La voce di Nocera Terinese

 
 

Panoramica dei terreni ricadenti nella lottizzazione Passo bagni. 

La legge si nasconde o si omette per gli AMICI....

Causa TAR  per l' annullamento delle convenzioni

Decisione del Consiglio di Stato n. 3217 del 21.02.2010 ha dato ragione alla tesi del Baratta

Una corretta valutazione avrebbe potuto trovare compimento in un annullamento o la revoca della lottizzazione per la mancanza della firma dei lottizzanti per come prevista dalle norme del PRG vigente. Del resto, non risulta impossibile il mantenimento dell'atto di approvazione del piano di lottizzazione (che è e resta valido ed efficace, sempre che rispetti regole e volontà esistenti almeno sino all'epoca dell'approvazione): si potrà, semmai, prendere atto della infruttuosità di tale atto, almeno fino a che i lottizzanti non saranno concordi nel procedere assieme ovvero fino a che non sia spirato inutilmente l'eventuale termine finale per la sottoscrizione che (si auspica) sia stato previsto dagli atti di approvazione del piano di lottizzazione. Tanto è riportato nella decisione   del  Consiglio di Stato , sez. V, decisione 21.05.2010 n° 3217  che potete leggere cliccando qui

 

 

La lottizzazione Passo Bagni è abusiva. La struttura fondiaria è immutabile 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale, con la sentenza n. 5115 del 28.11.2001, hanno aderito a questa seconda opzione interpretativa, fornendo alcune interessanti precisazioni: “la nozione di lottizzazione abusiva è duplice, cioè sostanziale e formale, e la prima fattispecie ben può configurarsi indipendentemente dalla circostanza che la lottizzazione sia o meno autorizzata. Quando il giudice, dunque, ravvisa l’esistenza … di un’ipotesi di lottizzazione abusiva - pur in presenza di un’autorizzazione rilasciata ex art. 28 della legge n. 1150-1942, che però risulti in contrasto con previsioni di legge o di piano - non opera alcuna disapplicazione del provvedimento amministrativo, ma si limita ad accertare la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del reato, poiché, una volta che constati il contrasto tra la lottizzazione considerata e la normativa urbanistica, giunge all’accertamento dell’abusività della lottizzazione prescindendo da qualunque giudizio sull'autorizzazione”.

Ciò premesso, le “opere” che integrano la lottizzazione materiale, ai sensi dell’art. 30 c. 1 del t.u. dell’edilizia, possono consistere: in costruzioni vere e proprie come quelle rilasciate in località Passo Bagni senza la firma della convenzione ed in contrasto con le 14 quote indicate nel PRG.

IL Sindaco di allora Giovanbattista Macchione  e l'assessore all'urbanistica Pasquale Motta avevano previsto un piazza alla fine della lottizzazione chiamandola Parco Marina. Loro sostenevano che era una lottizzazione in sanatoria mettendo un limite ai nuovi acquisti  fino al 1992 .  Ora come sono bravi hanno messo gli standard nei terreni Baratta ed hanno creato una seconda Parco marina per i terreni comprati del 2010 dall'ex sindaco Giovanbattista Macchione!  Per non parlare delle licenze edilizie rilasciate senza la convenzione e senza aver pagato gli oneri di Urbanizzazione. Si hanno fatto fare una polizza ma chi mai pagherà? 

Giurisprudenza:

La stipula e la trascrizione della convenzione di lottizzazione sono condizioni di efficacia del provvedimento di autorizzazione; pertanto, la mancanza di tali atti, anche della sola trascrizione (come nella specie), esclude l'efficacia e l'operatività della lottizzazione.
Cons. Stato, Sez. IV, 03/02/1981, n. 129
La stipulazione e la trascrizione della convenzione di lottizzazione sono condizioni di efficacia del provvedimento di autorizzazione, onde la mancanza anche della sola trascrizione esclude l'efficacia e l'operatività della lottizzazione.
Cons. Stato, Sez. V, 27/12/1988, n. 863
 La convenzione lottizzatoria, debitamente stipulata e sottoscritta, costituisce condizione di efficacia dei relativi provvedimenti di autorizzazione a costruire; conseguentemente è legittimo il diniego di licenza edilizia (ora concessione edilizia) adottato da un comune in mancanza di una lottizzazione efficace.
Cons. Stato, Sez. V, 21/10/1991, n. 1230

 

 

a pag. 204

A questo proposito va citato il Sig. Baratta, proprietario  in quel comune, che, pur apprezzando la perequazione come principio, si oppone con forza alla gestione urbanistica ed in particolar modo delle modalità di applicazione della perequazione di quel Comune    www.urbaterr.it 

