La voce di Nocera Terinese

 

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Usi Civici in Nocera Terinese

 

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Sono stati venduti terreni inalienabili e soggetti ad usi civici nel comune di Nocera Terinese? O sarebbe stata sospesa l’asta? Sono le domande che circolano tra i cittadini, dopo il convegno del Rotary club del Reventino, che ha gettato un pò di luce sulla intricata questione degli usi civici.
A guardare, infatti, le attuali visure catastali degli immobili interessati, perciò dopo la presunta vendita, sembra che siano ancora intestati al vecchio proprietario, il comune di Nocera Terinese, quando dovevano già passare al nuovo acquirente e proprietario.
Sarebbero forse tra i terreni ad uso civico? Se è così, allora l’acquisto ed il cambio della proprietà risultano inficiate da una procedura invalidante, ovvero che i comuni non possono vendere se non dopo aver sdemanializzato, indicando la pubblica utilità, come è stato ampiamente spiegato al convegno del Rotary organizzato dall’ingegnere Pino Sirianni, ex assessore alla Provincia di Catanzaro, secondo cui la legge regionale, prima di alienarli, si propone di valorizzare i terreni di uso civico e le proprietà collettive, già anticipato dal Quotidiano.
Il 21 ottobre 2008, il comune di Nocera Terinese, annunciava una asta (la numero cinque, ce ne sono altre?) per la vendita di terreni di proprietà comunale per lo scorso 5 dicembre 2008, che secondo alcuni, sembra sia andata deserta. Altre voci però parlano di transazioni in corso, seguendo la modulistica per l’istanza di ammissione e di accettazione incondizionata di tutte le clausole, insieme allo schema dell’offerta economica. Intanto secondo un
decreto del 1928, i terreni di Nocera Terinese, soggetti ad usi civici sono quelli di proprietà privata, o ex feudali, o ecclesiastici: Spolitreto, Maletta, Destro, Montagna del Mancuso, Stia (area interessata all’asta n. 5).
In ogni caso, secondo la normativa degli usi civici, il possesso non significa proprietà, se non dopo l’affrancamento. Ed allora come si può diventare proprietario? Su questo punto ha risposto l’onorevole Giuseppe Guerriero, tra i relatori della legge regionale n. 18 del 21/8/2007 “Norme in materia di usi civici”. «Il Consiglio regionale ha scongiurato il rischio che i risparmi di famiglie ed investitori siano cancellati per tutelare un tipo di collettività che non esiste più», ovvero mantenere un vincolo di inalienabilità senza tener conto dei cambiamenti avvenuti, ma neanche si legittima il contrario, in presenza di presunti vincoli ambientali e paesaggistici.
Gli Usi civici, infatti, sono diritti della collettività pressoché inalienabili e imprescrittibili e non soggetti a commercio ed appartengono alle popolazioni del territorio e sono soggetti al regime giuridico dei beni demaniali. La legge regionale semplifica le cose e permette il superamento dei vincoli della norma 1766 del 1927.
Insomma, la presunta confusione sulla determinazione dei terreni soggetti agli Usi civici, nel territorio di Nocera Terinese, forse, sarebbe da attribuire alla mancata presentazione del comune, allorquando il Commissario degli Usi civici di Catanzaro aveva «richiesto la nomina di un consulente tecnico onde procedere all’accertamento del diritto di uso civico» che interessavano anche le Macchie De Luca e la cooperativa Proletaria, secondo una lettera dell’area tecnica dell’epoca. A questo punto solo un documento storico come il Cabreo, depositato al comune, potrebbe sciogliere questi nodi. Raffaele Spada
Il Quotidiano della Calabria 10 Marzo 2009

Il Carito e Stia figurano nei terreni di uso civico vedi Cabreo eppure sono inseriti nel nuovo PSC  !   

