.


 

Non è conforme perchè il frazionamento della particella 20 è avvenuto in data 15.04.2004. leggi 

Hanno assegnato le 11 quote  secondo il prot. 2831 del 10.05.1999 in base agli accertamenti di un Vigile Urbano . La tavola n. 4  della zonizzazione è in netto contrasto coi certificati di destinazione urbanistica in atti e con tutte le norme delle ANTA del PRG.

Con delibera n. 30 del 21.10.2003 sono state approvate le lottizzazioni Chioccia Nord e Passo Bagni. Entrambe non hanno rispettato le condizioni imposte nei pareri dell'Assessorato Regionale all' Urbanistica inviati con nota successiva all'approvazione  del 30.10.2003.


 

Per colpa di chi, per colpa di cosa, i terreni del Baratta che fanno parte della lottizzazione in primis come proprietari di due quote indicate nel piano particellare  n. 7 e n. 10. Inoltre il Baratta ha diritto alla quota n. 6 che è quanto rimasto della quota parte ex de Luca part.lla 20 . Perchè  non viene assegnato  quanto previsto dalla perequazione di cui all'art. 54 legge 19/02 ? I frazionamenti per assicurare la conformità alla lottizzazione furono redatti a posteriore nel 2004 . Le due quote del Baratta invece esistevano sin dal 1979 / 83

 

In questo paese abituati  a non rispettare le regole hanno disatteso quanto stabilito nella Delibera d'incarico sopra richiamata che doveva essere redatto secondo le ANTA del PRG. Infatti a rigorosa norma di legge (1150/42) per la firma degli atti della lottizzazione occorre l'adesione dei "proprietari" non di persone non aventi titolo e diritto

 

Il Procuratore Generale della Sig.ra de Luca Simonetta, avv. Saverio Zupi, non volle mai firmare il 22.02.2002 il frazionamento al geom. Saverio Russo. Così fece 1.03.04 quando il frazionamento  fu ripresentato dal geom. Orlando Giuseppe per conformarlo alla lottizzazione già approvata.  

Quadro particellare  dello stato di fatto e di diritto delle  ditte catastali proprietari dei terreni nella lottizzazione Chioccia Nord al 2009.  mq. 18700

 


 
 


 Proprietà geom. Egidio Baratta part. 272   part. 21   part. 561   foglio 33

 

Baratta essendo proprietario di due particelle catastali esistenti prima del PRG aveva ed ha diritto ad una quota. Ha diritto alle due quote ex de Luca n. 5 e n. 9.

Evidenziato il terreno del Baratta Maione dove è stato assegnato il lotto n. 6 in base alla relazione del Vigile Urbano  applicando la Sperequazione non assegnando alcun lotto o quota come se fosse di altra zona. Nel  parere di conformità rilasciato dalla Regione dice diversamente che è conforme al PRG vigente e la delibera di incarico recita "per la redazione degli atti progettuali secondo quanto previsto  dalle norme di attuazione del PRG". 


 Proprietà geom. Egidio Baratta part. 272   part. 21   part. 561   foglio 33

Erano pervenute notizie all’avv. Zupi,  oggi rese note dal rapporto dei Vigili urbani, che c’era qualche persona a Lui molto nota che voleva fare il furbetto . I VVUU lo hanno considerato “proprietario” ma Lui non firmò per tale motivo il frazionamento con tale lotto n. 6 di mq 724,28 mentre diede mq 1.855 ai frat/lli  Mario Nobile contro i mq 1.400 acquistati dall’arch. Vittorio Macchione restando il lotto n. 6 ultimo residuo della particella 20 di esclusiva proprietà de Luca mai venduto a nessuno.

