|
Rilascio Macchie 2010 - dr Veraldi n. 14/2010 |
|
La
prossima udienza, della causa nella causa, è stata fissata
per il 16 dicembre 2010 dal dr. Veraldi con la nomina
di un CTU; mentre l'altra
della Sez. Agraria RGA n. 2322/09 dal 17 giugno 2010 è andata col 309 al
18.11.2010 relatore dr Danise. Udienza 21.04.011 nessuno
si è presentato ed è stata cancellata. La sigra Alessandra Giuliani non è la proprietaria esclusiva ma solo di 2/3 Leggere la pubblicazione del testamento.
Inserimento nell'esecuzione di terzo TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME ( causa n. 14/2010 RG. Es. – Udienza del 28 aprile 2011-G.E. Dr. V. Veraldi) NOTE AUTORIZZATE Per BARATTA GEOM. EGIDIO con l’Avv. Francesco Fodaro; contro GIULIANI ALESSANDRA, con l’Avv. Francesco Stella; nonché nei confronti di Società Cooperativa " La Proletaria" srl, con l’Avv. Raffaele Silipo. * * * Le presenti brevi note in ottemperanza all’ordinanza resa dal G.E. in esito alla udienza del 16.12.2010, quali rinnovate argomentazioni poste a sostegno della invocata sospensione in conseguenza ed in ragione della duplice azione giudiziale intrapresa ( e documentata) dal Baratta nei confronti della Giuliani per sentirsi ivi accertare e dichiarare la (già) perfezionata fattispecie di acquisto ( od, anche, in subordine, la fattispecie ex art. 2932 c.c.) dei beni per cui la creditrice procedente ha intrapreso l’azione esecutiva di rilascio. -I- Preliminarmente richiamato e confermato il contenuto dell’atto introduttivo di opposizione e la documentazione lì esibita, devesi, in primo luogo, al fine di corroborare l’invocata istanza di sospensione rimarcare sia l’autonomia della posizione sostanziale dedotta dal Baratta con l’atto introduttivo di opposizione ed ivi documentata (con gli esibiti atti giudiziali e la richiamata documentazione, e la trascrizione di entrambe le domande giudiziali a norma, da una parte, degli artt.2645 bis, 2652, n.3, e 2657 c.c.., e, dall’altra, degli artt. 2652 n.4 e 2932 c.c. ) sia il concorso, nella specie, di tutti i presupposti necessari per conseguire la misura cautelare. Oltre alla domanda di già intervenuto acquisto ( anche questa trascritta), l’opponente ha trascritto domanda diretta a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre. Se ne desume che, per tale specifica domanda sostanziale avanzata subordinatamente alla precedente, la posizione dell’opponente, è quella di terzo trascrivente che acquisterà la posizione di proprietario con la trascrizione nei RR.II. del definitivo titolo di proprietà. Ma ciò nondimeno, in entrambi i casi, si pone il problema dei rapporti tra l’esecuzione in corso ed il terzo trascrivente. Infatti, la situazione va riferita al caso di specie:, in cui il titolo dell’opponente dipende da un accertamento giudiziale, che retroagisce alla data della domanda trascritta e dunque impedisce in radice l’esecuzione, ancora in corso. Rileva, ulteriormente, che la sentenza di accertamento del diritto dell’opponente passata in giudicato, poiché è stata trascritta, essa produce effetto dalla data delle domande giudiziali, rendendo nullo il procedimento esecutivo azionato dal (precedente) proprietario ed ancora in corso dopo la trascrizione della domanda, in quanto non (più) proprietario dei beni per i quali invoca il rilascio coattivo. La sospensione è, nel riferito contesto sostanziale, misura equilibrata ed idonea a garantire sia la legittimità della tutela sostanziale dei diritti contrapposti delle parti sino all’esito degli incoati giudizi di cognizione sia l’opportunità di non consentire l’ "apprensione materiale" alla Giuliani, frustrando, altrimenti, di fatto, la pretesa sostanziale ancora sub iudice. Questi i presupposti rilevanti ex art.624 c.p.c. ed allegati : la pendenza dei due relativi giudizi ordinarii di cognizione, l'esistenza di gravi motivi, la proposizione della relativa istanza da parte dell'interessato. Circa l’ammissibilità della opposizione e la rilevanza giuridica della pretesa anche prima che la "..situazione sia stata giudizialmente accertata.." si è già detto in ricorso rinviando a Cass. civ. Sez. III, Ord., 30-12-2009, n. 27668. Rileva, ancora, che l’opponente ha invocato, in particolare, il venir meno della pretesa del creditore procedente per fatti estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo ( non azionato, costituito dalla sentenza del 3 maggio 2005 della Corte di Appello) e, persino, del passaggio in giudicato, con la pronuncia della Cassazione del 14.3.2008 . Ha allegato, infatti, di aver esercitato il
diritto di acquisto dei beni immobili de quibus "…a
far tempo dal momento di ricezione dell’accettazione delle
proposte di acquisto contemplate nelle scritture "
e segnatamente, con le " lettere racc. a/r
rispettivamente ricevute dalla convenuta il 21.4.2007, il
2.5.07 (anticipata via mail l’1 maggio 2007) e