Le disposizioni in materia di usi civici prevalgono sulle determinazioni di pianificazione del territorio  


Relazione geom. Adamo con Cabreo del 1656

Non mi fu mai concesso poter neanche presentare dei frazionamenti perchè in contrasto con la legge 47/85, il PRG vedasi art. 21 e22 degli ANTA lo proibiva . Molti noceresi non possono stipulare l'atto notarile dei loro terreni acquistati e pagati da molti anni. Invece, il Comune nel 2006, il 7.10.2008 , per i terreni di STIA, con vincolo usi civici e vincolo paeseggistico,  sono stati frazionati in lotti vedasi asta n. 5 e messi in vendita come terreni comunali !. Chiaro che detti terreni anche se sono stati venduti non saranno stati fatti gli atti notarili !!!!

Foglio 37 Maletta 

Non posso fare un resoconto completo, me ne scuso coi lettori, nel buio a 

volte è sufficiente una piccola fiammella di luce per vedere la realtà.

  "CABREO" del 20.02.1656 

Non avendo il disegno originale del Cabreo sopperisco con questa delimitazione del territorio di Nocera

La gazzetta del Sud  4.3.09

Falerna - E' emerso in un incontro promosso dal Rotary Club

Amministratori perplessi sulla legge degli usi civici

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Nocera. Cittadini preoccupati  - Usi civici, possesso legittimo a rischio

La mancanza di una informazione tempestiva sulla imminente scadenza degli usi civici rischia di far perdere la legittimazione al possesso di alcuni terreni, che oggi potrebbero essere affrancati entro il prossimo 31 marzo dagli interessati e diventare così proprietari effettivi. Il problema degli usi civici è, ancora oggi, grave ed importante, perchè a Nocera Terinese con la sentenza n. 18 del 12.4.1951 fu concessa la legittimazione al possesso dei terreni del demanio Maletta, in favore dei 60 occupatori abusivi; e perché da possessori, gli aventi diritto, elencati in detta sentenza, potrebbero presentare le domande di affrancazione dei terreni suddetti entro e non oltre il 31.3.2009 prossimo diventando “proprietari” altrimenti perdono ogni diritto di prelazione, a vantaggio dei comuni che potrebbero riequilibrare i propri bilanci mettendoli all’asta. Secondo un documento del 1928, i terreni di Nocera Terinese, presso i quali si esercitano gli usi civici, ovvero semina, pascolo,legnatico, raccolta ghiande  e castagne, estrazione minerali, sono quelli di proprietà privata, o ex feudali, o ecclesiastici: Spolitreto , Maletta, Destro, Montagna del Mancuso, Stia ( già fronte d’Istria, Bruno d’Istria,e Cugno d’Istria). Gli usi civici, infatti, sono diritti della collettività pressoché inalienabili e imprescrittibili e non soggetti a commercio. Appartengono alle popolazioni di un determinato territorio e sono soggetti al regime giuridico dei beni demaniali, non riguardano solo le abitazioni, ma anche le attività produttive e i locali commerciali. Su questi beni patrimoniali i cittadini hanno investito ingenti risorse e pagato tutte le imposte dovute. Ebbene, per il solo fatto che questi beni ricadono in aree originariamente soggette ad usi civici, non appartengono a chi li ha legalmente acquistati, o ricevuti in eredità o per donazione od attraverso un qualsiasi strumento di trasferimento della proprietà. Il risultato è che decine di migliaia di calabresi per  disporre liberamente dei loro beni immobili, li dovrebbero affrancare , attraverso un iter oneroso. Se non lo fanno, però, rischiano lo spossessamento, poichè le amministrazioni comunali possono in qualsiasi momento rientrare in possesso di quei beni in virtù di una legge medioevale ancora in vigore. Sotto il profilo normativo, finora, vi era una contraddizione nella disciplina di questo istituto, laddove essa affida a due organi diversi e diversamente organizzati l'accertamento e la definizione dei diritti collettivi: da un lato il Commissario agli Usi Civici (vedi sentenza fondo Maletta), che procede in via giudiziaria e decide con sentenze di accertamento, e le amministrazioni regionali, che non provvedono direttamente ma recepiscono le indicazioni informali dei periti demaniali di cui si servono, senza mai sottoporli a controllo e senza raccordarsi mai con il Commissario competente in sede giurisdizionale. «Il Consiglio regionale ha scongiurato questi rischi emanando la legge degli usi civici, per evitare gravi conseguenze economiche »,  e perché non è accettabile che i risparmi di famiglie ed investitori vengano cancellati allo scopo di tutelare un tipo di collettività che non esiste praticamente più, afferma Guerriero (Sdi) proponente insieme a Censore (Ds) della legge. R. S. Il Quotidiano di Calabria 03.03.2009.  