"Lesione di interessi legittimi del geom. Egidio Baratta

Registriamo con dolore una nuova sconfitta della ragione basilare del diritto urbanistico, tutelato dalla Costituzione, tanta cara al Sindaco,  che ne tutela i suoi diritti fondamentali, art. 97 imparzialità dell'amministrazione, intesa come divieto di favoritismi, ha i caratteri e i contenuti precettivi dell' art. 323 cp in quanto impone all'impiegato o funzionario pubblico una vera e propria regola di comportamento di immediata applicazione  tra cui  le lottizzazioni Passo Bagni, Parco Marina, Chioccia e l’accordo urbanistico in itinere inserito nel PSC ". Come si può ignorare l'interesse di un terzo sui terreni oggetto della transazione urbanistica ? Infatti il geom. Egidio Baratta vanta diritti reali come da scrittura. Non solo in alcuni di detti terreni vi sono pendenti cause agrarie. Per evitare il consumarsi anche di reati penali penso sia utile rivedere il tutto alla luce di quanto sopra per il rispetto dei diritti di tutti e per i principi democratici. (La dr Giuliani non può ignorarne l'esistenza). Detto accordo urbanistico così come impostato andrebbe a fare ritardare l’approvazione del PSC con gravi danni per tutta la popolazione  nocerese che da anni aspetta tale variante al PRG.

 Approvazione delle lottizzazioni abusive  Passo Bagni e Chioccia Nord   il 21.10.2003

La gravità delle lottizzazioni è che sono state approvate senza aver dimostrato da parte dei lottizzanti, la disponibilità di tutte le aree comprese nel piano stesso. ( Consiglio di Stato 2.2.1999 ) mentre per intercessione del Amico degli Amici è passato tutto per regolare ....... sopperendo con una relazione dei VVUU. In quella di Parco Marina sono avvenuti frazionamenti e/o donazioni dopo il PRG

Con la firma della convenzione ha inizio la lottizzazione.

L’autorizzazione del comune alla lottizzazione di un terreno a scopo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione che stabilisca tutti gli oneri a carico del privato per quanto riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la recente giurisprudenza afferma che la lottizzazione di un’area si completa e diviene perfetta con la stipula della convenzione (Cass. 14 dicembre 2007, n. 26275). Inoltre la convenzione è condizione di efficacia del provvedimento di autorizzazione alla lottizzazione, con la conseguenza che l’autorizzazione del piano di lottizzazione da parte del comune non produce effetti in favore del privato sino a che la stipulazione della convenzione non sia intervenuta.

Mafia Urbanistica e/o chiamatela come volete sempre Mafia è

"La Regione Calabria da il parere di conformità senza la firma della convenzione per come prevista  dal PRG approvando un piano redatto come leggerete con un accertamento dei vigili urbani non per come si hanno i titoli di proprietà".

 Il Baratta  non ha  firmato la convenzione quindi è "illegittimo" il seguente parere di conformità.  

Non riesco a capacitarmi come ha potuto rilasciare l'Assessorato Regionale all'Urbanistica il parere di conformità privo delle firme accorrenti nella "CONVENZIONE " allegata. Il Baratta non ha  firmato la convenzione !  leggi tutto

Le strade di piano che serviranno per detta lottizzazione Parco Marina le deve dare sempre gratis il Baratta ?

Hanno persino aumentato il  verde per creare altra zona edificabile al politico che addirittura ancora non ha il titolo di acquisto di tale terreno ma ha solo da pochi giorni un compromesso.

In atto a Nocera Terinese diverse lottizzazioni abusive negoziali

Il reato di lottizzazione abusiva (nella specie lottizzazione abusiva c.d. "negoziale") ha natura permanente ed è inquadrabile fra i reati progressivi nell'evento.

La confisca dei terreni lottizzati abusivamente prevista dall'art. 19 l. n. 47 del 1985 costituisce una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale e, a differenza della diversa previsione sanzionatoria di cui all'art. 7 l . cit., si applica indipendentemente da una sentenza di condanna, sulla base dell'accertata effettiva esistenza della lottizzazione e a prescindere da ogni altra considerazione (tranne la sussistenza di un provvedimento amministrativo in senso contrario), salva la sola ipotesi dell'assoluzione per insussistenza del reato.

Cass. pen., Sez. III, 20/11/1998, n. 216  

Lottizzazione cartolare dal 1986 al 2005 poi non più

Lottizzazione abusiva  foglio 47

Lottizzazione abusiva  foglio 46

Lottizzazione abusiva  foglio 45

Lottizzazione abusiva  foglio  34

Lottizzazione abusiva  foglio 33

Lottizzazione abusiva  foglio 22

Lottizzazione abusiva  foglio 21

Lottizzazione abusiva  foglio 20

Lottizzazione abusiva  foglio 19

 

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