del Donde del tutto legittimamente l’opponente ha quindi agito ex art.619 c.p.c. sul presupposto delle già avviate azioni giudiziali di accertamento dell’intervenuto acquisto alla stregua del costante orientamento esegetico secondo cui " Il terzo che ha trascritto la domanda di accertamento del proprio diritto di acquisto della proprietà sull’immobile prima che il creditore trascrivesse il pignoramento, ha diritto di fare opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. e di chiedere la sospensione del processo esecutivo (e di ottenerla, se sussiste il fumus boni iuris) fino alla definitiva attribuzione del diritto di proprietà all’esito del giudizio di cognizione per cui era stata trascritta la domanda" E ciò ha fatto, nel surriferito contesto, invocando la sospensione ed adducendo gravi motivi rappresentati dalla manifesta volontà della Giuliani che, dopo aver promesso in vendita e poi alienato i terreni de quibus stante le rievocate accettazioni manifestate dal Baratta, tenta di riappropriarsene, abusando del diritto in danno dell’avente causa, unico legittimato in senso sostanziale e concorrendo, in pendenza del giudizio, il pericolo concreto ed attuale di sottrazioni, distrazioni ed alterazioni dei beni oltre che la concreta possibilità, desumibile dalla manifesta volontà della convenuta di spogliarsi dei beni e di non adempiere alle obbligazioni assunte con le scritture in questione nei confronti dell’opponente, avendo controparte già proceduto, nonostante la trascrizione delle domande giudiziali, ad innumerevoli alienazioni a favore di terzi, simulando la reale entità dei corrispettivi ricevutisi, persino inferiori a quelli già convenuti con l’attore nove anni fà, e determinando, così facendo, sia situazioni tali da pregiudicare e rendere estremamente più difficoltosa l’attuazione dei diritti controversi sui beni immobili in discussione. Vi è, ancora, che il diritto del terzo opponente è quello primario a conservare il bene in natura, essendo incontestabile l’interesse del terzo ad avere i beni e non qualsivoglia posta risarcitoria. Tale potenziale diritto del terzo determina un giustificato e tutelabile spostamento dell’an e del quando della pretesa esecutiva della Sig.ra Giuliani, attesa la rilevante già effettuata trascrizione delle domande giudiziali. La lite circa il possibile riconoscimento della proprietà dell’immobile in capo all’opponente costituisce appieno ipotesi integrante gli estremi dei gravi motivi suscettibili di riconoscimento della sospensione dell’esecuzione in corso. In vero, la nullità del processo di esecuzione ( per mancanza di titolo di proprietà in capo all’esecutante attesa la dirimente e prioritaria trascrizione della domanda giudiziale ) trova corrispondente specifica previsione positiva nell’art.2652, n.4, c.c. per la quale i diritti acquistati in base ad atti trascritti dopo la trascrizione della domanda cedono ad essa a seguito dell’accoglimento con sentenza definitiva ( e qui si tratta proprio del diritto a procedere ad esecuzione tout court, che viene meno, in virtù della richiamata norma, in quanto la domanda è stata trascritta prima della definizione ( ed in pendenza) del procedimento esecutivo in parola). E’ pertanto del tutto legittimo che il terzo trascrivente ( oltre che già proprietario) proponga opposizione di terzo all’esecuzione e ne chieda la sospensione in attesa della definizione del giudizio di cognizione di cui alle domande trascritte ( ex multis, Cass. 3 febbraio, 1995, n.1324; di recente, Trib.Vicenza, 23 marzo 2010). -II- Tra i due giudizi di cognizione e l’odierna opposizione identica è la causa petendi (intervenuto acquisto dei beni sulla scorta delle medesime scritture e delle successive manifestazioni di accettazione delle proposte di acquisto). Donde tra questi tre giudizi vi è inconfutabilmente relazione di connessione, la quale andrà risolta con la sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione in attesa della definizione degli altri due giudizi di cognizione, posto che l'eventuale accoglimento delle domande in essi spiegate e, quindi, l'accertamento dell’intervento acquisto in capo al Baratta a far data dai periodi lì specificati, renderebbe superfluo accertare se quel diritto è(ra) inesistente per le medesime ragioni ( logicamente e giuridicamente gradate) fatte valere nel giudizio di opposizione all'esecuzione già iniziata (Cass. civ. Sez. III, Ord., 20-07-2010, n. 17037 ). P.t.m. Si insiste nella preliminare istanza di sospensione e così nelle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio. Lamezia Terme, lì data di deposito - Avv. Francesco Fodaro -
Ogni
suggerimento era scambiato direttamente con
Egidio
|
![]()
|
L'Ufficiale Giudiziario , il Sindaco, il Presidente della Cooperativa dr Cario Il
Sindaco a che giuoco vuole giocare con la
Cooperativa? Informa con nota del Comune alla
stampa per quali legittimi interessi?
