|
La
voce di Nocera Terinese
|
|
|
|

Usi Civici in Nocera Terinese
|
|
Sono
stati venduti terreni inalienabili e soggetti ad
usi civici nel comune di Nocera Terinese? O sarebbe stata
sospesa l’asta? Sono le domande che circolano tra i
cittadini, dopo il convegno del Rotary club del
Reventino, che ha gettato un pò di luce sulla
intricata questione degli usi civici.
A guardare, infatti, le attuali visure catastali degli
immobili interessati, perciò dopo la presunta vendita,
sembra che siano ancora intestati al vecchio proprietario,
il comune di Nocera Terinese, quando dovevano già passare
al nuovo acquirente e proprietario.
Sarebbero forse tra i terreni ad uso civico? Se è così,
allora l’acquisto ed il cambio della proprietà risultano
inficiate da una procedura invalidante, ovvero che i comuni
non possono vendere se non dopo aver sdemanializzato,
indicando la pubblica utilità, come è stato ampiamente
spiegato al convegno del Rotary organizzato dall’ingegnere
Pino Sirianni, ex assessore alla Provincia
di Catanzaro, secondo cui la legge regionale, prima di
alienarli, si propone di valorizzare i terreni di uso civico
e le proprietà collettive, già anticipato dal Quotidiano.
Il 21 ottobre 2008, il comune di Nocera Terinese, annunciava
una asta (la numero cinque, ce ne sono altre?) per la
vendita di terreni di proprietà comunale per lo scorso 5
dicembre 2008, che secondo alcuni, sembra sia andata
deserta. Altre voci però parlano di transazioni in corso,
seguendo la modulistica per l’istanza di ammissione e di
accettazione incondizionata di tutte le clausole, insieme
allo schema dell’offerta economica. Intanto secondo un decreto
del 1928, i terreni di
Nocera Terinese, soggetti ad usi civici sono quelli di
proprietà privata, o ex feudali, o ecclesiastici: Spolitreto,
Maletta, Destro, Montagna
del Mancuso, Stia (area
interessata all’asta n. 5).
In ogni caso, secondo la normativa degli usi civici, il
possesso non significa proprietà, se non dopo
l’affrancamento. Ed allora come si può diventare
proprietario? Su questo punto ha risposto l’onorevole Giuseppe
Guerriero, tra i relatori della legge regionale n.
18 del 21/8/2007 “Norme in materia di usi civici”. «Il
Consiglio regionale ha scongiurato il rischio che i risparmi
di famiglie ed investitori siano cancellati per tutelare un
tipo di collettività che non esiste più», ovvero
mantenere un vincolo di inalienabilità senza tener conto
dei cambiamenti avvenuti, ma neanche si legittima il
contrario, in presenza di presunti vincoli ambientali e
paesaggistici.
Gli Usi civici, infatti, sono diritti della collettività
pressoché inalienabili e imprescrittibili e non soggetti a
commercio ed appartengono alle popolazioni del territorio e
sono soggetti al regime giuridico dei beni demaniali. La
legge regionale semplifica le cose e permette il superamento
dei vincoli della norma 1766 del 1927.
Insomma, la presunta confusione sulla determinazione dei
terreni soggetti agli Usi civici, nel territorio di Nocera
Terinese, forse, sarebbe da attribuire alla mancata
presentazione del comune, allorquando il Commissario
degli Usi civici di Catanzaro aveva «richiesto
la nomina di un consulente tecnico onde procedere
all’accertamento del diritto di uso civico» che
interessavano anche le Macchie De Luca e la cooperativa
Proletaria, secondo una lettera dell’area tecnica
dell’epoca. A questo punto solo un documento storico come
il Cabreo,
depositato al comune, potrebbe sciogliere questi nodi.
Raffaele Spada
Il Quotidiano della Calabria 10 Marzo 2009
Il Carito e Stia figurano nei terreni di uso civico vedi Cabreo eppure
sono inseriti nel nuovo PSC !
Le disposizioni in materia di usi civici prevalgono sulle determinazioni di pianificazione del territorio

