Comune di Nocera Terinese
- Via Garibaldi -|
E' una vergogna che nel 2009 ancora non è bitumata - Verità nascoste ......vedi foto |
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Foglio 20 particella 182 e 183 sono di proprietà di Egidio
Baratta
Non essendo le dovute pendenze verso lato mare l'acqua ristagna provocando le buche Ogni anno per eliminare dette buche viene messo altro materiale fino al punto che la via Garibaldi è stata rialzata di almeno 70 cm. Ora che i lottizzanti Mancini e Curcio hanno pagato gli oneri di urbanizzazione il Comune dovrebbe provvedere alla bitumazione che si rimanda sin dal 1983. |
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Ortofoto del 2001 . Via Garibaldi non bitumata ad oggi 28.08.2009 Stradella di proprietà Baratta foglio 20 particella 182 |
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Sempre
archiviazioni |
Certamente presenterò la richiesta di effettuare nuove indagini perchè non è onesto che sempre le mie denunzie querele vengano sistematicamente archiviate.
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Politica. La nostra
verità è la ricerca. |
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La sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 9
aprile 2009, n. 8692 si inserisce nell’ambito di una
discussione dottrinale molto sentita dati i suoi immediati
risvolti pratici. Infatti il principio di diritto enunciato
definisce gli oneri probatori gravanti su ciascuna parte in
materia di insidia e trabocchetto, nel caso di danno provocato
da un’anomalia di un bene demaniale. Nel
mio caso se non prenderanno provvedimenti per far si che nelle prossime
piogge l'acqua defluisca verso mare sarò costretto ad avanzare
una richiesta di risarcimento nei confronti del Comune.
In seguito alle fondamentali sentenze 20 Febbraio 2006 n.
3651 e 14 Marzo 2006 n. 5445 l’anomalia del bene demaniale che
ha causato il danno, restando a carico della P.A. la prova di
ogni fatto impeditivo che possa escludere la propria
responsabilità. della Cassazione civile, sezione III, il
soggetto che lamenti un danno derivante dalla mancata manutenzione
della strada - e ne chieda il risarcimento ai
sensi dell’art.2043 c.c. (e non ai sensi dell’art.2051 c.c.)
- sarà tenuto a provare i consueti elementi strutturali
dell’illecito e in particolare l’esistenza di un’anomalia
del bene demaniale (e segnatamente della strada) idonea
a configurare il comportamento colposo della P.A. Non sarà,
invece, tenuto alla prova della sussistenza dell’insidia o
trabocchetto, restando in capo alla P.A. l’onere della prova
dei fatti cd. impeditivi (ossia la prova dell’inesistenza
della predetta anomalia, della visibilità e prevedibilità di
essa etc.). con la conseguenza che |
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Opposizione all'archiviazione Tribunale
di Lamezia Terme - Sezione penale Procura
della Repubblica Opposizione a richiesta
di archiviazione ex art. 410 cpp – Processo n. 382/09 Baratta Egidio, nato a Conflenti il 09.04.1942 e residente in Lamezia Terme C.da Carrà presso cui elegge domicilio ad ogni effetto di legge. Premette Che in data il 25/08/09 il P.M., titolare delle indagini del procedimento penale n. 382/09 ha comunicato che in data 10.07.09 aveva presentato al GIP richiesta di archiviazione con facoltà di prendere visione degli atti e , quale persona offesa, proporre opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini. Osserva La richiesta avanzata dal P.M. è certamente intempestiva in quanto devono essere svolte ulteriori indagini investigative a completamento della vicenda riassunta nella denunzia querela proposta da esso Baratta Egidio. Invero il P.M. non ha provveduto a
richiedere l’audizione della sig.ra Damiano Carmela, che ha un terreno
che fu in fitto dal defunto marito Pietro Fiorentino e poi compromesso
alle di lei figlie foglio 20 part. 375 con accesso tra il terreno
Bonacci e Baratta che è di proprietà del Baratta foglio 230 part.