Le disposizioni in materia di usi civici prevalgono sulle determinazioni di pianificazione del territorio a fini urbanistici. Cons. Stato, Sez. V, 05/02/2007, n.446

Ddl recante "Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive

Ddl n. 406 -Articolo 4- Regime d'utilizzo dei demani civici - Sdemanializzazione

1. Gli Enti di gestione possono disporre la sdemanializzazione di limitate porzioni del demanio collettivo loro affidato, per destinarle a particolari utilizzi di interesse comune, a carattere non conservativo, che non siano altrimenti praticabili.

2. La proposta di sdemanializzazione, deliberata dall'ente, va sottoposta al preventivo parere della Giunta regionale che ne verifica la praticabilità tecnica, il costo economico e ambientale e i benefici per la popolazione proprietaria; essa è sottoposta infine a referendum popolare tra gli utenti ed è approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

3. I proventi della alienazione conseguente alla sdemanializzazione vanno destinati all'acquisto di nuove terre da sottoporre al regime collettivo, da reperire preferibilmente entro i confini del territorio comunale. Fino a quando il patrimonio collettivo non sia stato reintegrato nella sua superficie, non sono consentite nuove sdemanializzazioni e i contributi finanziari previsti dalle leggi vigenti rimarranno sospesi.

Quanto scritto da me non è vero ma non è falso.

Chiedo scusa pubblicamente al Sig. Sindaco di Nocera Terinese ed ai Noceresi tutti per le mie inesattezze . Inoltre chiedo al Sindaco una particella del foglio 37 o di altri fogli, delle cinque aste che sono state gia effettuate, ed io in giornata, pubblicherò la visura catastale  dalla quale si evince la verità.

E' noto a tutti che chi acquista dopo due o tre giorni risulta al catasto intestatario del terreno acquistato invece nel nostro caso al catasto risulta sempre proprietario il Comune di Nocera.!!!

La verità non è la mia e neanche quella degli altri ma quella che risulta da atti pubblici perché queste cose non sono da credere per fede ma si possono verificare.

Potrei avere una copia del "CABREO", antico documento in unico esemplare (una specie di catasto descrittivo) che  è conservato presso il Comando dei Vigili Urbani ?. Questa pubblicità della verità vi fa onore perché Falerna ha fornito la medesima piantina di ISTIA mentre non sappiamo nulla di questa  "CABREO". Come mai a Falerna tali documentazioni sono pubbliche???? 

Per i terreni di Nocera ancora si complica tutto con i Cabrei che sembra essercene due. 

Oggi i Cabrei costituiscono una delle più corpose e omogenee serie archivistiche di cui si disponga per documentare l'evoluzione del paesaggio urbano e rurale e per lo studio della storia del territorio nocerese. Prima di potersi esprimere bisogna  vedere cosa dicono. Infatti i Cabrei erano formati da due serie di documenti: 1)una parte descrittiva 2) gli allegati (numerose tavole disegnate o acquerellate, alcune di grande bellezza, che riproducevano schematicamente i beni inventariati (chiese, terreni, palazzi, feudi, etc.) e talora le coltivazioni in atto nei fondi. Nella parte descrittiva, spesso erano riportati anche [unità di misura] e prezzi e corrispettivi dei canoni annuali pagati ai proprietari, secondo le consuetudini locali dell'epoca. Attraverso questa documentazione, si può anche  risalire alle famiglie contadine che gestivano i beni ecclesiastici, in quanto il Cabreo - oltre che ''fotografare'' la situazione del territorio, catalogava altresì tutte le compravendita , transazioni e le cessioni dei beni, nonché i diritti insistenti su di essi (es. erbatico, legnatico, fungatico, ''usum aquae'', ecc.). 