|

Relazione
geom. Adamo con Cabreo del 1656

Non
mi fu mai concesso poter neanche presentare dei frazionamenti perchè in
contrasto con la legge 47/85,
il
PRG vedasi art. 21 e22 degli ANTA lo proibiva . Molti noceresi non possono
stipulare l'atto notarile dei loro terreni acquistati e pagati da molti
anni. Invece, il Comune nel 2006, il
7.10.2008 , per i terreni di STIA, con vincolo usi
civici e vincolo paeseggistico, sono stati frazionati in lotti
vedasi asta n. 5 e messi in vendita come terreni comunali !. Chiaro che
detti terreni anche se sono stati venduti non saranno stati fatti gli atti
notarili !!!!
|

|



Non posso fare un resoconto completo, me ne scuso
coi lettori, nel buio a
volte è sufficiente una piccola fiammella di
luce per vedere la realtà.
"CABREO"
del 20.02.1656


Non avendo il disegno originale del Cabreo
sopperisco con questa delimitazione del territorio di Nocera
|


|
La gazzetta del Sud 4.3.09
Falerna - E' emerso in un incontro
promosso dal Rotary Club
Amministratori perplessi sulla legge degli
usi civici
leggi
tutto
|
|

|
Nocera. Cittadini preoccupati
- Usi
civici, possesso legittimo a rischio
|
La
mancanza di una informazione tempestiva sulla imminente
scadenza degli usi civici rischia di far perdere la
legittimazione al possesso di alcuni terreni, che oggi
potrebbero essere affrancati entro il prossimo 31 marzo
dagli interessati e diventare così proprietari effettivi.
Il
problema degli usi civici è, ancora oggi, grave ed
importante, perchè a Nocera Terinese con la sentenza n. 18
del 12.4.1951 fu concessa la legittimazione al possesso dei
terreni del demanio Maletta, in favore dei 60 occupatori
abusivi; e perché da possessori, gli aventi diritto,
elencati in detta sentenza, potrebbero presentare le domande
di affrancazione dei terreni suddetti entro e non oltre il
31.3.2009 prossimo diventando “proprietari” altrimenti
perdono ogni diritto di prelazione, a vantaggio dei comuni
che potrebbero riequilibrare i propri bilanci mettendoli
all’asta.
Secondo un documento del 1928, i terreni di Nocera Terinese,
presso i quali si esercitano gli usi civici, ovvero semina,
pascolo,legnatico, raccolta ghiande
e castagne, estrazione minerali, sono quelli di
proprietà privata, o ex feudali, o ecclesiastici:
Spolitreto , Maletta, Destro, Montagna del Mancuso, Stia (
già fronte d’Istria, Bruno d’Istria,e Cugno
d’Istria).
Gli usi civici, infatti, sono diritti della collettività
pressoché inalienabili e imprescrittibili e non soggetti a
commercio. Appartengono alle popolazioni di un determinato
territorio e sono soggetti al regime giuridico dei beni
demaniali, non
riguardano solo le abitazioni, ma anche le attività
produttive e i locali commerciali. Su questi beni
patrimoniali i cittadini hanno investito ingenti risorse e
pagato tutte le imposte dovute. Ebbene, per il solo fatto
che questi beni ricadono in aree originariamente soggette ad
usi civici, non appartengono a chi li ha legalmente
acquistati, o ricevuti in eredità o per donazione od
attraverso un qualsiasi strumento di trasferimento della
proprietà.
Il risultato è che decine di migliaia di calabresi per disporre
liberamente dei loro beni immobili, li dovrebbero affrancare
, attraverso un iter oneroso. Se non lo fanno, però,
rischiano lo spossessamento, poichè le amministrazioni
comunali possono in qualsiasi momento rientrare in possesso
di quei beni in virtù di una legge medioevale ancora in
vigore. Sotto il profilo normativo, finora, vi era una
contraddizione nella disciplina di questo istituto, laddove
essa affida a due organi diversi e diversamente organizzati
l'accertamento e la definizione dei diritti collettivi: da
un lato il Commissario agli Usi Civici (vedi sentenza fondo
Maletta), che procede in via giudiziaria e decide con
sentenze di accertamento, e le amministrazioni regionali,
che non provvedono direttamente ma recepiscono le
indicazioni informali dei periti demaniali di cui si
servono, senza mai sottoporli a controllo e senza
raccordarsi mai con il Commissario competente in sede
giurisdizionale.
«Il
Consiglio regionale ha scongiurato questi rischi emanando la
legge degli usi civici, per evitare gravi conseguenze
economiche », e
perché non è accettabile che i risparmi di famiglie ed
investitori vengano cancellati allo scopo di tutelare un
tipo di collettività che non esiste praticamente più,
afferma Guerriero (Sdi) proponente insieme a Censore (Ds)
della legge. R. S.
Il Quotidiano di Calabria
03.03.2009.
|
|

