Comune di Nocera Terinese - Via Garibaldi -

E' una vergogna che nel 2009 ancora non è bitumata - Verità nascoste ......vedi foto

Foglio 20 particella 182 e 183 sono di proprietà di Egidio Baratta

 

Non essendo le dovute pendenze verso lato mare l'acqua ristagna provocando le buche 

Ogni anno per eliminare dette buche viene messo altro materiale fino al punto che la via Garibaldi è stata rialzata di almeno 70 cm. Ora che i lottizzanti Mancini e Curcio hanno pagato gli oneri di urbanizzazione il Comune dovrebbe provvedere alla  bitumazione che si rimanda sin dal 1983.

 

Ortofoto del 2001 . Via Garibaldi  non bitumata ad oggi 28.08.2009

Stradella di proprietà Baratta  foglio 20 particella 182

 

Sempre archiviazioni  vedi foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certamente presenterò la richiesta di effettuare nuove indagini perchè non è onesto che sempre le mie denunzie querele vengano sistematicamente archiviate.

 

 

Politica. La nostra verità è la ricerca.

 

 

 

 

vedi foto

 

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 9 aprile 2009, n. 8692 si inserisce nell’ambito di una discussione dottrinale molto sentita dati i suoi immediati risvolti pratici. Infatti il principio di diritto enunciato definisce gli oneri probatori gravanti su ciascuna parte in materia di insidia e trabocchetto, nel caso di danno provocato da un’anomalia di un bene demaniale. Nel mio  caso se non prenderanno provvedimenti per far si che nelle prossime piogge l'acqua defluisca verso mare sarò costretto ad avanzare una richiesta di risarcimento  nei confronti del Comune.

In seguito alle fondamentali sentenze 20 Febbraio 2006 n. 3651 e 14 Marzo 2006 n. 5445 l’anomalia del bene demaniale che ha causato il danno, restando a carico della P.A. la prova di ogni fatto impeditivo che possa escludere la propria responsabilità. della Cassazione civile, sezione III, il soggetto che lamenti un danno derivante dalla mancata manutenzione della strada - e ne chieda il risarcimento ai sensi dell’art.2043 c.c. (e non ai sensi dell’art.2051 c.c.) - sarà tenuto a provare i consueti elementi strutturali dell’illecito e in particolare l’esistenza di un’anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada) idonea a configurare il comportamento colposo della P.A. Non sarà, invece, tenuto alla prova della sussistenza dell’insidia o trabocchetto, restando in capo alla P.A. l’onere della prova dei fatti cd. impeditivi (ossia la prova dell’inesistenza della predetta anomalia, della visibilità e prevedibilità di essa etc.). con la conseguenza che la P.A. sarebbe responsabile di ogni danno causato dal cattivo stato o dalla cattiva manutenzione delle strade di cui è custode, in quanto esercente su di esse un diritto di proprietà, a meno che tali danni non possano essere effettivamente ricondotti ad eventi fortuiti. Con la sentenza in esame n. 8692/2009 viene ribadito il concetto che la responsabilità della Pubblica Amministrazione non è limitata ai soli casi di insidia e trabocchetto, e che nell’ottica di una effettiva parità in ambito giurisdizionale tra Enti pubblici e soggetti privati, la circostanza che soggetto responsabile sia la pubblica amministrazione non modifica gli oneri probatori propri della regola generale ex art. 2043 c.c. Infatti il danneggiato dovrà dimostrare

 Opposizione all'archiviazione

Tribunale di Lamezia Terme - Sezione penale

Procura della Repubblica

Opposizione a richiesta di archiviazione ex art. 410 cpp – Processo n. 382/09

Baratta Egidio, nato a Conflenti il 09.04.1942 e residente in Lamezia Terme C.da Carrà presso cui elegge domicilio ad ogni effetto di legge.

Premette

Che in data il 25/08/09 il P.M., titolare delle indagini del procedimento penale n. 382/09  ha comunicato che in data 10.07.09 aveva presentato al GIP richiesta di archiviazione con facoltà di prendere visione degli atti e , quale persona offesa, proporre opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini.

Osserva

La richiesta avanzata dal P.M. è certamente intempestiva in quanto devono essere svolte ulteriori indagini investigative a completamento della vicenda riassunta nella denunzia  querela proposta da esso Baratta Egidio.

Invero il P.M. non ha provveduto a richiedere l’audizione della sig.ra Damiano Carmela, che ha un terreno che fu in fitto dal defunto marito Pietro Fiorentino e poi compromesso alle di lei figlie foglio 20 part. 375 con accesso tra il terreno Bonacci e Baratta che è di proprietà del Baratta foglio 230 part. 182/183. Il sig. Costabile Peppino gia querelato per minacce il 16.03.2004 proc. 606/04 non è stato ascoltato mentre le dichiarazioni rese dal querelane richiederebbero una rigorosa verifica. Ci sono gli atti notarili che nessuno ha controllato così come non sono state controllate le visure  catastali delle particelle, da tale SEMPLICE controllo SI EVINCE CHE LA PARTICELLA 182 OVE SI TROVAVA LA RUSPA  ALL ’EPOCA DEI FATTI è DI PROPRIETA’ DEL BARATTA. ( allegato 8 ) Basta ciò a dimostrare lo sconfinamento in oggetto non era sulla via Garibaldi. Vedi foto n. 5.