 Nocera è fortunata per avere fra i suoi cittadini lo storico Adriano Macchione che certamente ci darà una mano per conoscere il contenuto di questo e/o questi cabrei esistenti presso il Comune o all'archivio di Napoli ?

LA SDEMANIALIZZAZIONE - esempio

Il rispetto della legge e dell’interesse pubblico nelle procedure di assegnazione, legittimazione, affrancazione, sdemanializzazione e mutamento di destinazione dei terreni di uso civico e delle proprietà collettive. 

Glossario, ovvero le parole giuste per comunicare meglio!

AFFRANCAZIONE: Procedimento volto alla conclusione di un contratto “enfiteutico” attraverso il pagamento di un canone appunto detto di “affrancazione” (vedi enfiteusi).

ALIENAZIONE: procedimento attraverso il quale il Comune vende un terreno o un bene di uso civico, previo ottenimento da parte dell’autorità superiore dell’autorizzazione alla sdemanializzazione ed all’alienazione stessa. (vedi sdemanializzazione).

ASSEGNAZIONE A CATEGORIA: atto conclusivo di un procedimento volto all’accertamento del gravame di uso civico su terreni e/o beni di un comprensorio comunale. (art. 11 L . 1766/27). Prima dell’emanazione dell’atto di “Assegnazione a categoria” occorre che venga effettuata tutta la sistemazione demaniale rispetto alle situazioni di occupazione e/o possesso di beni civici, non conforme alla normativa vigente (legittimazioni, conciliazioni, reintegre,…)

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA: contratto assimilabile ad un contratto d’affitto, istituto non previsto per terreni sottoposti a vincolo di uso civico, ha durata temporanea predefinita, eventualmente rinnovabile. L’ufficio regionale usi civici a seguito di apposita istanza, autorizza il Comune a stipulare contratto di concessione temporanea con privati, e contestualmente autorizza, se necessario, il mutamento di destinazione d’uso delle aree da concedere se il concessionario intende utilizzarle, nel periodo di concessione, diversamente dalla destinazione originaria (di norma agro-silvo-pastorale). Al termine della concessione i terreni concessi devono essere ripristinati dal punto di vista ambientale secondo l’indicazione degli uffici regionali competenti in materia di Tutela ambientale.  

CONCILIAZIONE: procedimento volto alla regolarizzazione giuridico/amministrativo/economica di un’occupazione o un possesso pregresso senza/senza valido titolo, da parte di privati, di beni sottoposti a vincolo di uso civico, in carenza della prescritta autorizzazione sovrana. E’ conseguente all’avvio di un procedimento di reintegro nel possesso comunale (art. 29 L . 1766/27).

ENFITEUSI: diritto di utilizzare un fondo altrui, condizionato all’obbligo del rispetto di imposizioni determinate all’atto dell’assegnazione del fondo stesso, da parte del proprietario, quali per esempio l’apporto di migliorie ed il regolare pagamento di un canone.
Nel caso di terreni sottoposti al vincolo di uso civico l’enfiteusi può discendere da due tipi di assegnazione, una derivante da un progetto di ripartizione/quotizzazione, una da progetto di legittimazione. L’enfiteusi si estingue in entrambi i casi attraverso il procedimento di “Affrancazione” ma, a seconda del caso, il provvedimento è di competenza regionale o comunale.
I fondi assegnati per ripartizione mantengono un contratto di tipo pubblicistico (competenza regionale) in quanto è solo con il provvedimento di affrancazione che, preso atto della presenza dei requisiti previsti dalla L. 1766/27, il bene diventa allodiale (in piena proprietà e non più sottoposto ai vincoli feudali), prima di detto provvedimento il livellario non può né cedere il livello ad altri e neppure dividerlo o frazionarlo per successione.
Viceversa, il livello derivante da legittimazione, rientra nel diritto privatistico (competenza comunale), in quanto la verifica della presenza dei requisiti previsti della legge del ’27 viene effettuata all’atto della redazione del progetto di legittimazione ed il provvedimento (ordinanza di legittimazione) di fatto rendendo allodiale il bene legittimato, consente al livellario di cedere o dividere il fondo assegnatogli anche prima del procedimento di affrancazione, che, solo nel caso di con testualità con la legittimazione, può essere fatta con lo stesso provvedimento commissariale, diversamente è cura del Comune procedere alla successiva affrancazione secondo il disposti del Codice Civile.