|
Le
disposizioni in materia di usi civici prevalgono sulle
determinazioni di pianificazione del territorio a fini
urbanistici.
Cons. Stato, Sez. V, 05/02/2007, n.446
Ddl
recante "Legge quadro in materia di usi civici e
proprietà collettive
Ddl n. 406 -Articolo 4- Regime
d'utilizzo dei demani civici - Sdemanializzazione
1. Gli Enti di gestione possono disporre la
sdemanializzazione di limitate porzioni del demanio
collettivo loro affidato, per destinarle a particolari
utilizzi di interesse comune, a carattere non conservativo,
che non siano altrimenti praticabili.
2. La proposta di sdemanializzazione, deliberata
dall'ente, va sottoposta al preventivo parere della Giunta
regionale che ne verifica la praticabilità tecnica, il
costo economico e ambientale e i benefici per la popolazione
proprietaria; essa è sottoposta infine a referendum
popolare tra gli utenti ed è approvata a maggioranza
assoluta degli aventi diritto.
3. I proventi della alienazione conseguente alla
sdemanializzazione vanno destinati all'acquisto di nuove
terre da sottoporre al regime collettivo, da reperire
preferibilmente entro i confini del territorio comunale.
Fino a quando il patrimonio collettivo non sia stato
reintegrato nella sua superficie, non sono consentite nuove
sdemanializzazioni e i contributi finanziari previsti dalle
leggi vigenti rimarranno sospesi.
|
|
|
Quanto
scritto da me non è vero ma non è falso.
Chiedo
scusa pubblicamente al Sig. Sindaco di Nocera
Terinese ed ai Noceresi tutti per le mie inesattezze
. Inoltre chiedo al Sindaco una particella del foglio 37 o di
altri fogli, delle cinque aste che sono state gia effettuate, ed io in
giornata, pubblicherò la visura catastale dalla
quale si evince la verità.
E'
noto a tutti che chi acquista dopo due o tre giorni risulta al catasto
intestatario del terreno acquistato invece nel nostro caso al catasto risulta
sempre proprietario il Comune di Nocera.!!!
La
verità non è la mia e neanche quella degli altri ma quella che risulta
da atti pubblici perché queste cose non sono da credere per fede ma si possono
verificare.
Potrei avere una copia del "CABREO", antico documento in unico
esemplare (una specie di catasto descrittivo) che è conservato presso il
Comando dei Vigili Urbani ?. Questa pubblicità dell a
verità vi fa onore perché Falerna
ha fornito la medesima piantina di ISTIA
mentre non sappiamo nulla di questa
"CABREO". Come mai a Falerna tali
documentazioni sono pubbliche????
Per i terreni di Nocera
ancora si complica tutto con i Cabrei che sembra essercene
due.
Oggi i Cabrei costituiscono una delle più
corpose e omogenee serie archivistiche di cui si disponga per
documentare l'evoluzione del paesaggio urbano e rurale e per
lo studio della storia del territorio nocerese. Prima di
potersi esprimere bisogna
vedere cosa dicono. Infatti i Cabrei erano formati da
due serie di documenti:
1)una parte descrittiva
2) gli allegati (numerose tavole disegnate o acquerellate,
alcune di grande bellezza, che riproducevano schematicamente i
beni inventariati (chiese, terreni, palazzi, feudi, etc.) e
talora le coltivazioni in atto nei fondi.
Nella parte descrittiva, spesso erano riportati anche [unità
di misura] e prezzi e corrispettivi dei canoni annuali pagati
ai proprietari, secondo le consuetudini locali dell'epoca.
Attraverso questa documentazione, si può anche
risalire alle famiglie contadine che gestivano i beni
ecclesiastici, in quanto il Cabreo - oltre che ''fotografare''
la situazione del territorio, catalogava altresì tutte le
compravendita , transazioni e le cessioni dei beni, nonché i
diritti insistenti su di essi (es. erbatico, legnatico,
fungatico, ''usum aquae'', ecc.).
Nocera è
fortunata per avere fra i suoi cittadini lo storico Adriano
Macchione che certamente ci darà una mano per conoscere il
contenuto di questo e/o questi cabrei esistenti presso il
Comune o all'archivio di Napoli ?
|
|