182/183. Il sig. Costabile Peppino gia querelato per minacce il
16.03.2004 proc. 606/04 non è stato ascoltato mentre le dichiarazioni
rese dal querelane richiederebbero una rigorosa verifica. Ci sono gli
atti notarili che nessuno ha controllato così come non sono state
controllate le visure catastali
delle particelle, da tale SEMPLICE controllo SI EVINCE CHE Al Comune sapevano perché oltre ai continui reclami avevo presentato istanza vedasi prot. n. 8417 del 13.12.05 vedi Allegato 10. Sentito il geom Macchione nulla ha detto in merito alle ANTA del PRG che proibiscono anche al Sindaco di variare lo stato dei luoghi, non solo nulla ha detto delle mie continue lamentele in proposito sempre fatte per iscritto di cui si allegano le ultime . Allegato 9 Si parla di
colmare delle buche quindi andavano eliminate le buche non
aggiunto del materiale poi livellato con una ruspa che si potrà
accertare dalla relativa fattura e dalle fotografie che si allegano.
Hanno creato un dislivello tale che l’acqua non defluisce più verso
il mare ma rimane nel mio terreno vedi foto n. 7 oltre
allo sconfinamento hanno innalzato di circa Un’altra prova che è stato invaso il
mio terreno l’avreste avuta dall’interrogatorio di Damiano Carmela
la quale sostiene che la particella 182 di sua proprietà mentre in
realtà è mio, quindi lei avrebbe acconsentito ad uno sconfinamento su
un terreno non DI SUA PROPRIETA’ e NON OPPONENDOSI hanno potuto
mettere il materiale ed innalzato il livello stradale, risulta evidente
che la posa di detto materiale è stata effettuata nel mio terreno e
SENZA NESSUNA AUTORIZZAZONE. Vedi foto
5 Il geom. Baratta Egidio a tutt’oggi è , proprietario del terreno ricadente nel foglio di mappa n. 20 particelle n. 182 e 183 dalle quali può solo passare la sigra Damiano Carmela per andare nel terreno ma non vi passano nessun camion di autospurgo ( Il comune di Nocera Terinese non è proprietario di nessun autospurgo) ne si accede al megadepuratore.! Vedasi allegato 8 con allegata planimetria catastale. Ne è stato ascoltato il Sindaco per sapere con la sua ordinanza nello specifico cosa aveva ordinato perché il lavoro non è consistito in riempimento di buche ( vedi foto 6 ) che A REGOLA D’ARTE ANDAVA SVOLTO IN MODO DIVERSO DA COME INVECE è STATO EFFETTUATO infatti occorreva buttare il materiale di riempimento solo dove erano presenti le buche e non INNALZANDO TUTTO IL LIVELLO STRADALE, del resto, stando alle dichiarazioni raccolte, tali lavori dovevano consentire il passaggio TEMPORANEO (e non definitivo) di alcuni automezzi. Per tali motivi espressamente, ai sensi dell’art. 410 cpp la parte offesa espressamente chiede la prosecuzione delle indagini preliminari con la richiesta di un CTU. Affinché vengano acquisiti tutti i
documenti mancanti indicati in narrativa per dimostrare che il Mancini
Claudio comandato a colmare delle semplici buche ha
cambiato RADICALMENTE lo
stato dei luoghi. A prova di ciò basta effettuare il confronto con
le foto precedenti quando venne Allegati
n. 10: 1) Foto con relazione dei vigili urbani dalla quale si evince l’altezza della traversa al limite terreno Ciranni e l’altezza del terreno essere superiore alla strada. 2) Foto che evidenzia l’altezza attuale del recinto essere la metà dall’impianto 3) Foto che evidenzia l’altezza del recinto all’epoca dell’impianto 4) Foto che evidenzia come il livello stradale è superiore al livello del cancello quindi l’acqua invece di uscire entra 5) Foto della particella 182 dove era la ruspa con Damiano Carmela che non è via Garibaldi e dalla quale non passa nessuno ma solo chi ha la servitù di passaggio sul mio terreno. Mai passati autospurgo per andare dove? 6) Foto delle buche che non richiedono l’intervento di ruspe e spese che aggravano il bilancio comunale senza esserci alcuna necessità 7) Foto che fa vedere come l’acqua non è potuta uscire dal mio terreno perché la strada è a livello superiore 8) Copia atto notarile notaio Gisonna rep 26367 del 4.5.1992 che è in atti dell’Ufficio Tecnico 9) Fotocopia lettera del 29.06.04 ; 29.11.05; 12,12.05 10) Fotocopia lettera del 13.12.05 prot. 8417 con allegati. Lamezia Terme 29.08.09 Egidio Baratta |