Al Comune sapevano perché oltre ai continui reclami avevo presentato istanza vedasi prot. n. 8417 del 13.12.05 vedi  Allegato 10. Sentito il  geom Macchione nulla ha detto in merito alle ANTA del PRG che proibiscono anche al Sindaco di variare  lo stato dei luoghi, non solo nulla ha detto delle mie continue lamentele in proposito sempre fatte per iscritto di cui si allegano le ultime . Allegato 9

Si parla di  colmare delle buche quindi andavano eliminate le buche non aggiunto del materiale poi livellato con una ruspa che si potrà accertare dalla relativa fattura e dalle fotografie che si allegano. Hanno creato un dislivello tale che l’acqua non defluisce più verso il mare ma rimane nel mio terreno vedi foto n. 7  oltre allo sconfinamento hanno innalzato di circa 50 cm il normale livello del terreno, impedendo il NATURALE deflusso verso mare delle acque meteoriche vedi foto 4.

Un’altra prova che è stato invaso il mio terreno l’avreste avuta dall’interrogatorio di Damiano Carmela la quale sostiene che la particella 182 di sua proprietà mentre in realtà è mio, quindi lei avrebbe acconsentito ad uno sconfinamento su un terreno non DI SUA PROPRIETA’ e NON OPPONENDOSI hanno potuto mettere il materiale ed innalzato il livello stradale, risulta evidente che la posa di detto materiale è stata effettuata nel mio terreno e SENZA NESSUNA AUTORIZZAZONE. Vedi foto 5

Il geom. Baratta Egidio a tutt’oggi è , proprietario del terreno ricadente nel foglio di mappa n. 20 particelle  n. 182 e 183 dalle quali può solo passare la sigra Damiano Carmela per andare nel terreno ma non vi passano nessun camion di autospurgo ( Il comune di Nocera Terinese non è proprietario di nessun autospurgo)  ne si accede al megadepuratore.!  Vedasi allegato 8 con allegata planimetria catastale.

Ne è stato ascoltato il Sindaco  per sapere con la sua ordinanza nello specifico cosa aveva ordinato perché il lavoro non è consistito in riempimento di buche ( vedi foto 6 ) che  A REGOLA D’ARTE ANDAVA SVOLTO IN MODO DIVERSO DA COME INVECE è STATO EFFETTUATO infatti occorreva buttare il materiale di riempimento solo dove erano presenti le buche e non INNALZANDO TUTTO IL LIVELLO STRADALE, del resto, stando alle dichiarazioni raccolte, tali lavori dovevano consentire il passaggio TEMPORANEO (e non definitivo) di alcuni automezzi.

Per tali motivi espressamente, ai sensi dell’art. 410 cpp la parte offesa espressamente chiede la prosecuzione delle indagini preliminari con la richiesta di un CTU.

Affinché vengano acquisiti tutti i documenti mancanti indicati in narrativa per dimostrare che il Mancini Claudio comandato a colmare delle semplici buche ha cambiato RADICALMENTE lo stato dei luoghi. A prova di ciò basta effettuare il confronto con le foto precedenti quando venne la Polizia municipale,vedi foto 1. in tali foto vi sono come punto di riferimento esistenti all’epoca delle traverse di legno infisse nel terreno Ciranni ed altra infissa nel terreno adiacente verso la ss18 della cooperativa in uso della mamma di Carmela Damiano. Dal confronto delle foto SI NOTA CHIARAMENTE che i pali del recinto che prima era alto circa due metri ora risulta alto un metro.  vedasi foto n. 2 e 3. Esistono i punti di livello che mettono in luce lo stato dei luoghi precedenti ed attuali.

Allegati n. 10:

1) Foto con relazione dei vigili urbani dalla quale si evince l’altezza della traversa  al   limite terreno Ciranni  e l’altezza del terreno essere superiore alla strada.

2)  Foto che evidenzia l’altezza attuale del recinto essere la metà dall’impianto

3)  Foto che evidenzia l’altezza del recinto all’epoca dell’impianto

4) Foto che evidenzia come il livello stradale è superiore al livello del cancello quindi l’acqua invece di uscire entra

5)  Foto della particella 182 dove era la ruspa con Damiano Carmela che non è via Garibaldi e dalla quale non passa nessuno ma solo chi ha la servitù di passaggio sul mio terreno. Mai passati autospurgo per andare dove? 

6) Foto delle buche che non richiedono l’intervento di ruspe e spese che aggravano il bilancio comunale senza esserci alcuna necessità

7) Foto  che fa vedere come l’acqua non è potuta uscire dal mio terreno perché la strada è a livello superiore

8) Copia atto notarile notaio Gisonna rep 26367 del 4.5.1992 che è in atti dell’Ufficio Tecnico

9)  Fotocopia lettera  del 29.06.04 ; 29.11.05; 12,12.05

10)  Fotocopia lettera  del 13.12.05  prot. 8417 con allegati.

Lamezia Terme  29.08.09

Egidio Baratta

  Per aver fatto un solco nel suo terreno il Baratta è intervenuta la Polizia Municipale 18.08.1989

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