|
Il rispetto della legge
e dell’interesse pubblico nelle procedure di assegnazione,
legittimazione, affrancazione, sdemanializzazione e
mutamento di destinazione dei terreni di uso civico e delle
proprietà collettive.
Glossario,
ovvero le parole giuste per comunicare meglio!
AFFRANCAZIONE:
Procedimento volto alla conclusione di un contratto “enfiteutico”
attraverso il pagamento di un canone appunto detto di “affrancazione”
(vedi
enfiteusi).
ALIENAZIONE:
procedimento attraverso il quale il Comune vende un terreno
o un bene di uso civico, previo ottenimento da parte
dell’autorità superiore dell’autorizzazione alla
sdemanializzazione ed all’alienazione stessa. (vedi
sdemanializzazione).
ASSEGNAZIONE A CATEGORIA:
atto conclusivo di un procedimento volto all’accertamento
del gravame di uso civico su terreni e/o beni di un
comprensorio comunale. (art.
11 L
. 1766/27). Prima dell’emanazione dell’atto di “Assegnazione
a categoria” occorre che venga effettuata tutta la
sistemazione demaniale rispetto alle situazioni di
occupazione e/o possesso di beni civici, non conforme alla
normativa vigente (legittimazioni, conciliazioni,
reintegre,…)
CONCESSIONE AMMINISTRATIVA:
contratto assimilabile ad un contratto d’affitto, istituto
non previsto per terreni sottoposti a vincolo di uso civico,
ha durata temporanea predefinita, eventualmente rinnovabile.
L’ufficio regionale usi civici a seguito di apposita
istanza, autorizza il Comune a stipulare contratto di
concessione temporanea con privati, e contestualmente
autorizza, se necessario, il mutamento di destinazione
d’uso delle aree da concedere se il concessionario intende
utilizzarle, nel periodo di concessione, diversamente dalla
destinazione originaria (di norma agro-silvo-pastorale). Al
termine della concessione i terreni concessi devono essere
ripristinati dal punto di vista ambientale secondo
l’indicazione degli uffici regionali competenti in materia
di Tutela ambientale.
CONCILIAZIONE:
procedimento volto alla regolarizzazione
giuridico/amministrativo/economica di un’occupazione o un
possesso pregresso senza/senza valido titolo, da parte di
privati, di beni sottoposti a vincolo di uso civico, in
carenza della prescritta autorizzazione sovrana. E’
conseguente all’avvio di un procedimento di reintegro nel
possesso comunale (art.
29 L
. 1766/27).
ENFITEUSI:
diritto di utilizzare un fondo altrui, condizionato
all’obbligo del rispetto di imposizioni determinate
all’atto dell’assegnazione del fondo stesso, da parte
del proprietario, quali per esempio l’apporto di migliorie
ed il regolare pagamento di un canone.
Nel caso di terreni sottoposti al vincolo di uso civico
l’enfiteusi può discendere da due tipi di assegnazione,
una derivante da un progetto di ripartizione/quotizzazione,
una da progetto di legittimazione. L’enfiteusi si estingue
in entrambi i casi attraverso il procedimento di “Affrancazione”
ma, a seconda del caso, il provvedimento è di competenza
regionale o comunale.
I fondi assegnati per ripartizione mantengono un contratto
di tipo pubblicistico (competenza regionale) in quanto è
solo con il provvedimento di affrancazione che, preso atto
della presenza dei requisiti previsti dalla L. 1766/27, il
bene diventa allodiale (in piena proprietà e non più
sottoposto ai vincoli feudali), prima di detto provvedimento
il livellario non può né cedere il livello ad altri e
neppure dividerlo o frazionarlo per successione.
Viceversa, il livello derivante da legittimazione, rientra
nel diritto privatistico (competenza comunale), in quanto la
verifica della presenza dei requisiti previsti della legge
del ’27 viene effettuata all’atto della redazione del
progetto di legittimazione ed il provvedimento (ordinanza di
legittimazione) di fatto rendendo allodiale il bene
legittimato, consente al livellario di cedere o dividere il
fondo assegnatogli anche prima del procedimento di
affrancazione, che, solo nel caso di con testualità con la
legittimazione, può essere fatta con lo stesso
provvedimento commissariale, diversamente è cura del Comune
procedere alla successiva affrancazione secondo il disposti
del Codice Civile.
LIQUIDAZIONE:
E’ un
procedimento volto alla eliminazione dell’esercizio del
diritto di uso civico da parte della collettività su
terreni che all’atto dell’accertamento demaniale
risultavano di proprietà privata (venduti dal Re ad un
privato con il mantenimento, a favore della popolazione,
della possibilità di esercitare gli usi già in essere,
necessari al soddisfacimento dei propri bisogni primari), di
norma attraverso la devoluzione di una parte del fondo
stesso a favore della collettività.
MUTAMENTO DESTINAZIONE D’USO:
la destinazione originaria di un bene sottoposto a vincolo
di uso civico, di norma agro-silvo-pastorale, non può
essere oggetto di variazione di destinazione d’uso, nei
Piani Regolatori Comunali, senza aver ottenuto
dall’ufficio regionale competente in materia di usi civici
la previa autorizzazione di specie.
SDEMANIALIZZAZIONE:
Provvedimento
di competenza regionale, cancella, dal terreno interessato
dal procedimento, la caratteristica dell’inalienabilità e
dell’imprescrittibilità del diritto in quanto lo sottrae
dal patrimonio collettivo indisponibile del Comune, che in
conseguenza di ciò lo può alienare, secondo, comunque, le
indicazioni e le condizioni dettate dall’Ufficio regionale
usi civici.
SOSPENSIONE TEMPORANEA ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI USO CIVICO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA’:
autorizzazione regionale che viene concessa al Comune (che
dovrà darne comunicazione agli aventi diritto attraverso
un’ordinanza sindacale) qual’ora sia necessario
effettuare interventi, di durata temporale predefinita e
limitata, su terreni vincolati quali, per esempio, movimenti
di terra per livellamenti, passaggi condutture gas, acqua,
fogne,ecc.,
la Sospensione
viene concessa per il periodo di cantierizzazione e
successivo ripristino.
|
|