Lotti

Proprietario

Particelle foglio 33

Notaio – data stipula – Repertorio-

1

Posa Giovanni

542 - 544

 

2

Curcio  Antonio

548 -547

 

3

Mastroianni Alessandro

545 - 546

Gisonna 25.5.2004 rep 274899

4

Pontieri Vincenzo

537- 535

Gisonna 22.04.2004 rep 273541

5

Nobile Mario

559 - 560

Gisonna 10.02.05 rep 285023

6

Baratta Egidio

272  

Gisonna 22.4.2004 rep 273547

6 bis

 Baratta Egidio

  21

Gisonna 15.04.2002 rep. 244707

6 tris

Baratta Egidio

561

Gisonna 22.04.2004 rep. 273543

7

Macchione Antonio

269

Gisonna 22.04.2004 rep 273542

8

Mastroianni Alessandro

270

Bilancione 19.10.1983 rep. 7096

9

Mastroianni Alessandro

271

Bilancione 19.10.1983 rep. 7096

10

Mancini Mario

552 -553

Gisonna  29.06.2004 rep 276364

11

Barberio Carmelina

273 - 267

Bilancione  31.3.1994 rep. 49999

 


Le norme disattese


 L'autorizzazione a frazionare veniva data dal procuratore Generale della de Luca avv. Saverio Zupi


Tentarono nuovamente a fare firmare il frazionamento per assicurare la conformità dei lotti allo strumento urbanistico vigente secondo la lottizzazione dei VVUU ma Lui non firmò.


 Proprietà geom. Egidio Baratta part. 272   part. 21   part. 561   foglio 33

 

 

lI lotto segnato come mq 900 fa parte della maggiore consistenza della particella 20 del foglio 33 della de Luca nato dal frazionamento del 02.09.2004 a firma dell'avv. Saverio Zupi .  leggi tutto

Questa è la copia originale non firmata dal Procuratore Generale avv. Saverio Zupi e da Lui  trattenuta. Quindi il lotto n. 6 non esiste di mq. 783 ma esiste come facente parte della maggiore estensione della particella 561 ex 20

 


Il terreno di tutti a Nocera a 20 euro il mio a 100

 

La situazione urbanistica dei terreni ricadenti nella zona del foglio 33 è data dal  certificato urbanistico che fa apparire la lottizzazione non attuata mentre è stata approvata anche se priva della convenzione. 

Lotti

Proprietario

Particelle originali

Frazionamento del

estensione mq.

1

Posa Giovanni

266

Impianto 29.09.1983

1.042

2

Curcio  Antonio

266

Impianto 29.09.1983

1.029

3

Mastroianni Alessandro

ex 20a

15.04.04 prot. 81958 

1.250

4

Pontieri Vincenzo

ex 20a

01.03.2004 geom. G. O

2.388

5

Nobile Mario

ex 20a

Prot.6295/04 geom. G. O.

1.855

6

Baratta Egidio

272 / 21 /  561 ex 20a

Impianto 29.09.1983

4.746  (sono tre  atti notarili )

7

Macchione Antonio

269

Impianto 29.09.1983

900

8

Mastroianni Alessandro

270

Impianto 29.09.1983

600

9

Mastroianni Alessandro

271

Impianto 29.09.1983

690

10

Mancini Mario

ex 20a

Prot. 4255/04 geom. G. O.

1.200

11

Barberio Carmelina 

273

Impianto 1983

3.000

Erano pervenute notizie all’avv. Zupi,  oggi rese note dal rapporto dei Vigili urbani, che c’era qualche persona a Lui molto nota che voleva fare il furbetto . I VVUU lo hanno considerato “proprietario” ma Lui non firmò per tale motivo il frazionamento con tale lotto n. 6 di mq 724,28 mentre diede mq 1.855 ai frat/lli  Mario Nobile contro i mq 1.400 acquistati dall’arch. Vittorio Macchione restando il lotto n. 6 ultimo residuo della particella 20 di esclusiva proprietà de Luca mai venduto a nessuno fino al 2.09.2004. leggi tutto ultimo residuo della particella 20 di esclusiva proprietà de Luca mai venduto a nessuno fino al 2.09.2004. leggi tutto