LIQUIDAZIONE:

E’ un procedimento volto alla eliminazione dell’esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività su terreni che all’atto dell’accertamento demaniale risultavano di proprietà privata (venduti dal Re ad un privato con il mantenimento, a favore della popolazione, della possibilità di esercitare gli usi già in essere, necessari al soddisfacimento dei propri bisogni primari), di norma attraverso la devoluzione di una parte del fondo stesso a favore della collettività.  

MUTAMENTO DESTINAZIONE D’USO: la destinazione originaria di un bene sottoposto a vincolo di uso civico, di norma agro-silvo-pastorale, non può essere oggetto di variazione di destinazione d’uso, nei Piani Regolatori Comunali, senza aver ottenuto dall’ufficio regionale competente in materia di usi civici la previa autorizzazione di specie.

SDEMANIALIZZAZIONE:

Provvedimento di competenza regionale, cancella, dal terreno interessato dal procedimento, la caratteristica dell’inalienabilità e dell’imprescrittibilità del diritto in quanto lo sottrae dal patrimonio collettivo indisponibile del Comune, che in conseguenza di ciò lo può alienare, secondo, comunque, le indicazioni e le condizioni dettate dall’Ufficio regionale usi civici.

SOSPENSIONE TEMPORANEA ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA’: autorizzazione regionale che viene concessa al Comune (che dovrà darne comunicazione agli aventi diritto attraverso un’ordinanza sindacale) qual’ora sia necessario effettuare interventi, di durata temporale predefinita e limitata, su terreni vincolati quali, per esempio, movimenti di terra per livellamenti, passaggi condutture gas, acqua, fogne,ecc., la Sospensione viene concessa per il periodo di cantierizzazione e successivo ripristino.

  Ddl recante "Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive

Le disposizioni in materia di usi civici prevalgono sulle determinazioni di pianificazione del territorio a fini urbanistici.  Cons. Stato, Sez. V, 05/02/2007, n.446

Il ruolo del comune è essenzialmente propositivo, ogni modifica sullo stato, la consistenza e la titolarità del demanio prevede l’assenso o l’autorizzazione regionale.

"Bisogna innanzitutto distinguere fra terre civiche ed uso civico. Le terre civiche sono dei beni che appartengono agli abitanti residenti di una determinata zona, i quali traggono dalle terre alcune determinate utilità. Sono terre che, quindi, appartengono in proprietà ad una collettività e sono amministrate dal comune o da una amministrazione separata. Hanno un particolare regime pubblicistico caratterizzato dai principi di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e vincolo perpetuo agro-silvo-pastorale. L’uso civico in senso stretto, invece, afferisce al diritto di godimento dei cittadini di trarre dal fondo alcune utilitates. L’uso civico può gravare su terre pubbliche ed anche su terreni privati.