|
Ddl
recante "Legge quadro in materia di usi civici e proprietà
collettive
Le disposizioni in materia di usi civici prevalgono sulle determinazioni di pianificazione del territorio a fini urbanistici.
Cons. Stato, Sez. V, 05/02/2007, n.446
Il
ruolo del comune è essenzialmente propositivo, ogni modifica sullo
stato, la consistenza e la titolarità del demanio prevede l’assenso
o l’autorizzazione regionale.
"Bisogna
innanzitutto distinguere fra terre civiche ed uso civico. Le terre
civiche sono dei beni che appartengono agli abitanti residenti di una
determinata zona, i quali traggono dalle terre alcune determinate
utilità. Sono terre che, quindi, appartengono in proprietà ad una
collettività e sono amministrate dal comune o da una amministrazione
separata. Hanno un particolare regime pubblicistico caratterizzato dai
principi di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e
vincolo perpetuo agro-silvo-pastorale. L’uso civico in senso
stretto, invece, afferisce al diritto di godimento dei cittadini di
trarre dal fondo alcune utilitates.
L’uso
civico può gravare su terre pubbliche ed anche su
terreni privati.
La disciplina statale tende a garantire l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici, in relazione anche al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 42 del 2004, così contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Nella specie, il legislatore regionale ha operato un'assimilazione, del tutto irragionevole, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto ad uso civico e l'interesse alla realizzazione sullo stesso di un'opera funzionale ad un impianto di rete per il trasporto di energia elettrica, modificando, senza una giustificazione razionale, la procedura prevista dal legislatore statale per il mutamento di destinazione del bene.
Corte cost., 27/07/2006, n.310
|
|
Ci
scusiamo coi Signori lettori di non poter fare vedere l'unico
esemplare "CABREO"
del 20.02.1656 cioè il catasto descrittivo dei terreni in uso
civico dei noceresi. Nei
nostri archivi abbiamo detto Cabreo ma solo la parte scritta non il
disegno. Come
mai a Falerna la documentazione è pubblica???
Ci
sono state ben 5 aste di cui vi proponiamo l'ultima di cui si
riportano le particelle interessate dalla vendita in virtù dell'asta pubblica n. 5,
delibera n. 35 del 27.05.2004.
  