Lotti

Proprietario

Particelle foglio 33

Notaio – data stipula – Repertorio-

1

Posa Giovanni

542 - 544

Gisonna 22.04.2004 rep. 273543

2

Curcio  Antonio

548 -547

Gisonna 22.04.2004 rep 273542

3

Mastroianni Alessandro

545 - 546

Gisonna 25.5.2004 rep 274899

4

Pontieri Vincenzo

537- 535

Gisonna 22.04.2004 rep 273541

5

Nobile Mario

559 - 560

Gisonna 10.02.05 rep 285023

6

Baratta Egidio

272 / 21  / 561

Gisonna 22.4.2004 rep 273547 + 26.9.06 rep 302847 + 15.04.02

7

Macchione Antonio

269

Gisonna 23.11.1984 rep. 47259

8

Mastroianni Alessandro

270

Bilancione 19.10.1983 rep. 7096

9

Mastroianni Alessandro

271

Bilancione 19.10.1983 rep. 7096

10

Mancini Mario

552 -553

Gisonna  29.06.2004 rep 276364

11

Barberio Carmelina 

273 - 267

Bilancione  31.03.1994 rep. 49999

Con delibera n. 30 del 21.10.2003 sono state approvate le lottizzazioni Chioccia Nord e Passo Bagni. Entrambe non hanno rispettato le condizioni imposte nei pareri dell'Assessorato Regionale all' Urbanistica inviati con nota successiva all'approvazione  del 30.10.2003.


 Proprietà geom. Egidio Baratta part. 272   part. 21   part. 561   foglio 33

 

In base allo stato di diritto attuale le quote di possesso sono state individuate in 11, in quanto al punto 21.2.3 delle ANTA vigente è previsto che “nell’ambito delle TDU, in tutti i casi nei quali il PRG  subordina l’intervento di trasformazione edilizia al semplice rilascio delle concessioni, fa fede la situazione particellare così come catastalmente censita alla data del 29.05.1992 mentre eventuali successivi frazionamenti, ancorché ammessi, non trova effetto ai fini dell’edificazione e della trasformazione fisica , bensi solo ai fini patrimoniali; in tutti i casi nei quali il PRG subordina invece le concessioni alle preventive approvazioni di strumenti attuativi di qualsiasi tipo, fa fede l’assetto particellare definito in forza di tali strumenti, mentre eventuali successivi alle loro approvazioni non hanno effetto ai fini dell’edificazione

Secondo il rapporto dei Vigili Urbani  il terreno del  Baratta non esiste.  Mentre per il Responsabile dell'Ufficio Tecnico esiste il Baratta fra i proprietari tanto che  sin dal 2004 è stato sempre convocato. Poi anche per il restante terreno ex de Luca lotto n. 6 ora particella 561.  leggi i titoli di proprietà part. 21         part. 272      part. 561    

Non è conforme perchè il frazionamento della particella 20 è avvenuto in data 15.04.2004. leggi 

 


 Proprietà geom. Egidio Baratta part. 272   part. 21   part. 561   foglio 33

 

 

 


 

 Proprietà geom. Egidio Baratta part. 272   part. 21   part. 561   foglio 33

 

lI lotto segnato come mq 900 fa parte della maggiore consistenza della particella 20 del foglio 33 della de Luca nato dal frazionamento del 02.09.2004 a firma dell'avv. Saverio Zupi .  leggi tutto

Questa è la copia originale non firmata dal Procuratore Generale avv. Saverio Zupi e da Lui  trattenuta. Quindi il lotto n. 6 non esiste di mq. 783 ma esiste come facente parte della maggiore estensione della particella 561 ex 20

 


 

Costituzione consorzio lottizzazione Chioccia Nord      leggi tutto

leggi tutto

 

Statuto

art. 5: Nel particellare catastale fornito dall'Ufficio Tecnico non esistono le particelle indicate nello statuto del consorzio art. 5 : " foglio di mappa 33 particelle 20/a,  266, 267, 269, 270,  271, 272, 273, 142, 21/a, 540, 547, 548, 539, 542, 543, 544, 541, 545, 546, 635, 537, 552, 553, 559 e 560 del catasto terreni. Tale area  risulta appartenere alla Zona omogenea C 2.3 Maravitano. "

