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Questa è la prima versione quando ancora il politico non aveva comprato il terreno di parco marina 2 |
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Il lettore si renderà conto che questa lottizzazione è stata aumentata dello spazio a verde per poter creare la lottizzazione Parco Marina 2 ( ANI ) oggetto della transazione regolarmente tutto a danno del Baratta.
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Con questo frazionamento viene regolarizzata la posizione Belvedere / Mancini |
Nel frazionamento che segue viene regolarizzato il terreno Di Martino che nel PRG era previsto come Piazza .
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L'iter di detta lottizzazione è stata bloccato perchè vi
erano terreni non ancora frazionati al 2003. |
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Comune di Nocera Terinese Programma pluriennale di attuazione |
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SCHEDA
DI ASSETTO URBANISTICO
AMBITO PER NUOVO INSEDIAMENTO Localizzazione
Marina di Nocera Terinese Plafond edificatorio
0,10
mq/mq Indice di fabbricabilità
0,20 mq/mq Area pianeggiante,
confinante con l'ambito di trasformazione "Passo Bagni" (già
oggetto di lottizzazione convenzionata) e collegata attraverso viabilità
comunale e di progetto. L'intervento è orientato a
rafforzare il nucleo insediativo di Marina di Nocera Terinese, attraverso un
progetto unitario finalizzato al completamento della struttura urbana
consolidata e al miglioramento
delle condizioni di accessibilità e di dotazione di nuove aree da destinare
a parco urbano. Piano di Lottizzazione (P.A.U.).
Il piano attuativo, senza necessità di variante al PSC potrà modificare
l’estensione della superficie da destinare ad usi pubblici, nella misura
di riduzione del 30%. Tale riduzione è ammessa esclusivamente nel caso di
realizzazione di tali spazi, attrezzature e servizi, a totale carico dei
lottizzanti, e sulla base di un apposito progetto redatto
dall’amministrazione Comunale o comunque da esso approvato. Criteri per la progettazione
urbanistica e la qualità ecologico - ambientale L'edificazione sarà
concentrata nella parte sud dell'ambito di intervento, mentre le aree di
cessione per spazi a verde pubblico e servizi ( parco urbano) sarà
localizzato nella parte nord in
modo da realizzare un parco urbano in
continuità con l'ambito di trasformazione per attività artigianali
e produttive posto a
monte. La struttura dell'insediamento dovrà essere a blocchi, a corte, a
schiera o isolata.
Capacità insediativa
massima 12.260,00 mq di Superficie
Complessiva È consentito l'aumento
del 20% della superficie massima complessiva per destinazioni diverse da
quelle residenziali, previo un incremento del 30% degli oneri concessori
dovuti. Tali oneri saranno destinati dall'Amministrazione Comunale alla
realizzazione e/o al miglioramento di spazi a verde pubblico e servizi.
Funzioni ammesse Residenza sino ad un massimo
del 70% - terziario (commercio e altre funzioni) sino ad un massimo del 50%. Realizzazione delle opere di
urbanizzazione primarie , Cessione di aree per spazi a
verde pubblico e servizi = mq 20.433,00 Accessibilità pedonale e ciclabile agli spazi di uso pubblico e lungo la viabilità interna che verrà prevista dal Piano Attuativo.
In data 23.04.2004 i C.C.della Stazione di Nocera Terinese accertavano la realizzazione di lavori di sbancamento che interessavano un'area di mq 38.000 lavori che avevano provocato un dislivello del terreno con una profondità fino a mt. 4.( superficie mt. 200 per 190 ). Ora detto sbancamento è diretto ad eliminare lo strato superficiale di materiale sabbioso per sostituirlo con terreno vegetale (cosa mai attuata) Nel P.R.G tale terreno non è a destinazione agricola quindi..... leggi tutto
Ora sarà edificabile non più zona a rischio PAI
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Con la pronuncia n. 1765/2009 il G.A. affronta il problema della corretta individuazione dei vincoli soggetti a decadenza dopo il periodo quinquennale di efficacia previsto ex art. 2 legge n. 1187 del 1968 ed in particolare i vincoli c.d. "strumentali".
