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Panoramica dei terreni ricadenti nella
lottizzazione Passo bagni.
La legge si nasconde o si omette per
gli AMICI....
Causa
TAR per l' annullamento delle convenzioni
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Decisione del Consiglio di Stato n. 3217 del
21.02.2010 ha dato ragione alla tesi del Baratta
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Una corretta valutazione
avrebbe potuto trovare compimento in un annullamento o la
revoca della lottizzazione per la mancanza della firma dei
lottizzanti per come prevista dalle norme del PRG vigente.
Del resto, non risulta impossibile il mantenimento dell'atto
di approvazione del piano di lottizzazione (che è e resta
valido ed efficace, sempre che rispetti regole e volontà
esistenti almeno sino all'epoca dell'approvazione): si potrà,
semmai, prendere atto della infruttuosità di tale atto,
almeno fino a che i lottizzanti non saranno concordi nel
procedere assieme ovvero fino a che non sia spirato
inutilmente l'eventuale termine finale per la sottoscrizione
che (si auspica) sia stato previsto dagli atti di
approvazione del piano di lottizzazione. Tanto è riportato
nella decisione del
Consiglio di Stato
, sez. V, decisione 21.05.2010 n° 3217 che
potete leggere cliccando qui
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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a
risolvere il contrasto giurisprudenziale, con la sentenza n.
5115 del 28.11.2001, hanno aderito a questa seconda opzione
interpretativa, fornendo alcune interessanti precisazioni: “la
nozione di lottizzazione abusiva è duplice, cioè sostanziale e
formale, e la prima fattispecie ben può configurarsi
indipendentemente dalla circostanza che la lottizzazione sia o
meno autorizzata. Quando il giudice, dunque, ravvisa
l’esistenza … di un’ipotesi di lottizzazione abusiva - pur
in presenza di un’autorizzazione rilasciata ex art. 28 della
legge n. 1150-1942, che però risulti in contrasto con
previsioni di legge o di piano - non opera alcuna
disapplicazione del provvedimento amministrativo, ma si limita
ad accertare la conformità del fatto concreto alla fattispecie
astratta descrittiva del reato, poiché, una volta che constati
il contrasto tra la lottizzazione considerata e la normativa
urbanistica, giunge all’accertamento dell’abusività della
lottizzazione prescindendo da qualunque giudizio
sull'autorizzazione”.
Ciò premesso, le “opere” che integrano la
lottizzazione materiale, ai sensi dell’art. 30 c. 1 del t.u.
dell’edilizia, possono consistere: in costruzioni vere e
proprie come quelle rilasciate in località Passo Bagni senza la
firma della convenzione ed in contrasto con le 14 quote indicate
nel PRG.
IL
Sindaco di allora Giovanbattista Macchione e l'assessore
all'urbanistica Pasquale Motta avevano previsto un piazza alla
fine della lottizzazione chiamandola Parco Marina. Loro
sostenevano che era una lottizzazione in sanatoria mettendo un
limite ai nuovi acquisti fino al 1992 . Ora come
sono bravi hanno messo gli standard nei terreni Baratta ed hanno
creato una seconda Parco marina per i terreni comprati del 2010
dall'ex sindaco Giovanbattista Macchione! Per non parlare
delle licenze edilizie rilasciate senza la convenzione e senza
aver pagato gli oneri di Urbanizzazione. Si hanno fatto fare una
polizza ma chi mai pagherà?
Giurisprudenza:
La stipula e la trascrizione della convenzione
di lottizzazione
sono condizioni di efficacia del provvedimento di
autorizzazione; pertanto, la mancanza
di tali atti, anche della sola trascrizione (come nella
specie), esclude l'efficacia e l'operatività della lottizzazione.
Cons. Stato, Sez. IV, 03/02/1981, n. 129
La
stipulazione e la trascrizione della convenzione
di lottizzazione
sono condizioni di efficacia del provvedimento di
autorizzazione, onde la mancanza
anche della sola trascrizione esclude l'efficacia e
l'operatività della lottizzazione.
Cons. Stato, Sez. V, 27/12/1988, n. 863
La convenzione
lottizzatoria, debitamente stipulata e sottoscritta,
costituisce condizione di efficacia dei relativi
provvedimenti di autorizzazione a costruire;
conseguentemente è legittimo il diniego di licenza edilizia
(ora concessione edilizia) adottato da un comune in mancanza
di una lottizzazione
efficace.
Cons. Stato, Sez. V, 21/10/1991, n. 1230
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a pag. 204
A questo proposito va citato il Sig. Baratta, proprietario
in quel comune, che, pur apprezzando la perequazione come principio,
si oppone con forza alla gestione urbanistica ed in particolar modo delle
modalità di applicazione della perequazione di quel Comune www.urbaterr.it
"Lesione
di interessi
legittimi del geom. Egidio Baratta
Registriamo
con dolore una nuova sconfitta della ragione basilare del diritto urbanistico,
tutelato dalla Costituzione,
tanta cara al Sindaco, che ne
tutela i suoi diritti fondamentali, art.
97 imparzialità dell'amministrazione, intesa come divieto di
favoritismi, ha i caratteri e i contenuti precettivi dell' art. 323
cp in quanto impone all'impiegato o funzionario pubblico una vera e propria
regola di comportamento di immediata applicazione tra cui le
lottizzazioni Passo Bagni, Parco Marina, Chioccia e l’accordo urbanistico in
itinere inserito nel PSC ". Come
si può ignorare l'interesse di un terzo sui terreni oggetto della transazione
urbanistica ? Infatti il geom. Egidio Baratta vanta diritti reali come da
scrittura. Non
solo in alcuni di detti terreni vi sono pendenti cause agrarie. Per evitare il
consumarsi anche di reati
penali penso sia utile rivedere il tutto alla luce di quanto sopra per il
rispetto dei diritti di tutti e per i principi democratici. (La dr Giuliani non
può ignorarne l'esistenza).
Detto accordo urbanistico così come impostato andrebbe a fare ritardare
l’approvazione del PSC con gravi danni per tutta la popolazione
nocerese che da anni aspetta tale variante al PRG.
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Approvazione
delle lottizzazioni abusive Passo Bagni e Chioccia Nord
il 21.10.2003
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La
gravità delle lottizzazioni è che sono state approvate senza
aver dimostrato da parte dei lottizzanti, la disponibilità di
tutte le aree comprese nel piano stesso. ( Consiglio di Stato
2.2.1999 ) mentre per intercessione del Amico degli Amici è
passato tutto per regolare ....... sopperendo con una
relazione dei VVUU. In quella di Parco Marina sono
avvenuti frazionamenti e/o donazioni dopo il PRG
Con
la firma della convenzione ha inizio la lottizzazione.
L’autorizzazione
del comune alla lottizzazione di un terreno a scopo edilizio
è subordinata alla stipula di una convenzione che stabilisca
tutti gli oneri a carico del privato per quanto riguarda la
realizzazione delle opere di urbanizzazione e la recente
giurisprudenza afferma che la lottizzazione di un’area si
completa e diviene perfetta con la stipula della convenzione
(Cass. 14 dicembre 2007, n. 26275). Inoltre la convenzione è
condizione di efficacia del provvedimento di autorizzazione
alla lottizzazione, con la conseguenza che l’autorizzazione
del piano di lottizzazione da parte del comune non produce
effetti in favore del privato sino a che la stipulazione della
convenzione non sia intervenuta.
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"La
Regione Calabria da il parere di conformità senza la firma della convenzione
per come prevista dal PRG approvando un piano redatto come leggerete con
un accertamento dei vigili urbani non per come si hanno i titoli di
proprietà".
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