Leggi tutto


 Proprietà geom. Egidio Baratta   part. 272    part. 21   part. 561   foglio 33 

E' vero senza menzogna, è certo tutto è tutto verissimo quello che si dice. Per mia fortuna, il consigliere comunale nonchè esperto urbanista, geom. Saverio Russo, in una CTP asseverata ci illumina dimenticando che non esiste la quota n. 6 ( mq. 900 ) perchè proprio ad esso l'avv. Zupi non volle firmare il frazionamento unico contenente detta quota 6. Ci provò pure il geom. Giuseppe Orlando a ripresentare il frazionamento unico che non fu firmato. Ogni volta il geom. Orlando riceveva  la lettera d'incarico dopo aver dimostrato che il terreno da frazionare era stato regolarmente pagato e venduto con un contratto di compravendita. ( vedasi lettere sotto riportate di Posa, Curcio, Pontieri ). Una CTP non può annullare il  certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto notarile del Baratta che acquistò la particella 561 che comprende  tutto il terreno della quota 6 ed il restante suo precedente terreno acquistato nel 2002 e 2004.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, «il reato di lottizzazione è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per difetto di autorizzazione sia per il contrasto della stessa con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, sussistendo in capo ai soggetti che partecipano al piano di lottizzazione l'obbligo di controllare la conformità dell'intera lottizzazione e/o delle singole opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di pianificazione, ed atteso che l'interesse protetto dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è soltanto quello di assicurare il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione, ma altresì quello di garantire che lo sviluppo urbanistico si realizzi concretamente in aderenza all'assetto risultante dagli strumenti urbanistici» (Sez. III, 29 gennaio 2001, Matarrese, m. 221.204).


 

 Pag. 45

I  certificati catastali attestano non esserci alcuna convenzione

 

Non è possibile che a detto terreno non venga assegnata nessuna delle 11 quote . 

 

 


 

Questo frazionamento avrebbe dovuto sanare tutte le illegalità . IL Procuratore Generale della de Luca , avv. Zupi, mai volle firmarlo anzi lo fece  annullare. 

Concludendo al 22.02.2002 la situazione catastale è rimasta quella censita dall'arch. Pompei nel PRG del 1994

 

 

Come è possibile che un piano di lottizzazione venga effettuato in base ad un rapporto

dei vigili urbani e non in base ai titoli di proprietà. 

 

 

 

 

 

   Proprietà geom. Egidio Baratta   part. 272    part. 21   part. 561   foglio 33

 

Causa usucapione 1338/2009

Res abilis, possessio, titulus, tempus + fides ( avv. Saverio Zupi )

Citazione avv. Amatruda Leggi   Ha impostato la propia difesa  con la certezza di  usucapire per testi
Perizia asseverata estimativa geom Russo Leggi :  E' un futurista vedendo strade di lottizzazioni, recinti con rete metalliche ..
Meditazioni sulla CTP asseverata Leggi :  Uso della falsità come mezzo di verità
Costituzione avv. Stella

Leggi costituzione     Il venditore chiama  terzo l'acquirente...... abuso del diritto !

lettere avv. Amatruda Leggi    Dice il giorno dell'avvenuto possesso : 21.04.1997
Chiamata terzo in causa  Baratta Egidio  Con l'affetto e la stima di sempre, ringrazia.
1° Udienza 20.07.2009 Leggi E' stata rinviata per chiamare  quale terzo l'acquirente dalla venditrice.
Costituzione avv. Stranges Leggi  Costituzione coniugi Baratta con allegate foto
Note del 30.07.2010 Leggi  Note del 30.07.2010 dell'avv. Stranges e dell'avv. Bordino
Perizia ing. Mendicino Leggi  Fa la cronistoria dei frazionamenti avvenuti nel 2004- No convenzione- 
Causa penale  C'è stato un rinvio a giudizio al Giudice di pace di Nocera per il 6.4.2010
Ordinanza n. 60/2008 Leggi  Ai proprietari è stata recapitata l'Ordinanza no al Baratta