I giudici di Palazzo Spada specificano che l’art. 2, 1° comma, della L. 19 novembre 1968, n. 1187 – oggi art. 9 d.P.R. n. 327 del 2001 – che ha fissato entro il limite temporale del quinquennio l'efficacia delle prescrizioni dei piani regolatori generali «nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettando i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità», è applicabile non solo con riferimento ai vincoli preordinati all’esproprio o a quei vincoli che svuotano il contenuto del diritto di proprietà, rendendolo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ma anche ai vincoli c.d. "strumentali", ossia quei vincoli che subordinano l’edificabilità di un’area all’inserimento della stessa in un programma pluriennale, oppure alla formazione di uno strumento esecutivo.
Il G.A. tiene a precisare che, sebbene l’art. 2 della legge n. 1187/1968 sia stato abrogato a seguito dell’entrata in vigore del T.U. sulle espropriazioni, i principi affermati per tale articolo sono tuttora applicabili, in quanto l’art. 9 del T.U., non avente valenza innovativa, recepisce sostanzialmente la precedente normativa.
La sez. IV, infatti, ricorda che è acquisito nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui l'art. 2, 1° comma L. 1187/1968, che ha fissato entro il limite temporale del quinquennio l'efficacia delle prescrizioni dei piani regolatori generali, si riferisce ai vincoli che producano una pressoché totale ablazione del diritto di proprietà, essendo tanto intensi da annullare o ridurre notevolmente il valore degli immobili cui si riferiscono, ivi compresa l'ipotesi di imposizione temporanea di inedificabilità fino all'entrata in vigore dei piani particolareggiati, per la cui redazione non sia fissato alcun termine finale certo.
Tuttavia, la decadenza dei vincoli prevista dall’art. 2, 1° comma, della L. 19 novembre 1968 n. 1187, non ha luogo nei soli casi in cui, in alternativa al piano particolareggiato, sia prevista dal p.r.g. la possibilità di ricorso ad un piano di lottizzazione ad iniziativa privata. In questi casi la possibilità di una pianificazione di livello derivato ad iniziativa privata esclude, naturaliter, la configurabilità dello schema ablatorio e, quindi, la decadenza quinquennale del relativo vincolo.
Invece, nel caso in cui le norme tecniche di attuazione di un p.r.g. stabiliscano che ogni intervento edilizio in una determinata zona presuppone la previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo di esclusiva iniziativa pubblica, il vincolo gravante sulla zona è di tipo strumentale e non conformativo.
Nel caso all’esame, ai sensi delle n.t.a. ogni intervento edilizio nella zona f 12 presuppone la previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo di esclusiva iniziativa pubblica, come è del resto del tutto logico visti gli interessi pubblicistici naturalmente connessi alla realizzazione di un terminal intermodale.
Ne consegue, con ogni evidenza, che il vincolo gravante sulla zona era di tipo strumentale e non conformativo, come ritenuto dal t.a.r. in adesione ad un indirizzo giurisprudenziale risalente e, comunque, rimasto del tutto minoritario.
In conclusione, la sez. IV dichiara l’ illegittimità di un piano particolareggiato adottato in attuazione di un vincolo strumentale e non conformativo, dopo il termine quinquennale di efficacia del vincolo stesso.
Avendo allora la previsione di piano efficacia quinquennale, ne consegue che, quando il piano attuativo è stato adottato e ovviamente quando è stato poi approvato, il vincolo aveva da tempo già perso, in virtù del decorso del suo arco temporale di validità, la sua efficacia.
Infatti, il Comune ha esercitato un potere che, in realtà, si era già consumato per scadenza del termine e ha approvato uno strumento di secondo livello quando, invece, avrebbe dovuto prima provvedere all’ integrazione della disciplina pianificatoria sovraordinata nelle parti decadute.
(Altalex, 11 giugno 2009. Nota di Francesco Logiudice)