Terreni foglio
51 particelle: 14-17-19-46-96-47-48-49-50-100-51-101-52-52-102-54-
103-55-60-59-61-62-93-64-91-65-66-67-119-68-69-70-71-72-73-74-75-107-78-
79-111-80-81-117-82-110-118-77-83-108-109-116-85-
112-113-115-95

Terreni
foglio 37 frazionati il 23.11.2006 prot. n.
cz0125809 Si noti a Nocera vige una norma del PRG che
proibisce i frazionamenti di terreni agricoli . Leggi
visura catastale di una particella (Il catasto si
definisce non probatorio in quanto non dà la prova legale del
proprietario del fondo). particelle:192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-203-210-211-212-217-218-220-226-232-233.

Foglio 37 del 6.03.2009
Terreni foglio 48 particelle:627-628-632-633-634-636-637-638-639-642-644-645-646-
650-
652-653-658-659-661-662-664666-667-669-670-671-
673-674-675-686-688-689-691-
692-666-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-715-716-
717-723-725-734-738-740-741-742-743-744-746.

Foglio 38 del 06.03.2009
|
Il
problema degli usi civici è, ancora oggi , grave ed importante;
grave, perchè a Nocera Terinese con la
sentenza n. 18 del 12.4.1951 fu concessa la legittimazione nel
possesso dei terreni del demanio Maletta, in favore dei 60 occupatori
abusivi. Da possessori, gli aventi diritto, elencati in detta
sentenza, potrebbero presentare le domande di affrancazione dei
terreni suddetti entro e non oltre il 31.3.2009 prossimo diventando
" proprietari ".Leggi
tutto.
Decreto
19.3.1929
leggi
tutto

Maletta
Destre

Spolitretto
Stia
I
nominativi interessati
risultanti nell'Ordinanza n. 14 del 27.7.1950
la
sentenza n. 18 del 12.4.1951
leggi
i nominativi
Gli
usi civici, infatti, sono diritti della collettività pressoché
inalienabili e imprescrittibili e non soggetti a commercio.
Appartengono alle popolazioni di un determinato territorio e sono
soggetti al regime giuridico dei beni demaniali. Pertanto
molti calabresi volendo continuare a disporre dei beni di cui hanno la
mera detenzione dovrebbero acquistarli attraverso l’affrancazione ,
che scade il 31.03.2009.
Se non lo fanno, rischiano lo spossessamento, cioè le
amministrazioni comunali possono in qualsiasi momento rientrare in
possesso di quei beni in virtù di una legge medioevale ancora in
vigore”. Il
presidente della Cooperativa dr Egidio Cario per difendere i diritti
della sua rappresentata sosteneva che detti terreni ricadevano nei
terreni nomati “Pietra della nave”
essere usi civici. Era diffusa fra la popolazione nocerese
quella memoria storica collettiva che faceva risalire l'assetto
fondiario presente alle spoliazioni secolari del marchesato, alle
antiche usurpazioni demaniali.
sentenza.
n.
5/2004 leggi
tutto
|
|

Il comune può mettere all'asta i terreni di Stia
gravati da usi civici ? leggi
tutto
Nel 1863 il comune di Nocera della Pietra della
Nave assume il nome di Nocera Terinese

Piano
delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili di proprietà
comunale da classificare nel patrimonio disponibile dell’Ente. ( art.
58 legge 6.8.2008 n. 133 )
quindi possono essere venduti.
|
|
Nella speranza di contribuire alla ricerca della verità, giustizia, il sito è in continuo aggiornamento, si continuerà a costruirlo per
renderlo sempre più perfetto. Grazie per l'attenzione e un caloroso
abbraccio a tutti gli amici che ci seguono con attenzione per un dialogo
costruttivo.
|
Mandatemi
i vostri suggerimenti e i vostri commenti
 |
| Powered
by La voce di Nocera Libera |
Copyright
(c) 2006. all right
reserved |
|
|