La disciplina statale tende a garantire l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici, in relazione anche al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 42 del 2004, così contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Nella specie, il legislatore regionale ha operato un'assimilazione, del tutto irragionevole, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto ad uso civico e l'interesse alla realizzazione sullo stesso di un'opera funzionale ad un impianto di rete per il trasporto di energia elettrica, modificando, senza una giustificazione razionale, la procedura prevista dal legislatore statale per il mutamento di destinazione del bene.
Corte cost., 27/07/2006, n.310


Ci scusiamo coi Signori  lettori di non poter fare vedere l'unico esemplare "CABREO" del 20.02.1656 cioè il catasto descrittivo dei terreni in uso civico dei noceresi. Nei nostri archivi abbiamo detto Cabreo ma solo la parte scritta non il disegno. Come mai a Falerna la documentazione è pubblica???


Ci sono state ben 5 aste di cui vi proponiamo l'ultima di cui si riportano le particelle interessate dalla  vendita in virtù dell'asta pubblica n. 5, delibera n. 35 del 27.05.2004.


Terreni  foglio 51 particelle: 14-17-19-46-96-47-48-49-50-100-51-101-52-52-102-54-

103-55-60-59-61-62-93-64-91-65-66-67-119-68-69-70-71-72-73-74-75-107-78-

79-111-80-81-117-82-110-118-77-83-108-109-116-85- 112-113-115-95

 

Terreni  foglio 37 frazionati  il 23.11.2006 prot. n. cz0125809 Si noti a Nocera vige una norma del PRG che proibisce i frazionamenti di terreni agricoli . Leggi visura catastale di una particella (Il catasto si definisce non probatorio in quanto non dà la prova legale del proprietario del fondo). particelle:192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-203-210-211-212-217-218-220-226-232-233.

 

Foglio 37 del 6.03.2009


Terreni foglio 48 particelle:627-628-632-633-634-636-637-638-639-642-644-645-646- 650-

652-653-658-659-661-662-664666-667-669-670-671- 673-674-675-686-688-689-691-

692-666-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-715-716-

717-723-725-734-738-740-741-742-743-744-746.

Foglio 38 del 06.03.2009


Il problema degli usi civici è, ancora oggi , grave ed importante; grave, perchè a Nocera Terinese con la sentenza n. 18 del 12.4.1951 fu concessa la legittimazione nel possesso dei terreni del demanio Maletta, in favore dei 60 occupatori abusivi. Da possessori,  gli aventi diritto, elencati in detta sentenza,  potrebbero presentare le domande di affrancazione dei terreni suddetti entro e non oltre il 31.3.2009 prossimo diventando " proprietari ".Leggi tutto.

Decreto 19.3.1929  leggi tutto

Maletta                           Destre

                  Spolitretto                                                                               Stia


I nominativi interessati risultanti nell'Ordinanza n. 14 del 27.7.1950

la sentenza n. 18 del 12.4.1951 leggi i nominativi

Gli usi civici, infatti, sono diritti della collettività pressoché inalienabili e imprescrittibili e non soggetti a commercio. Appartengono alle popolazioni di un determinato territorio e sono soggetti al regime giuridico dei beni demaniali. Pertanto molti calabresi volendo continuare a disporre dei beni di cui hanno la mera detenzione dovrebbero acquistarli attraverso l’affrancazione , che scade il 31.03.2009. Se non lo fanno, rischiano lo spossessamento, cioè le amministrazioni comunali possono in qualsiasi momento rientrare in possesso di quei beni in virtù di una legge medioevale ancora in vigore”. Il presidente della Cooperativa dr Egidio Cario per difendere i diritti della sua rappresentata sosteneva che detti terreni ricadevano nei terreni nomati “Pietra della nave”  essere usi civici. Era diffusa fra la popolazione nocerese quella memoria storica collettiva che faceva risalire l'assetto fondiario presente alle spoliazioni secolari del marchesato, alle antiche usurpazioni demaniali.   sentenza. n. 5/2004 leggi tutto


Il comune può mettere all'asta i terreni di Stia  gravati da usi civici ? leggi tutto

Nel 1863 il comune di Nocera della Pietra della Nave assume il nome di Nocera Terinese

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili di proprietà comunale da classificare nel patrimonio disponibile dell’Ente. ( art. 58 legge 6.8.2008 n. 133 ) quindi  possono essere venduti.  

 

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