Addirittura sostituendosi alle parti costituite
col
ruolo super-partes....? (Nuova figura
giuridica ). L'avv. Zupi , Procuratore generale
della De Luca sosteneva che il Sindaco
doveva: DOMENICA
10
gennaio 2010
calabria
ora Ora
i soci della cooperativa “La proletaria” di
Nocera Terinese sperano in una soluzione condivisa
al problema
Il Sig. Giovanni Apolloni, il delegato alla consegna Sig. Massimiliano Tocci, il legale avv. Francesco Stella, il vice Sindaco sig. Barletta Rolando Mai la proprietà ha sostenuto o richiesto i terreni essere 33 ettari bensì quelli ben delimitati tra Fosso Martino e Fosso Sciabica e da mulattiera via Garibaldi e dal mare..... il giornalista si documenti. Non
esiste nessuna erosione o necessita alcun tavolo
di trattative perchè il
terreno va rilasciato per come già delimitato
nelle precedenti azioni di rilascio sin dal 2005
per come documentato dal geom. Egidio Baratta,
delegato per iscritto alla difesa dei terreni de
Luca, ed esistente in questo sito da sempre. |
![]()
Alcuni Soci all'inizio dell'evento
Oggi, sabato 09.01.2009 non è stato consegnato il terreno ai legittimi proprietari per un cavillo giuridico di una sentenza che è stata prodotta in sede di esecuzione ( n. 116/2004 ) e per la indeterminatezza del terreno perchè è nata una discussione tra le parti .Il presidente Cario ha consegnato la concessione del Prefetto dove parla di oltre 100 tomolate mentre il rappresentante della proprietaria sig. Massimiliano Tocci , giustamente, sosteneva essere oltre 62 ettari.( 180 tomolate ) Da ciò e per questi motivi l'Ufficiale Giudiziario ha sospeso l'esecuzione ex art. 474 mancando la certezza e determinatezza delle particelle da esecutare , da consegnare al sig. Tocci Massimiliano, in nome e per conto della dr. Alessandra Giuliani per come ben definite e delimitate nel decreto prefettizio sotto riprodotto.
Alcuni Soci della cooperativa "La Proletaria"" durante la lettura del verbale di sospensione dell'esecuzione
Il Maresciallo Pezzi durante il verbale di sospensione dell'esecuzione
E
adesso, grande novità:
la
verità accendi
l'audio
E' la registrazione del Consiglio comunale indetto per la Cooperativa ascoltate cosa dice il geom. Egidio Baratta delegato per iscritto alla tutela dei terreni della de Luca Simonetta di Lizzano.
![]()
E' una rapina dal 1993 ancora cavilli giuridici non si può avere il terreno dopo le tre sentenze dei tre gradi di giudizio previsti dallo Stato Italiano ! Sono trascorsi quasi sessantanni da quando furono occupati con violenza i latifondi della marchesa de Luca con i moti delle terre incolte perché allora erano i proprietari terrieri a tenerle margie mentre la popolazione moriva di fame.

Sono giorni che mi chiedo come possa essere possibile che la realtà degli eventi possa essere ignorata dagli uomini onesti che amano Nocera Terinese. La mancata consegna delle Macchie danneggia tutti i contadini noceresi perchè non fanno mettere in cultura detti terreni da tempo abbandonati. Il diritto di proprietà è prevalente su quello del lavoro per cui la cooperativa è stata condannata a lasciare la terra.
L'ufficiale giudiziario atteso per sabato: «lo sfratto ci sarà o sarà rinviato»?
|
La sentenza di appello, attesa la sua natura, si sovrappone a quella impugnata, non soltanto nella lettera del suo dispositivo, ma pure nel contenuto degli accertamenti dati dalla motivazione ( cfr Cass. n. 2591/79; n. 1187/ 63) . Quindi nella fase esecutiva vanno presentate entrambe le sentenze sia la 116/04 che la 387/05 che da sola non ha i presupposti per poter eseguire il rilascio. Sabato 09.01.2010 si vedrà , si noterà la mancanza della fattiva opera sempre svolta dal geom. Egidio Baratta, delegato per iscritto alla tutela dei terreni della de Luca Simonetta di Lizzano. |

La prossima udienza, della causa nella causa, è stata fissata per il 18 marzo 2010 dal dr. Veraldi per stabilire le condizioni e modalità del nuovo rilascio delle Macchie de Luca.














Sentenza della Cassazione n. 6891/2008

Inserimento nell'esecuzione di terzo
Dopo
ben sei anni dalla sentenza definitiva, con la
formula esecutiva, ancora non si può
procedere al rilascio del terreno detenuto sine
titulo sin dal 1991. Fissata la nuova data
dell'esecuzione prevista per giorno 09.01.2010
azionando la sentenza 116 /2004 del Tribunale di
Lamezia Terme appellata con sentenza 387/2005
della Corte di Appello di Catanzaro la
cui richiesta fu fatta sempre dal geom.
Egidio Baratta, delegato per iscritto alla tutela
degli interessi della de Luca Simonetta di Lizzano,
a nome e per conto dell'avv.
Stella. Ogni
suggerimento era scambiato direttamente con
Egidio
|